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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Multa con semaforo rosso [delucidazioni]
2076435
2076435 Inviato: 16 Lug 2007 19:54
Oggetto: Multa con semaforo rosso [delucidazioni]
 

Allora ho cercato , letto tutto ma niente.
Allora..
oggi ero a milano, viale marche vicino viale zara, e c'è un semaforo con telecamere...
pensando di farcela ...è scattato l'arancione quando stavo x arrivare alla striscia di arresto, al mio arrivo alla striscia è scattato il rosso e comunque sono passato.
è possibile che mi abbia scattato la foto?
la sanzione è di 143 euro e 6 punti giusto?
c'è un modo tipo dal comune x sapere se l'ho presa o no sta multa?
anche perchè..allora..andavo in giro con un liberty 50..
però ho la patente A1..me li tolgono comunque i punti?
perchè ce l'ho da 2 mesi e sarebbero 12 punti icon_sad.gif
ma anche la sanzione raddoppia come soldi? icon_sad.gif
 
2076462
2076462 Inviato: 16 Lug 2007 19:57
Oggetto: Re: Multa con semaforo rosso [delucidazioni]
 

TheWorldIsMine ha scritto:
Allora ho cercato , letto tutto ma niente.
Allora..
oggi ero a milano, viale marche vicino viale zara, e c'è un semaforo con telecamere...
pensando di farcela ...è scattato l'arancione quando stavo x arrivare alla striscia di arresto, al mio arrivo alla striscia è scattato il rosso e comunque sono passato.
è possibile che mi abbia scattato la foto?
la sanzione è di 143 euro e 6 punti giusto?
c'è un modo tipo dal comune x sapere se l'ho presa o no sta multa?
anche perchè..allora..andavo in giro con un liberty 50..
però ho la patente A1..me li tolgono comunque i punti?
perchè ce l'ho da 2 mesi e sarebbero 12 punti icon_sad.gif
ma anche la sanzione raddoppia come soldi? icon_sad.gif

si sono 6 punti/12 se sei neopatentato, l'unico modo d sapere che ti ha scattato è quando t arriva la famosa busta verde a casa
 
2076463
2076463 Inviato: 16 Lug 2007 19:57
 

c'è solo un modo per scoprirlo.....

attendi...e se ti arriva a casa, vuol dire che era scattata la foto ! ! !! icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
 
2076466
2076466 Inviato: 16 Lug 2007 19:58
 

ma anche le sanzioni di soldi raddoppiano?
e anche se ero con un liberty 50?
 
2076491
2076491 Inviato: 16 Lug 2007 20:01
 

TheWorldIsMine ha scritto:
ma anche le sanzioni di soldi raddoppiano?
e anche se ero con un liberty 50?
quando ti arriva la multa si deve dichiarare chi era alla guida, se non lo dichiari non ti tolgono punti ma la sanzione raddoppia
 
2076543
2076543 Inviato: 16 Lug 2007 20:06
 

sicuro che raddoppia o c'è una cifra fissa?
 
2076842
2076842 Inviato: 16 Lug 2007 20:40
 

TheWorldIsMine ha scritto:
sicuro che raddoppia o c'è una cifra fissa?


la multa arriva all'intestatario del mezzo, a chi è intestato il liberty?

La multa rimane invariata, se dichiari di non sapere chi era il conducente paghi 250 euro di multa (credo si tratti di "incauto affido"), oppure convinci tua nonna a prestarti la sua patente e i punti li tolgono a lei icon_lol.gif .
 
2077068
2077068 Inviato: 16 Lug 2007 21:09
 

spazio1969 ha scritto:
TheWorldIsMine ha scritto:
sicuro che raddoppia o c'è una cifra fissa?


la multa arriva all'intestatario del mezzo, a chi è intestato il liberty?

La multa rimane invariata, se dichiari di non sapere chi era il conducente paghi 250 euro di multa (credo si tratti di "incauto affido"), oppure convinci tua nonna a prestarti la sua patente e i punti li tolgono a lei icon_lol.gif .


uff peccato che mia nonna non abbia la patente e non sappia manco cosa sia un liberty..tantomeno vi immaginate VOSTRA nonna su un liberty?!?!
caz ma tutti sti soldi dove li trovoooo......
 
2077225
2077225 Inviato: 16 Lug 2007 21:33
 

TheWorldIsMine ha scritto:
...
caz ma tutti sti soldi dove li trovoooo......


Scusa ma ... e pensarci prima e frenare col giallo invecie che accellerare ...

Vabbè dai, fai il bravo due annetti che i punti te li ridanno gratis e risparmi 250 eurozzi. Pensa ai km che ti fai coi 250 e vedi che la voglia ti viene icon_wink.gif

doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif
 
2077627
2077627 Inviato: 16 Lug 2007 22:23
 

TheWorldIsMine ha scritto:
ma anche le sanzioni di soldi raddoppiano?
e anche se ero con un liberty 50?


ma se uno ragazzino di 15 anni solo con il patentino passa col rosso e poi arriva la multa i punti a ki li tolgono???

Dopo aver letto il fatto del liberty 50 mi è venuto questo dubbio icon_confused.gif
 
2078358
2078358 Inviato: 17 Lug 2007 0:02
 

spazio1969 ha scritto:
TheWorldIsMine ha scritto:
...
caz ma tutti sti soldi dove li trovoooo......


Scusa ma ... e pensarci prima e frenare col giallo invecie che accellerare ...

Vabbè dai, fai il bravo due annetti che i punti te li ridanno gratis e risparmi 250 eurozzi. Pensa ai km che ti fai coi 250 e vedi che la voglia ti viene icon_wink.gif

doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif


me ne danno 2 gratis -.-
ho comunque un buco di 10
 
2078755
2078755 Inviato: 17 Lug 2007 7:26
 

non ricordo il topic ma se n'era già parlato,

secondo il mio parere, la decurtazione avviene se commetti un infrazione alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente.

sempre secondo il mio parere, per guidare un cinquantino basta avere il "patentino" che non è una patente (fino ad ora).
sarebbe un diverso ed illeggittimo trattamento se, contesto un infrazione commessa con un ciclomotore, decurto a tizio 6 punti perchè ha la patente e non decurto nessu punto a caio perchè ha il patentino.

sempre secondo me la decurtazione deve essere fatta "basandosi" sul tipo di veicolo che guidi, se per quel veicolo serve o meno la patente (ricordo i primi giorni della patente a punti a trento che hanno decurtato 5 punti per uso del telefonino durante la guida in bicicletta)
altrimenti si creerebbero delle evidenti disparità di trattamento.

p.s. la sanzione pecuniaria (eurozzi) sono gli stessi per tutti!!!

Ultima modifica di condor63 il 17 Lug 2007 14:38, modificato 3 volte in totale
 
2078929
2078929 Inviato: 17 Lug 2007 7:59
 

TheWorldIsMine ha scritto:
me ne danno 2 gratis -.-
ho comunque un buco di 10


No... tra 2 annetti ti ritorna tutto, ovvero torni a 20 (se non hai fatto altre infrazioni con perdita nel frattempo). I 2 gratis (che son poi diventati 4) te li danno se ne hai già 20 icon_smile.gif
 
2085745
2085745 Inviato: 17 Lug 2007 20:04
 

condor63 ha scritto:
non ricordo il topic ma se n'era già parlato,

secondo il mio parere, la decurtazione avviene se commetti un infrazione alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la patente.



VAIIII è cosiiii ho appena chiesto ai pinguiniiiii
ti amooo grazieeee ^_^
resta solo dove trovare 150 euro XD uahhua grazie mille =)

Calimar ha scritto:
TheWorldIsMine ha scritto:
me ne danno 2 gratis -.-
ho comunque un buco di 10


No... tra 2 annetti ti ritorna tutto, ovvero torni a 20 (se non hai fatto altre infrazioni con perdita nel frattempo). I 2 gratis (che son poi diventati 4) te li danno se ne hai già 20 icon_smile.gif



che notizionaaa anche questa sono contento! quindi mio padre che ha la patente da + di vent'anni di punti bonus ne ha già...8 quindi? ma non era 2 ogni 2 anni fino a un massimo di 30?
 
2086615
2086615 Inviato: 17 Lug 2007 22:16
 

la patente a punti è partita nel 2003... lì avevamo 20 puti tutti, poi bonus ogni due anni (ai disciplinati dal 1 luglio sono diventati 24)

tuo padre ne ha 24


tu non incorri in nessuna decurtazione di punti se guidi un ciclomotore ma devi pagare lo stesso la sanzione (148€ + spese di notifica), sempre se ti arriva....
 
2086848
2086848 Inviato: 17 Lug 2007 22:50
 

crazymiky81 ha scritto:
la patente a punti è partita nel 2003... lì avevamo 20 puti tutti, poi bonus ogni due anni (ai disciplinati dal 1 luglio sono diventati 24)

tuo padre ne ha 24


tu non incorri in nessuna decurtazione di punti se guidi un ciclomotore ma devi pagare lo stesso la sanzione (148€ + spese di notifica), sempre se ti arriva....


Crazy scusa la domanda, ma io sapevo che non ti decurtano i punti SOLO se hai anche il patentino dei 50ini e al momento dell'arrivo del verbale metti i dati di quel documento... e se metti i dati della patente, anche se guidavi un 50ino, vengono scalati comunque...

E anche sul forum tempo fa si era detto la stessa, tant'è che ormai ero convinto fosse cosi...

Tu che dici?
 
2087225
2087225 Inviato: 18 Lug 2007 0:02
 

E aggiungo anche di controllare se ti arriverà entro i giorni prestabiliti dalla legge,ovvero 150 giorni dalla data dell'infrazione...
 
2087893
2087893 Inviato: 18 Lug 2007 8:10
 

no, confermo quanto sopra.... se guidi i ciclomotori (od affini tipo ape, microcar) non tolgono i punti, anche se hai la patente
 
2087926
2087926 Inviato: 18 Lug 2007 8:14
 

grazie della conferma crazy, la stampo e l'appendo in ufficio dei colleghi con i quali tempo fà avevo avuto una bella discussione in merito.

avvevo scritto "secondo il mio parere" proprio perchè quei colleghi, che seguono il forum, mi hanno ulteriormente bacchettato. icon_cool.gif
 
2088332
2088332 Inviato: 18 Lug 2007 9:10
 

TheWorldIsMine ti è andata bene, sei passato col rosso e forse hai preso la multa, dovresti essere contento, poteva andarti peggio.
Se ti arriva...beh...forse è meglio, così quando ti troverai di fronte a un semaforo giallo tendente al rosso ci penserai su bene prima di passare.
Se ti arriva apprezzala, se cambia il tuo stile di guida ha funzionato e ti avrà salvato da un futuro probabile incidente.

Se non ti arriva, sono contento...non è mai piacevole prendere una multa, però stai attento ai semafori.
 
2093621
2093621 Inviato: 18 Lug 2007 18:55
 

condor63 ha scritto:
grazie della conferma crazy, la stampo e l'appendo in ufficio dei colleghi con i quali tempo fà avevo avuto una bella discussione in merito.

avvevo scritto "secondo il mio parere" proprio perchè quei colleghi, che seguono il forum, mi hanno ulteriormente bacchettato. icon_cool.gif


Per quanto riguarda questo punto dell'argomento, vorrei sapere che articolo è quello che dice che se guidi un ciclomotore, anche se hai la patente non ti decurtano i punti...
Ti posso dire che fra le tante dalle del CdS c'è anche questa perchè non è specificata, e ti posso dire che alcuni comandi non decurtano i punti, altri invece lo fanno..
 
2094314
2094314 Inviato: 18 Lug 2007 20:10
 

iele123 ha scritto:
TheWorldIsMine ti è andata bene, sei passato col rosso e forse hai preso la multa, dovresti essere contento, poteva andarti peggio.
Se ti arriva...beh...forse è meglio, così quando ti troverai di fronte a un semaforo giallo tendente al rosso ci penserai su bene prima di passare.
Se ti arriva apprezzala, se cambia il tuo stile di guida ha funzionato e ti avrà salvato da un futuro probabile incidente.

Se non ti arriva, sono contento...non è mai piacevole prendere una multa, però stai attento ai semafori.


sono passato rispettivamente perchè non c'era un cane , ho guardato prima...
 
2094704
2094704 Inviato: 18 Lug 2007 21:04
 

TheWorldIsMine ha scritto:


sono passato rispettivamente perchè non c'era un cane , ho guardato prima...



ah beh allora cambia tutto.... icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif

bah
 
2096261
2096261 Inviato: 19 Lug 2007 6:34
 

per vigilantes:
infatti è per questo che avevo scritto "è il mio parere".

come ti comporteresti se tu ed un altro alla guida di due ciclomotori commetteste la stessa infrazione, tu oltre agli euri ti becchi anche la decurtazione e lui con il patentino solo euri.
sarebbe un evidente disparità di trattamento.


forse crazymiki o alman o andreas hanno qualche circolare sottomano che riportava qualcosa
 
2098846
2098846 Inviato: 19 Lug 2007 11:45
 

condor63 ha scritto:
come ti comporteresti se tu ed un altro alla guida di due ciclomotori commetteste la stessa infrazione, tu oltre agli euri ti becchi anche la decurtazione e lui con il patentino solo euri.
sarebbe un evidente disparità di trattamento.


D'altra parte, se io con un auto e tu con un 50 (entrambi 30enni e patentati) commettessimo la stessa infrazione, ci fermano entrambi, a me 6 punti e a te uno scappellotto, c'è comunque una evidente disparità di trattamento. icon_smile.gif

Io toglierei i punti a chi ha la patente, indipendentemente dal mezzo che usa, personalmente.
D'altronde (e uso un cavillo, correggetemi se sbaglio) il CdS non dice "decurtazione dei punti patente ove l'infrazione sia stata commessa con un veicolo di categoria A, B o superiore". Dice decurtazione dei punti della patente, indipendentemente dal fatto che tu ce l'abbia.
L'infrazione e la pena non sono diverse per un pedone che passa col rosso, giusto? icon_wink.gif

Mia opinione... of course.
 
2099519
2099519 Inviato: 19 Lug 2007 12:34
 

:-"
per calimar e vigilantes

icon_redface.gif vero icon_redface.gif

però da qualche parte avevo letto qualcosa in merito.


icon_lol.gif icon_lol.gif

Citazione:
entrambi 30enni


trentenne.... MAGARI icon_razz.gif
 
2099889
2099889 Inviato: 19 Lug 2007 13:08
 

TheWorldIsMine ha scritto:
iele123 ha scritto:
TheWorldIsMine ti è andata bene, sei passato col rosso e forse hai preso la multa, dovresti essere contento, poteva andarti peggio.
Se ti arriva...beh...forse è meglio, così quando ti troverai di fronte a un semaforo giallo tendente al rosso ci penserai su bene prima di passare.
Se ti arriva apprezzala, se cambia il tuo stile di guida ha funzionato e ti avrà salvato da un futuro probabile incidente.

Se non ti arriva, sono contento...non è mai piacevole prendere una multa, però stai attento ai semafori.


sono passato rispettivamente perchè non c'era un cane , ho guardato prima...

Il semaforo e' una prescrizione, non un consiglio... icon_wink.gif
 
2100012
2100012 Inviato: 19 Lug 2007 13:17
 

condor63 ha scritto:
Citazione:
entrambi 30enni


trentenne.... MAGARI icon_razz.gif


Vabbé.... trent'enne, quantomeno.... LO SEI STATO!! icon_wink.gif
(Giusto?!)
 
2100443
2100443 Inviato: 19 Lug 2007 13:56
 

zx9r_85 ha scritto:
TheWorldIsMine ha scritto:


sono passato rispettivamente perchè non c'era un cane , ho guardato prima...



ah beh allora cambia tutto.... icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif

bah


tutti quelli che passano col rosso prima guardano, ma a volte...boooooommmmmm!!!!!!! icon_lol.gif
 
2100455
2100455 Inviato: 19 Lug 2007 13:57
 

grazie all'aiuto di colleghi ho evidenziato a metà poema quello che avevo letto qualche anno fà, purtroppo la mia memoria ogni tanto vacilla,
sarà che sono passati un po di anni dopo i trenta? icon_lol.gif

fra poco stacco e mi pappo 2 gg. di recupero e 1 di riposo (ultimo festivo libero)
buon fine a tutti e che il tempo sia sempre clemente

Ringrazio il collega giacinto:

Circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 in data 7 settembre 2005, questo Ministero ha precisato che, sebbene la patente di guida possa essere assimilata al certificato di idoneità sotto il profilo delle condizioni psicofisiche richieste, quest'ultimo documento ha una natura giuridica diversa dalla patente e costituisce un titolo legittimante autonomo rispetto ad essa. Pertanto, tenuto anche conto del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio amministrativo delineato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori che diano luogo, in astratto, all'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o alla decurtazione di punteggio, queste non possono incidere sulla patente di guida eventualmente posseduta dal trasgressore.





Ringrazio il gran capo stanley k. Per la circolare

Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
2
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI
STATO LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE
CESENA

1. PREMESSA
La legge 17.8.2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 27.6.2003, n. 115, di cui all’oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.8.2005, ha apportato modifiche al Codice della Strada che interessano gli articoli 97, 116, 208, 213 e 214 ed introducono, con l’articolo 130-bis, una nuova ipotesi di revoca della patente di guida. Per facilità di consultazione si allega il testo di ciascun articolo completo delle variazioni intervenute, evidenziate in grassetto (All.1- 6).
Le nuove norme, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori (cfr. par. 3), rappresentano un intervento di particolare rigore che, conformemente all’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per incidenti stradali entro il 2010, ha lo scopo di favorire un’azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.
In ragione di ciò e coerentemente con l’obiettivo sopraindicato, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali per l’accertamento degli illeciti, definite o modificate dalle nuove norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 3

2. CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI
Con le modifiche apportate dalla legge 168/2005 agli articoli 97 e 116 C.d.S, è stata fornita soluzione alle problematiche legate all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’immatricolazione e la targatura dei ciclomotori ed il rilascio ai conducenti maggiorenni del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2.1 Targa dei ciclomotori Mentre resta confermato il nuovo sistema di registrazione dei ciclomotori, introdotto per effetto della riscrittura dell’articolo 97, comma 2, C.d.S. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, il provvedimento in oggetto indicato ha apportato significative modifiche alle disposizioni riguardanti la targatura dei ciclomotori, prevedendo che la targa apposta su un ciclomotore, sebbene a carattere personale, sia riferibile solo a quel veicolo, almeno fino a quando il mezzo appartiene alla persona intestataria della targa.
Le nuove disposizioni dovranno essere completate dalle indispensabili modifiche delle norme regolamentari attuative riguardanti le caratteristiche costruttive e le modalità di rilascio delle targhe per
ciclomotori.
2.2 Rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori Secondo la nuova formulazione dell’art. 116, comma 1-ter,
C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida,
l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data, tutti coloro che – sia maggiorenni che minorenni – intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4 Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore.
Coloro che sono già maggiorenni o raggiungeranno la maggiore
età entro il prossimo 30.9.2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l’attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola.
La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di
condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A.
L’art. 5, comma 1-bis, della Legge in argomento, ha disposto che
gli istituti della revisione (art. 128 C.d.S.), sospensione (art. 129 C.d.S.) e revoca (art. 130 e art. 219 C.d.S.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’art. 126 C.d.S..
La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli organi di polizia stradale che, nell’ambito dell’attività di
accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell’abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall’art. 128 C.d.S., hanno l’obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l’obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
5 Le disposizioni sopraindicate si applicano a tutti i conducenti di
ciclomotori, compresi coloro che hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell’entrata in vigore del D.L. 115/2005. Per questi ultimi, tuttavia, ferma restando la possibilità di
sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell’art 128 C.d.S., il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare apposite norme
attuative volte a disciplinare l’adeguamento e le modalità di conferma della
validità dei certificati di idoneità da loro posseduti.
Per l’espressa previsione normativa, contenuta nell’articolo 116,
comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non
può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del
conseguimento della patente di guida.
Le nuove norme non hanno mutato la natura giuridica
dell’abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere
considerata diversa dalla patente di guida di cui all’articolo 116, comma 1,
C.d.S..



Pertanto, come già precisato con circolare n.
300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1.7.2003, in caso di accertamento di
violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivano sanzioni
accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano
all’eventuale patente di guida posseduta dal conducente.


Viceversa, i provvedimenti giuridici che interessano la patente di
guida svolgono i loro effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In
particolare quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti
amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal
ciclomotore, quest’ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della
patente. Unica eccezione, prevista dall’art. 116, comma 1-ter C.d.S.,
riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all’art.
142, comma 9 C.d.S., che “mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore”.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
6
3. NUOVE SANZIONI PER GLI ILLECITI COMMESSI ALLA
GUIDA DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
3.1 Illeciti amministrativi che comportano la confisca amministrativa
del veicolo
Secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell’articolo 213
C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nel caso in
cui la violazione prevista dall’art. 169, commi 2 e 7 C.d.S., nonché i
comportamenti illeciti descritti negli artt. 170 e 171 C.d.S., siano stati
realizzati con un ciclomotore o con un motoveicolo.
In tali ipotesi si applicano anche le disposizioni dell’art. 210,
comma 3 C.d.S., che dispongono la non ammissibilità del pagamento in
misura ridotta per l’estinzione dell’illecito e la trasmissione degli atti, entro
dieci giorni, al Prefetto per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione di
pagamento.
Con l’introduzione di questa nuova sanzione accessoria
conseguente alla commissione degli illeciti sopra richiamati, sono abrogate
tacitamente le disposizioni del comma 7 dell’articolo 170 e del comma 3
dell’articolo 171 che, per alcune fattispecie tra quelle prima indicate,
prevedevano l’applicazione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo.
3.2 Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli
Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell’articolo
213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei
casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un
reato previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative
(Codice Penale, Leggi complementari).
La norma, che prevede l’applicazione della sanzione anche se la
violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di
polizia stradale di disporre il sequestro in tutti i casi in cui sia stato
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
7
accertato a carico del conducente un fatto che costituisce reato commesso
alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata
all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la
stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell’Autorità
Giudiziaria.
Pertanto si ritiene che quando il reato è punibile a querela di
parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della
querela stessa, che avviando il procedimento penale determina la possibilità
di applicare la sanzione della confisca.
Così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui
responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il
sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la
morte di una persona. Se le conseguenze dell’incidente sono contenute alle
lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la
presentazione della querela.
Anche per tali casi, il sequestro amministrativo segue la nuova
procedura descritta al successivo punto 4.
4. PROCEDURA PER IL SEQUESTRO ED IL FERMO
AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
La legge 168/2005 ha apportato rilevanti modifiche agli articoli
213 e 214 C.d.S nella procedura di applicazione delle sanzioni accessorie
della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli.
Conformemente alle nuove disposizioni dettate dall’art 213,
comma 2-quinquies, la procedura per il sequestro del ciclomotore o del
motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non
consente la possibilità di affidamento in custodia al conducente o al
proprietario, ma si attua consegnando il veicolo ad un custode
convenzionato con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il
provvedimento di confisca, può chiederne l’affidamento in custodia decorsi
30 giorni dal sequestro.
Tale facoltà non è concessa al proprietario di un motoveicolo
diverso dal motociclo che sia stato oggetto di sequestro per violazione delle
norme degli articoli 169, comma 2 e 171 C.d.S. e nei casi di reati commessi
alla guida di tale mezzo.
La citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche in
caso di fermo amministrativo di ciclomotore, motociclo o motoveicolo.
Pertanto, dal 23 agosto 2005, il ciclomotore, il motociclo
sottoposti a fermo amministrativo ovvero sequestrati per l’applicazione
della sanzione accessoria della confisca, non possono essere mai affidati in
custodia al proprietario o al trasgressore, ma devono essere
necessariamente fatti depositare presso un custode-acquirente
convenzionato ai sensi dell’articolo 214-bis C.d.S..
In attesa dell’individuazione, in ambito provinciale, dei custodi
convenzionati e conformemente alle indicazioni già fornite con la circolare
n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10.5.2004, i ciclomotori o i motocicli
sequestrati o fermati devono essere fatti trasportare, a spese del detentore,
presso il più vicino soggetto autorizzato alla custodia amministrativa
secondo le disposizioni del D.P.R. 571/82 ed iscritto negli appositi elenchi
redatti dalla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
Come disposto dal comma 2-quinquies, dell’articolo 213
C.d.S., e dal comma 1-ter dell’articolo 214 C.d.S., in caso di sequestro
amministrativo o di fermo amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il
veicolo è tenuto in custodia presso il custode-acquirente convenzionato per
30 giorni; successivamente su richiesta, il veicolo può essere affidato in
custodia al proprietario.
Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o fermo
redatti dall’organo di polizia deve essere indicata espressamente la clausola
secondo la quale il proprietario del ciclomotore o del motociclo, decorsi 30
giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità di recuperare il mezzo e
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in attesa del provvedimento
di confisca, o dello scadere del termine per il fermo amministrativo.
A tal proposito, richiamando le disposizioni già fornite con la
circolare del 10.5.2004, occorre precisare che la possibilità di affidare il
veicolo in custodia al proprietario è subordinata alla preventiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di affidabilità del luogo in cui
lo stesso intende custodirlo.
5. ALTRE MODIFICHE NORMATIVE
Per completezza di informazione, si richiama l’attenzione sulla
nuova previsione dell’articolo 130-bis, secondo la quale, nel caso in cui un
conducente sia incorso nella violazione di una norma di comportamento in
stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico nel sangue superiore
a 3 gr/l) ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e provochi la morte
di altre persone, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all’articolo 589 c.p., dispone sempre la revoca della patente di guida.
La norma, che riguarda l’applicazione delle pene da parte
dell’autorità giudiziaria chiamata a valutare gli effetti di una condotta
penalmente rilevante posta in essere da un conducente in stato di
ubriachezza ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
non ha una diretta incidenza sulle procedure di accertamento poste in essere
dalle Forze di Polizia, che continuano ad essere regolate dagli articoli 186 e
187 C.d.S.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregati di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.
 
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