mi permetto di riportare quanto avevo già scritto in un topic simile...
il discorso PORTATARGA e quello FRECCE/SPECCHI/ALTRO sono 2 cose DIVERSE!
Nel codice della strada non viene MAI nominato il "portatarga"...ma si parla di ALLOGGIAMENTO TARGA....se ne parla per la precisione nell'appendice V del codice della strada
Link a pagina di Aci.it
al paragrafo disposizioni fiscali
in questa appendice vengono citati tutte quella parti IMMODIFICABILI della moto e sanzionate dal terribile articolo 78 che prevede il ritiro del libretto, 370€ di multa e moto in revisione
ma che cos'è l'alloggiamento targa?....ce lo dice l'articolo 259 del regolamento d'attuazione del codice
Link a pagina di Aci.it
che dice precisamente
Citazione:
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
il quale,tradotto, ci dice che se la nostra targa rispetta quanto scritto, e se per farlo fluttua nell'aria, o è appesa con lo spago ciò non conta...in quanto le cartatteristiche dell'ALLOGGIAMENTO TARGA sono comunque rispettate; ergo, potete mettere il portarga che volete..ma l'alloggiamento deve rispettare quanto sopra e, in più ovviamente, presentare luce e catadiottro omologati
per la questione freccie e tutto il resto purtroppo le cose sono meno rosee...mi risponde Rizoma per e-mail
Citazione:
Gentilissimo,
risponderò a lei e a tutti i motociclisti che come lei hanno poco presente i cavilli del nostro codice stradale:
in merito all’omologazione di un qualsiasi pezzo (sia una freccia come uno scarico, etc.) bisogna sottostare a normative dettate da articoli di legge che precisano le caratteristiche costruttive del pezzo. Una volta creato il pezzo bisogna testarlo in modo che venga data l’omologazione all’articolo.
A questo punto l’oggetto in questione può fregiarsi dei timbri e della notifica di omologazione. Ma non è finita qui.
Qualora si desidera montare l’articolo su di una moto (sia l’articolo specifico o universale) è necessario avere il nullaosta da parte della casa costruttrice, documento che nessun produttore rilascia in quanto nessun costruttore di moto si fa carico delle problematiche che possono nascere dall’utilizzo di articoli non originali. A questo punto subentra la legge che impone il collaudo degli articoli, cioè una vera e propria prova su strada dei pezzi montati ed un controllo minuzioso delle omologazioni che il suddetto prodotto porta con se.
Una volta passato il collaudo la motorizzazione civile rilascia il nullaosta che verrà apportato a libretto: a questo punto anche per la legge italiana l’articolo in questione ha diritto ad essere montato su quella specifica moto.
Tutto questo naturalmente ha un costo, in primis per la casa produttrice di accessori per quanto riguarda le omologazioni e secondariamente per l’acquirente che deve sostenere i costi di collaudo presso al motorizzazione; oltre ad un dispendio di tempo notevole.
Concludendo, tutto questo è uguale a ciò che accade in Germania con il TUV soltanto che questo è riconosciuto dalla motorizzazione (quindi non è necessario effettuare collaudi poiché già fatti dalla casa produttrice a cui è stata data la certificazione TUV ) ed i costi per la messa a libretto sono molto popolari.
Con l’unificazione europea e l’abolizione delle frontiere stiamo arrivando anche a questa possibilità in Italia, ma come ben sabbiamo i tempi burocratici italiani sono lunghi e spesso le pratiche di attivazione complicate.
Da parte nostra noi siamo già certificati TUV e quindi i nostri articoli rispondono già alle caratteristiche dovute, purtroppo in Italia questo ad oggi ancora non è gratificante ed è necessario effettuare un ulteriore collaudo da parte del privato presso la motorizzazione.
Cortesemente
Davide Pagani
Sale Italy
Rizoma srl
Via Montegolico 168
21010 San Macario (VA)
Tel.0331.235790 - 234937
Fax.0331.236296
Rizoma.com
pagani@rizoma.com
rispondo io
Grazie infinite per la sua dettagliata risposta
quindi, purtroppo per noi, mi pare di capire che la questione sta come segue:
1) i prodotti da voi commercializzati riportano un'omologazione EUROPEA che consente la serena circolazione di un veicolo che li installi solamente in nazioni MODERNE(dal punto di pista legislativo) come la Germania
2) L'Italia non è una nazione moderna
3) la recente bocciatura del decreto Bersani, nella sua parte che era volta a creare in Italia una situazione del tutto simile a quella tedesca fa si che noi poveri motociclisti italiani dovremo ancora per chissà quanto tempo continuare a sentirci dei criminali solamente perchè installiamo una freccetta omologata per l'Europa ma non per l'Italia
La ringrazio ancora per la sua cortesia
Mi permetto di aggiungere un commento personale.."che tristezza di nazione che siamo"
NEEKO72
e risponde ancora rizoma
Ha azzeccato benissimo i punti della mia spiegazione e concordo con lei nel fatto che sia ormai tempo di modernizzarci o almeno portarci al passo con altre nazioni (quali la Germania) sicuramente più attente verso i consumatori.
e mi scrive anche LIGHTECH
Citazione:
Gentile Sig. NEEKO72
l’argomento da lei affrontato ha sicuramente una certa importanza ma è anche complicato da chiarire.
Cercando di semplificare, posso dirle che le autorità dell’ordine hanno ragione nell’affermare che l’omologazione deve essere specifica e non generica.
Ad esempio, le nostre pedane sono state recentemente omologate TÜV che è un’omologazione fatta sul veicolo. Ciò significa che assieme alla confezione forniamo anche il documento dell’omologazione che il pilota dovrà tenere assieme al libretto di circolazione. Di conseguenza nessuna autorità potrà contestare nulla, e se lo fa il pilota può tranquillamente difendersi con il semplice documento di omologazione. Tale documento, però, al momento non viene fornito per l’Italia in quanto stando alle ultime normative non è obbligatorio.
La differenza con altri prodotti omologati, ad esempio con le nostre frecce, sta nel tipo di omologazione. L’omologazione delle nostre frecce, infatti, non è specifica per mezzo ma è generale; ciò significa che le frecce sono state prodotte seguendo alcune normative CEE (omologazione 97-14-CE). Ecco quindi che le autorità potrebbero contestarla e ritenerla nulla.
Il problema principale è che per ottenere un’omologazione specifica (quindi non contestabile dalle autorità) oltre a richiedere un sacco di denaro richiede anche un sacco di tempo. Ma soprattutto non è facile ottenerla; le normative cambiano di continuo, i prodotti aftermarket che vengono contestati sono tantissimi, per non parlare di tutti i tipi di moto che esistono…neanche le autorità competenti a volte non sanno come muoversi.
E’ comunque un problema che stiamo affrontando internamente alla nostra azienda, e in futuro sicuramente ci saranno delle novità per quanto riguarda l’omologazione dei nostri prodotti… Magari quando le normative saranno più stabili e orientate ad aiutare anziché a creare problemi…
Spero di esserle stata utile. Per qualsiasi altra informazione lo staff Lightech rimane a disposizione.
Cordiali saluti,
Lightech s.r.l.
Sara Girardi
Commercial Dept./Ufficio Commerciale
tel/phone: +39 0438 453010
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e-mail:
info@lightech.it
SPERO CHE ORA SIA TUTTO UN Pò PIù CHIARO....
aggiungo....per il portatarga installato a norma, con catadiottro e luce NON VI POSSONO MULTARE...per le frecce/specchi/ecc pur se riportanti un generico codice di omologazione VI POSSONO MULTARE...dipende da loro..