sangrehirviente ha scritto:
nortek2004 ha scritto:
comunque sia, il gommista se preso in causa può sempre dichiarare che lui le ha montate giuste e che successivamente sono state montate male ( ad esempio quando si smontano copertoni da strada per mettere quelli da pista e viceversa.. )non c'è prova concreta, sarebbe la tua parola contro la sua... in giudizio non ci sarebbero nè vincitori nè vinti.
Almeno credo...
gli art. dal 2047 al 2054 sono a tutela del danneggiato ed invertono l'onere probatorio, ossia nel caso in cui fossero applicabili, dovrebbe essere il gommista a dover dimostrare la sua innocenza per mezzo delle prove liberatorie a lui concesse. E poi penso che comunque se ha uno scontrino risultano montate dal suddetto gommista per presunzione. L'unica cosa secondo me a cui può appellarsi il gommista sono le doti di guida del nostro amico che comunque sia non sono comprovabili.
Sentiamo cosa dirà a riguardo rafst4.
Eccomi Sangre
Credo che le norme da te citate non si adattino al caso del nostro amico.
Al massimo si potrebbe pensare di applicare l'art.2043 c.c., ma neanche questo è confacente perchè qui non parliamo di responsabilità extracontrattuale ma di responsabilità contrattuale, atteso che l'acquisto e il montaggio di pneumatici integrano gli estremi di un contratto di compravendita (artt. 1470 ss. c.c.) misto ad un contratto d'opera (artt. 2222 ss. c.c.).
Ora, a prescindere da come si atteggerebbe la responsabilità del venditore e/o del prestatore d'opera in un caso come questo, sul piano processuale (e per farla breve) va sottolineato che non basterebbe dimostrare che il montaggio è stato effettuato dal gommista X e che è stato eseguito erroneamente e con negligenza (cosa in sè relativamente facile), ma anche e soprattutto l'esistenza di un nesso causale tra l'errato montaggio e la caduta.
E qui il legale del gommista si esibirebbe sicuramente in uno 'show' sull'imperizia o imprudenza alla guida del nostro sfortunato amico, sulle pessime condizioni del manto stradale, sull'eventuale concorso di altri veicoli........eccezioni di merito che, anche laddove fossero non dimostrabili, porrebbero al giudice quel 'ragionevole dubbio' sull'attendibilità della domanda eventualmente proposta dal danneggiato che condurrebbe con alta probabilità al rigetto della stessa.
Senza contare che si renderebbero necessarie una o forse più perizie (sulla moto, sulle gomme etc.) il cui costo, sommato a quello della parcella dell'avvocato, supererebbe quasi certamente il costo della riparazione.
Purtroppo a volte la 'giustizia' è anche questa........