Leviathan ha scritto:
almandithule ha scritto:
Per quanto riguarda la visibilità della pattuglia lo ripeterò oramai fino all'infinito: non c'è l'obbligo.
A deciderlo non sono stato io naturalmente ma bensì la Corte di Cassazione con sentenza 5861 del 17/03/2005.
Deve essere visibile l'agente che ti ferma ma non necessariamente l'apparecchiatura.
Mi spiace ma dissento. Infatti l'articolo 183 del Regolamento attuativo del CdS (quindi una legge dello Stato -D.P.R. 16-12-1992 n. 495) recita:
"Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada
devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte,..."
ed il comma 1 dell'art. 11 del CdS dice:
"Costituiscono servizi di polizia stradale:
a. la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
..."
Come già hai detto tu stesso in passato:
almandithule ha scritto:
La Cassazione non fa legge ma solo indirizzo giuridico.
Questo perchè non si esprime sulla norma generale ma solo sul caso di specie.
Ti ripeto e confermo quanto ho scritto prima.
L'art. 183 parla di Agenti intesi come persone fisiche.
Quindi la Cassazione si è così espressa perchè: gli agenti che ti fermano devono essere visibili (altrimenti potrebbe venir meno giustificata l'eventuale contestazione dell'art. 192 C.d.S.).
Non necessariamente quindi anche l'apparecchiatura (che viene posta prima del luogo in cui verrai fermato).
La Cassazione non fa legge è vero ma in udienza dal un G.d.P. questi ne deve tenere obbligatoriamente di conto perchè fa indirizzo giuridico.
Ti cito la parte della sentenza che interessa:
Non esiste, infatti un obbligo per gli agenti operanti di rendersi visibili durante l'espletamento delle operazioni nè il comportamento delle pattuglie può essere sindacabile in sede di ricorso avanti al giudice ordinario, non essendo quest'ultimo abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Cass. 7103/01).