Ti ringrazio molto, quindi essendo che l'auto non è mia e io non tornerò mai più in Svizzera posso fare a meno di pagare? Grazie ancora
Eldainen ha scritto:
@ Pregostefano
Ti rispondo qui anziché in MP, ciò che mi da l'occasione di spiegare alcuni dettagli di procedura interessanti per i superamenti di velocità importanti:
Purtroppo, l'infrazione commessa in autostrada di superamento del limite di velocità di 38 km/h è considerata in Svizzera una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr (legge sulla circolazione stradale).
In questi casi vengono ingaggiate due distinte procedure. Una rilevante dal diritto amministrativo e che ha lo scopo di infliggere un divieto di circolare in Svizzera della durata in questo caso (superamento del limite dai 36 ai 40 km/h) di minimo 3 mesi (3 mesi se si è alla prima infrazione è la norma).
La seconda purtroppo rilevante dal diritto penale, nell'ambito della quale verrà inflitta di norma sia una pena pecuniaria sospesa, sia una multa. La pena pecuniaria rimpiazza una pena detentiva di breve durata ed è calcolata in aliquote giornaliere proporzionali al reddito dell'autore dell'infrazione. In un caso simile ritengo possibile che vengano inflitte da 10 a 30 aliquote giornaliere, calcolate secondo il reddito mensile. Queste, trattandosi della prima infrazione, saranno senz'altro sospese con la condizionale da 2 a 5 anni. La multa invece, probabilmente sarà compresa fra i CHF 800.- e i CHF 1'500.- (ovvero da 600 a 1'200 Euro circa).
La lettera ricevuta ha lo scopo di individuare l'autore dell'infrazione, poiché trattandosi di diritto penale deve essere individuato con precisione (non si può punire il proprietario del veicolo). Se non si risponde alla lettera ricevuta, la conseguenza normale è che l'Autorità penale del cantone ove è avvenuta l'infrazione chiederà l'assistenza delle Autorità italiane per individuare l'autore (normalmente carabinieri e/o prefetto) che riceveranno una copia della fotografia scattata dal radar (da davanti al veicolo dove è visibile il volto di chi guida). I carabinieri in questi casi convocano il proprietario del veicolo per l'esecuzione di un verbale, con lo scopo di accertare chi fosse alla guida del veicolo, dopo di che comunicano gli esiti all'Autorità svizzera.
A questo punto il Magistrato svizzero competente emanerà quello che viene chiamato un decreto di accusa, ovvero una proposta di pena nell'ordine di quanto ho scritto sopra (aliquote giornaliere e multa). Contro questo decreto di accusa è possibile presentare opposizione e sostenere un piccolo processo per contestare di norma l'entità della punizione.
Terminato il procedimento penale, l'Autorità amministrativa pronuncia invece il divieto di circolazione in Svizzera (come detto in questo caso da 3 mesi in su). Durante il periodo stabilito, evidentemente non si può guidare il proprio veicolo su territorio svizzero.
Se non si paga la multa inflitta, la medesima è commutata automaticamente in giorni di detenzione (1 giorno di detenzione ogni CHF 100.- di multa, in alcuni cantoni CHF 40.-), dunque non vi è in principio incasso all'estero, poiché difficoltoso, ma se si ritorna in Svizzera, in caso di controlli d'identità si viene effettivamente arrestati. Se il rientro in Svizzera avviene prima della commutazione della multa in giorni di detenzione è anche immaginabile un sequestro del veicolo sino a pagamento della multa, rispettivamente la vendita all'asta del mezzo, ma questo solo se l'autore dell'infrazione è il proprietario del veicolo.
L'assistenza di un avvocato in Svizzera, se non vi è interesse a ridurre al minimo il divieto di circolazione, rischia di essere ben più costosa della multa, dunque controproducente.
Ovviamente queste info si basano sul presupposto che tu sia alla prima infrazione commessa in Svizzera. Se ciò non è il caso, devi comunicarmi data e sanzione ricevuta in precedenza per avere indicazioni corrette.
Se hai ancora domande, contattami pure.