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Oltre il danno... la beffa (articolo 187 CdS)
1185052
1185052 Inviato: 13 Feb 2007 20:46
 

La differenza tra ebbrezza e ubriachezza..... siamo già in 2 a chiederla! icon_lol.gif

Che sia, la seconda, la forma più estrema della prima?
 
1185091
1185091 Inviato: 13 Feb 2007 20:52
 

è la stessa cosa, viene chiamata in tutti e due i modi
 
1185110
1185110 Inviato: 13 Feb 2007 20:55
 

Stessa identica cosa... sono sinonimi icon_smile.gif
 
1185116
1185116 Inviato: 13 Feb 2007 20:56
 

Teo86x ha scritto:
è la stessa cosa, viene chiamata in tutti e due i modi

Grazie! icon_wink.gif
 
1185156
1185156 Inviato: 13 Feb 2007 21:01
 

Non è la stessa cosa anzi c'è una bella differenza.

Ebbrezza: stato di euforia dovuto dall'assunzione di sostanze alcooliche.

E' punita solo se si è alla guida di un veicolo (art. 186 C.d.S.).

Ubriachezza: incapacità momentanea di intendere e di volere causata dall'eccessiva assunzione di sostanze alcooliche.

E' disciplinata dall'art. 92 C.P. e punita ai sensi dell'art. 688 C.P. e dall'art. 186 in caso di guida di veicoli.

Per il C.d.S. si è considerati ubriachi quando viene rilevato un tasso alcoolemico superiore o pari al doppio del limite fissato dal comma 9 dell'art. 186 (1,50 g/l).

Quindi quando il tasso è pari o superiore a 3,00 g/l (livello in cui si rischia il coma etilico).
 
1185230
1185230 Inviato: 13 Feb 2007 21:12
 

almandithule ha scritto:
Non è la stessa cosa anzi c'è una bella differenza.

Ebbrezza: stato di euforia dovuto dall'assunzione di sostanze alcooliche.

E' punita solo se si è alla guida di un veicolo (art. 186 C.d.S.).

Ubriachezza: incapacità momentanea di intendere e di volere causata dall'eccessiva assunzione di sostanze alcooliche.

E' disciplinata dall'art. 92 C.P. e punita ai sensi dell'art. 688 C.P. e dall'art. 186 in caso di guida di veicoli.

Per il C.d.S. si è considerati ubriachi quando viene rilevato un tasso alcoolemico superiore o pari al doppio del limite fissato dal comma 9 dell'art. 186 (1,50 g/l).

Quindi quando il tasso è pari o superiore a 3,00 g/l (livello in cui si rischia il coma etilico).



Posso capire in ambito di legge possa essere un termine riferito a due situazioni diverse ma la trovo una sciocchezza... Se si cerca sul dizionario Ebbrezza viene chiaramente riportato come sinonimo di Ubriachezza.

Dizionario MEDICO:

Citazione:
ebbrezza


(o ubriachezza), stato di intossicazione alcolica acuta (vedi alcolemia). I sintomi sono: incoordinazione motoria, fatuità, peggioramento dei riflessi e delle percezioni. L’intensità e la durata variano a seconda della quantità di alcol assunta e della tolleranza individuale. Non diminuisce la responsabilità nei reati, salvo nei casi seguenti: intossicazione cronica; ebbrezza patologica, cioè la reazione abnorme a una quantità di sostanza minima e tollerata dalla maggioranza degli individui; assunzione accidentale e non voluta.



icon_eek.gif icon_eek.gif
 
1185246
1185246 Inviato: 13 Feb 2007 21:14
 

almandithule ha scritto:
Non è la stessa cosa anzi c'è una bella differenza.

Ebbrezza: stato di euforia dovuto dall'assunzione di sostanze alcooliche.

E' punita solo se si è alla guida di un veicolo (art. 186 C.d.S.).

Ubriachezza: incapacità momentanea di intendere e di volere causata dall'eccessiva assunzione di sostanze alcooliche.

E' disciplinata dall'art. 92 C.P. e punita ai sensi dell'art. 688 C.P. e dall'art. 186 in caso di guida di veicoli.

Per il C.d.S. si è considerati ubriachi quando viene rilevato un tasso alcoolemico superiore o pari al doppio del limite fissato dal comma 9 dell'art. 186 (1,50 g/l).

Quindi quando il tasso è pari o superiore a 3,00 g/l (livello in cui si rischia il coma etilico).


Per il dizionario Garzanti è la stessa cosa.

Ebbrezza:
meno com. ebrezza, s. f. stato euforico o confusionale prodotto da abuso di alcolici o di sostanze eccitanti; ubriachezza | (fig.) esaltazione, rapimento, trasporto causati da una sensazione molto intensa: provare l'ebbrezza della velocità.
 
1185407
1185407 Inviato: 13 Feb 2007 21:47
 

Non fossilizziamoci sui dizionari perchè ognuno dice la sua icon_biggrin.gif

Dizionario online:

Ebbrezza: med., primo grado di intossicazione alcolica acuta.

Ubriachezza: condizione di chi è ubriaco, chi si trova in stato di alterazione delle proprie facoltà mentali dovuto ad abuso di alcolici.

Quello che comunque volevo intendere è che i reati sono punibili in modo diverso e trovo ingiusta la revoca della patente, in caso di incidente mortale, solo per l'ubriachezza e non invece anche per l'ebbrezza.
 
1185411
1185411 Inviato: 13 Feb 2007 21:48
 

Ahahah..... che roba! icon_lol.gif (comunque avevo intuito bene, almeno per l'interpretazione che dà il codice, hihi!)
 
1185423
1185423 Inviato: 13 Feb 2007 21:51
 

mah.... icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
 
1185499
1185499 Inviato: 13 Feb 2007 22:03
 

almandithule ha scritto:
i reati sono punibili in modo diverso e trovo ingiusta la revoca della patente, in caso di incidente mortale, solo per l'ubriachezza e non invece anche per l'ebbrezza.


Cioé se bevo, mi metto alla guida e provoco la morte di qualcuno se non sono ubriaco fradicio non c'é revoca della patente? icon_eek.gif icon_confused.gif
 
1188013
1188013 Inviato: 14 Feb 2007 16:16
 

accagiacca ha scritto:
almandithule ha scritto:
i reati sono punibili in modo diverso e trovo ingiusta la revoca della patente, in caso di incidente mortale, solo per l'ubriachezza e non invece anche per l'ebbrezza.


Cioé se bevo, mi metto alla guida e provoco la morte di qualcuno se non sono ubriaco fradicio non c'é revoca della patente? icon_eek.gif icon_confused.gif


Ti riporto quanto dice l'art. 130 bis C.d.S.

Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
1. La patente di guida e' revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale.

Quindi devono esserci nell'ordine:

Morte di una persona;

Contestazione di una norma del titolo V del C.d.S. (gli articoli dal 140 al 193 per intenderci);

Ubriachezza con valore pari o superiore a 3,00 g/l o uso di sostanze stupefacienti.

Per quanto rigurda la violazione al titolo V questa praticamente c'è sempre (anche perchè se fossero state rispettate tutte le norme l'incidente non ci sarebbe stato).

Ma se chi causa l'incidente ha un tasso alcolemico di 2,99 g/l la patente viene solo sospesa e non revocata.
 
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