Un articolo poco noto del Codice della Strada è il n. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative)
Ancora meno noto è il suo comma 3:
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
Proprio il 31 dicembre scorso è finito il biennio di "osservazione", per cui il 19 dicembre scorso, è stato varato il D.L. che aggiorna l'importo delle sanzioni di quel 5,4% che l'ISTAT ha individuato come tasso di inflazione ufficiale per il biennio 2011/2012
Pubblicato sulla G.U. 303 del 31/12/2012, il D.L. è quindi entrato in vigore il giorno successivo.
Alcuni esempi:
Il minimo ed il massimo per eccesso di velocità di non oltre 10 Km/h passano da 39 e 159 a 41 e 168 Euro.
La sanzione per l'utilizzo di targa contraffatta (che prima andava da un minimo di 1886 Euro ad un masismo di 7546) prevede una sanzione minima di 1988 Euro (massima: 7953).
Il testo completo del D.L. con i nuovi importi e' disponibile sul sito della Polizia di Stato
Se vi fermano, non dite "il suo collega mi faceva lo sconto..."