BlackIce ha scritto:
Cercando in giro ho trovato questo, forse è questo il caso.....la parte in grassetto:
Sanzioni amministrative applicabili
E' bene chiarire che il mancato pagamento del pedaggio in se' non corrisponde ad una "multa" e non prevede applicazione di sanzioni amministrative ma -come gia' visto- del pedaggio intero calcolato dalla stazione piu' lontana maggiorato di oneri e spese legati all'attivita' di accertamento e decisi dal singolo ente.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.176 del c.d.s., quindi, si puo' affiancare all'attivita' di riscossione del pedaggio come non. Si tratta di due procedure diverse, perche' mentre le sanzioni amministrative prevedono la notifica di un verbale emesso dagli organi di polizia stradale (come per qualsiasi "multa"), il mancato pagamento del pedaggio comporta -come gia' detto- l'emissione di avvisi informali da parte del gestore dell'autostrada con eventuale successiva diffida ed ingiunzione.
La sanzione amministrativa eventualmente applicabile e' quella prevista nel caso in cui il soggetto che non si e' fermato al casello abbia anche avuto un comportamento pericoloso per la circolazione o per se stesso o altri soggetti o che comunque, come genericamente dice il codice, ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio (leggasi l'uso fraudolento della Viacard, del Telepass, etc.). In questo caso e' applicabile infatti una sanzione variabile da 398 a 1.596 euro (dal 1/1/2011).
L'applicazione di dette sanzioni, come gia' accennato, e' sottoposta alle stesse regole di qualsiasi sanzione amministrativa prevista dal c.d.s., con riscossione tramite emissione di verbale, iscrizione a ruolo, etc.. La prescrizione in questo caso e' quindi di cinque anni dall'infrazione.
Fonte: C.d.s., art.176 commi 11, 11bis, 16 e 17; Regolamento c.d.s. Art.373
Grazie,
Preciso che si tratta di cun casello posto sulla tangenziale di milano all'altezza di Sesto San Giovanni con il prezzo fisso di 1.80€.
La sua intenzione non era eludere alcunche' essendo a conoscenza del fatto che tramite la targa, non nascosta e ben visibile, avrebbero potuto tranquillamente addebitargli quanto dovuto.
Non ha posto tralaltro in essere nessun comportamento pericoloso pero' non aveva il telepass e non ha richiesto lo scontrino per certificare il suo transito da quella barriera.
Quindi riassumendo:
1)Si puo' passare di fianco alla sbarra solo avendo con se' l'apparecchio, in questo caso non e' un 'tentativo di elusione' ma una mancanza del gestore del tratto e si puo' sistemare in seguito.
2)Si puo' farsi fare lo scontrino non avendo dietro l'apparecchio e farsi addebitare in seguito l'importo sul conto telepass e passare senza 'tentativo di elusione'
3)NON SI PUO' passare di fianco alle sbarre senza avere dietro l'apparecchio e senza farsi fare lo scontrino, pur essendo titolari di un contratto telepass anche attivo sulla moto, pensando che il gestore tramite la targa possa sistamare tutto, questo e' un falso mito ed ipotizza il tentativo di elusione e rende passibili di sanzione a partire dalla somma di 398€.
Grazie a tutti