Le luci sono considerate dal CdS dei dispositivi di equipaggimanento:
CdS art.72 c.1 ha scritto:
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
L'articolo 78 indica che con la loro sostituzione comporta visita e prova...
CdS art.78 c.1 ha scritto:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
... e che per una parte di essi è necessaria apposita documentazione
CdS art.78 c.2 ha scritto:
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
L'articolo 228 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CdS include tutti i dispositivi di equipaggiamento e specifica che la loro condizione per l'accettazione è, sostanzialmente, l'omologazione (che attesta il rispetto dei requisiti UE):
Reg CdS art. 228 c.1 ha scritto:
I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa
Se i dispositivi non sono omologati, la sanzione corrispondente è quella dell'art.72
CdS art.72 c.13 ha scritto:
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335