PeaceSold13r ha scritto:
I tubi in treccia non richiedono omologazione e sono assolutamente legali
Potrei anche sbagliarmi, ma a me risulta non sia assolutamente così...
Citazione:
Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell'impianto frenante dei motocicli; [...]
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti "sistema" come specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui motocicli - categoria internazionale L3 - quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi. [...]
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) "sistema" dischi freno l'insieme costituito dai dischi freno ed, eventualmente, da uno o più dei seguenti elementi:
[...]
4) tubazione di collegamento;
[...]
Art. 3
Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, così come indicato all'articolo 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 162 del 12 luglio 2008, secondo le modalità previste dal decreto 2 maggio 2001, n. 277. La domanda è corredata da una scheda informativa compilata in conformità al modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
[...]
4. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, è assegnato un numero di omologazione ovvero di estensione di omologazione, in conformità a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
[...]
Art. 5
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli
1. Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la conformità del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti all'articolo 4, comma 3, dal costruttore del veicolo. La dichiarazione è redatta secondo il modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 5, gli Uffici della motorizzazione civile procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
2. In fase di aggiornamento della carta di circolazione, secondo quanto indicato al comma 1, sono apportate le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal costruttore del sistema, indicata all'articolo 7.
Eccetera, eccetera. E questo è il Decreto Ministero dei Trasporti - 05/08/2010 - n. 147. Poi non so se siano "andati avanti", sostituendolo con nuove norme in materia.