narkelion ha scritto:
Se la pattuglia della municipale era in movimento guidando tranquilla, non si trattava sicuramente di un posto di blocco, però. Quindi suppongo che il fatto sia regolamentato da altri articoli del CdS.
Resta sempre salvo l'art.192, però FORSE interviene soltanto il comma 6 e non il 7, non essendosi verificata la violazione del comma 4.
Per completezza, l'intero articolo.
Citazione:
Art. 192.
Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. (1)
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.324 a euro 5.302. (1)
PS: Il termine per notificare un verbale per cui si sia resa impossibile la contestazione immediata MI PARE sia di 90 giorni.
PPS: Riguardo all'importanza dell'interpretazione giurisprudenziale riporto l'estratto di un articolo disponibile sul portale Altalex.
Citazione:
In proposito si segnala una recente presa di posizione sempre della Corte d’Appello di Milano Sez. II, 4-05-2006, S.C., che, riferendosi espressamente ad una situazione nella quale il soggetto non abbia adempiuto all’obbligo di rispettare l’alt imposto dalle forze dell’ordine, ha evidenziato come “Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) la condotta del soggetto che alla guida di un ciclomotore senza indossare il casco, non ottempera all'alt intimato dai vigili e si dà alla fuga”.
Ancor prima la S.C. ebbe ad affermare che “Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicchè deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo” (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 14-07-2006, n. 41936 (rv. 235535), C.G.).