L'articolo 181 non riguarda la sola esposizione:
Citazione:
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €99,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180
Il comma 3 indica la sanzione in caso di comportamento vietato dal comma 1 (auto e camion) o dal comma 2 (scooter e moto)
art.180/8 ha scritto:
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente
codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €419,00 a €1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti
Quindi:
se uno viaggia senza tagliando ma lo consegna nei termini previsti: 181/3: sanzione €25
se uno viaggia senza assicurazione e si presenta agli uffici entro il termine stabilito per dichiarare l'assenza della copertura assicurativa: 181/3 + 193/2: sanzione €25+€841
se uno viaggia senza assicurazione e non si presenta agli uffici entro il termine stabilito per dichiarare l'assenza della copertura assicurativa: 181/3 + 180/8 + 193/2: sanzione €25+€419+€841
Non sono però certo che la sanzione di €25 sia dovuta nei casi 2 e 3