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Incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
12961424
12961424 Inviato: 2 Feb 2012 17:19
Oggetto: Incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

ciao a tutti, un mese fa un mio amico ha avuto un incidente(nulla di troppo grave per fortuna)
una macchina gli è venuta addosso, le perizie hanno confermato che la colpa è esclusivamente dell'auto ma il proprietario della moto circolava senza patente, o meglio con il foglio rosa scaduto...
morale moto sequestrata e portata in deposito più un verbale,
i vigili gli hanno detto che deve pagare per forza il parcheggio se la rivuole, e anche se vuole metterla "all'asta - darla allo stato " il suolo dovrà pagarlo ugualmente...
a me la cosa puzza eusa_think.gif io sapevo che se fai mettere la moto all'asta, non paghi nulla
chiediamo aiuto a voi 0510_amici.gif
 
12961478
12961478 Inviato: 2 Feb 2012 17:29
 

Il parcheggio forzato và pagato per forza a meno che il tuo amico molli là la moto e se ne freghi bellamente.In giro per l'Italia ci sono un sacco di veicoli abbandonati così,però bisogna essere delinquenti e fregarsene di tutto perchè continuerà ad arrivargli la tassa di proprietà da pagare ed un giorno o l'altro potrebbe arrivargli una bella raccomandata da Equitalia...Insomma,essere criminali in Italia paga perchè pagano solo gli onesti! 0510_sad.gif 0510_sad.gif 0510_sad.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif
 
12961507
12961507 Inviato: 2 Feb 2012 17:36
 

Broglia ha scritto:
Il parcheggio forzato và pagato per forza a meno che il tuo amico molli là la moto e se ne freghi bellamente.In giro per l'Italia ci sono un sacco di veicoli abbandonati così,però bisogna essere delinquenti e fregarsene di tutto perchè continuerà ad arrivargli la tassa di proprietà da pagare ed un giorno o l'altro potrebbe arrivargli una bella raccomandata da Equitalia...Insomma,essere criminali in Italia paga perchè pagano solo gli onesti! 0510_sad.gif 0510_sad.gif 0510_sad.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif

aspetta, mi sono dimenticato di dire che è minorenne!! fa i 18 tra qualche mese
 
12961544
12961544 Inviato: 2 Feb 2012 17:46
 

Broglia ha scritto:
Il parcheggio forzato và pagato per forza a meno che il tuo amico molli là la moto e se ne freghi bellamente.In giro per l'Italia ci sono un sacco di veicoli abbandonati così,però bisogna essere delinquenti e fregarsene di tutto perchè continuerà ad arrivargli la tassa di proprietà da pagare ed un giorno o l'altro potrebbe arrivargli una bella raccomandata da Equitalia...Insomma,essere criminali in Italia paga perchè pagano solo gli onesti! 0510_sad.gif 0510_sad.gif 0510_sad.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif



da quello che ha detto, la moto è già nel deposito, e fino a quando non sarà venduta, o demolita, il "parcheggio" lo dovrà pagare.......
 
12964557
12964557 Inviato: 3 Feb 2012 13:08
 

pazuto ha scritto:



da quello che ha detto, la moto è già nel deposito, e fino a quando non sarà venduta, o demolita, il "parcheggio" lo dovrà pagare.......

O.O
ma se paga il parcheggio può ritirare la moto?
 
12964954
12964954 Inviato: 3 Feb 2012 14:26
 

vandam ha scritto:

O.O
ma se paga il parcheggio può ritirare la moto?


Se la moto è sottoposta a fermo amministrativo sì, basta che la va a prendere il camion. Se è invece sequestrata / confiscata no.
 
12966213
12966213 Inviato: 3 Feb 2012 18:42
Oggetto: Re: incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

vandam ha scritto:
ciao a tutti, un mese fa un mio amico ha avuto un incidente(nulla di troppo grave per fortuna)
una macchina gli è venuta addosso, le perizie hanno confermato che la colpa è esclusivamente dell'auto ma il proprietario della moto circolava senza patente, o meglio con il foglio rosa scaduto...
morale moto sequestrata e portata in deposito più un verbale,
i vigili gli hanno detto che deve pagare per forza il parcheggio se la rivuole, e anche se vuole metterla "all'asta - darla allo stato " il suolo dovrà pagarlo ugualmente...
a me la cosa puzza eusa_think.gif io sapevo che se fai mettere la moto all'asta, non paghi nulla
chiediamo aiuto a voi 0510_amici.gif


Mi spiace ma purtroppo "sapevi male" icon_asd.gif .

Per fare un'analisi precisa bisognerebbe sapere che veicolo era (cilindrata) e cosa gli hanno contestato.

Sicuramente gli è stato contestato il reato di cui all'art. 116/13° C.d.S. per guida senza patente.

Subirà quindi un processo ed il giudice stabilirà un'ammenda (da 2.257 a euro 9.032 cui andranno sottratte le eventuali attenuanti generiche).

La norma prevederebbe il fermo amm.vo da applicare per 30 giorni ai sensi dell'art. 224 ter del C.d.S.

Trattandosi però di motociclo è stato applicato il sequestro amm.vo (sempre ai sensi dell'art. 224 ter C.d.S.) in relazione all'art. 213/2° sexies del C.d.S. É sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Essendo minorenne se era alla guida di un veicolo superiore a 125 cc gli è stato applicato anche l'art. 115/3° C.d.S. col fermo amm.vo di giorni 30 (assorbito dal sequestro se di durata superiore).

A norma dell'art. 213 e 214 del C.d.S. le spese di rimozione e di custodia sono a carico dell'autore della violazione.

Nessuna norma stabilisce che se il veicolo va all'asta allora le spese siano a carico dell'erario dello Stato che casomai guadagna dall'asta (mica lo Stato fa leggi per rimetterci, altrimenti ci rimetteremo poi tutti in tasse).

Alcune sentenze di Cassazione ritengono però che in questi casi il veicolo sia usato NEL commettere un reato e non PER commettere un reato.

Per questi motivi alcune Prefetture dispongono la revoca del sequestro in loco del fermo per giorni 30 (gli altri 2 mesi li disporrà il giudice con la sentenza di condanna).

Può quindi essere presentata una istanza in Prefettura volta ad ottenere il dissequestro del veicolo.

Nel frattempo, decorsi 30 giorni, può essere richiesto l'affidamento del veicolo se ha un luogo idoneo per la custodia (non soggetto a pubblico passaggio) e provvede al pagamento alle spese di trasporto e di deposito maturate.

In quest'ultimo caso il veicolo rimane sottoposto a sequestro ma si evita che le spese aumentino in attesa della decisione del Giudice.
 
12966417
12966417 Inviato: 3 Feb 2012 19:27
Oggetto: Re: incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

almandithule ha scritto:


Mi spiace ma purtroppo "sapevi male" icon_asd.gif .

Per fare un'analisi precisa bisognerebbe sapere che veicolo era (cilindrata) e cosa gli hanno contestato.

Sicuramente gli è stato contestato il reato di cui all'art. 116/13° C.d.S. per guida senza patente.

Subirà quindi un processo ed il giudice stabilirà un'ammenda (da 2.257 a euro 9.032 cui andranno sottratte le eventuali attenuanti generiche).

La norma prevederebbe il fermo amm.vo da applicare per 30 giorni ai sensi dell'art. 224 ter del C.d.S.

Trattandosi però di motociclo è stato applicato il sequestro amm.vo (sempre ai sensi dell'art. 224 ter C.d.S.) in relazione all'art. 213/2° sexies del C.d.S. É sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Essendo minorenne se era alla guida di un veicolo superiore a 125 cc gli è stato applicato anche l'art. 115/3° C.d.S. col fermo amm.vo di giorni 30 (assorbito dal sequestro se di durata superiore).

A norma dell'art. 213 e 214 del C.d.S. le spese di rimozione e di custodia sono a carico dell'autore della violazione.

Nessuna norma stabilisce che se il veicolo va all'asta allora le spese siano a carico dell'erario dello Stato che casomai guadagna dall'asta (mica lo Stato fa leggi per rimetterci, altrimenti ci rimetteremo poi tutti in tasse).

Alcune sentenze di Cassazione ritengono però che in questi casi il veicolo sia usato NEL commettere un reato e non PER commettere un reato.

Per questi motivi alcune Prefetture dispongono la revoca del sequestro in loco del fermo per giorni 30 (gli altri 2 mesi li disporrà il giudice con la sentenza di condanna).

Può quindi essere presentata una istanza in Prefettura volta ad ottenere il dissequestro del veicolo.

Nel frattempo, decorsi 30 giorni, può essere richiesto l'affidamento del veicolo se ha un luogo idoneo per la custodia (non soggetto a pubblico passaggio) e provvede al pagamento alle spese di trasporto e di deposito maturate.

In quest'ultimo caso il veicolo rimane sottoposto a sequestro ma si evita che le spese aumentino in attesa della decisione del Giudice.


Tutto questo se guida senza patente. Ma se il malcapitato avesse il foglio rosa scaduto per la moto, ma magari possedeva già B o A1? Nono sarebbe molto diverso? eusa_think.gif
 
12966452
12966452 Inviato: 3 Feb 2012 19:32
Oggetto: Re: incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

narkelion ha scritto:


Tutto questo se guida senza patente. Ma se il malcapitato avesse il foglio rosa scaduto per la moto, ma magari possedeva già B o A1? Nono sarebbe molto diverso? eusa_think.gif


Il foglio rosa scaduto equivale a non aver nessun titolo autorizzativo alla guida e quindi è sempre guida senza patente.

Se aveva una patente di categoria diversa allora si applica l'art. 125 C.d.S. che però non prevede né fermo né sequestro, ma la sospensione della patente stessa.
 
12966496
12966496 Inviato: 3 Feb 2012 19:40
Oggetto: Re: incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

almandithule ha scritto:


Il foglio rosa scaduto equivale a non aver nessun titolo autorizzativo alla guida e quindi è sempre guida senza patente.

Se aveva una patente di categoria diversa allora si applica l'art. 125 C.d.S. che però non prevede né fermo né sequestro, ma la sospensione della patente stessa.


Si io parlavo proprio dell'avere la patente di categoria diversa, col foglio rosa per la categoria giusta scaduto. 0509_up.gif

Ma l'articolo del C.d.S. riguardo la guida senza patente non parla di fermo del veicolo, quello è automatico in quanto procedimento penale, e il veicolo è "corpo del reato"?

PS = scusa per i termini inappropriati. icon_redface.gif icon_redface.gif
 
12966910
12966910 Inviato: 3 Feb 2012 21:12
Oggetto: Re: incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

narkelion ha scritto:


Ma l'articolo del C.d.S. riguardo la guida senza patente non parla di fermo del veicolo, quello è automatico in quanto procedimento penale, e il veicolo è "corpo del reato"?

PS = scusa per i termini inappropriati. icon_redface.gif icon_redface.gif


No fermo, qua stai facendo un po' di confusione.

Il reato per guida senza patente, prescritta dall'art. 116 comma 13 del C.d.S., è penale.

La guida senza patente nel 1992 era introdotta come reato, poi depenalizzato (mi pare nel 1999) ed infine riportato penale nel 2007.

Alla modifica fatta con la depenalizzazione era inserito, nell'art. 116 C.d.S., il comma 18 che prevede l'applicazione del fermo amministrativo in caso di violazione del comma 13.

Il problema è stato quando nel 2007 è ritornato penale il comma 13 e non era applicabile ad una norma penale una amm.va (salvo diversamente prescritto dalla legge).

Per diverso tempo si è quindi applicato il sequestro penale ai sensi dell'art. 321 C.P.P. poichè il veicolo era oggetto del reato.

Con legge 120 del 29/07/2010 è stato introdotto l'art. 224 ter del C.d.S. che poneva fine a questa difformità legislativa e permetteva quindi l'applicazione di una norma amministrativa sulla connessione obbiettiva con un reato.

Quindi il fermo amministrativo ad oggi è applicato per la connessione obbiettiva con il reato e non perchè il veicolo è costituente corpo di reato.

Il sequestro penale è infatti atto soggetto a convalida dal GIP ( o è disposto direttamente dal PM), mentre il fermo (o il sequestro) amministrativo sono disposti dalla Polizia senza ulteriore convalida.
 
12966978
12966978 Inviato: 3 Feb 2012 21:25
Oggetto: Re: incidente e moto sequestrata[pagare il parcheggio comunque?]
 

almandithule ha scritto:


No fermo, qua stai facendo un po' di confusione.

Il reato per guida senza patente, prescritta dall'art. 116 comma 13 del C.d.S., è penale.

La guida senza patente nel 1992 era introdotta come reato, poi depenalizzato (mi pare nel 1999) ed infine riportato penale nel 2007.

Alla modifica fatta con la depenalizzazione era inserito, nell'art. 116 C.d.S., il comma 18 che prevede l'applicazione del fermo amministrativo in caso di violazione del comma 13.

Il problema è stato quando nel 2007 è ritornato penale il comma 13 e non era applicabile ad una norma penale una amm.va (salvo diversamente prescritto dalla legge).

Per diverso tempo si è quindi applicato il sequestro penale ai sensi dell'art. 321 C.P.P. poichè il veicolo era oggetto del reato.

Con legge 120 del 29/07/2010 è stato introdotto l'art. 224 ter del C.d.S. che poneva fine a questa difformità legislativa e permetteva quindi l'applicazione di una norma amministrativa sulla connessione obbiettiva con un reato.

Quindi il fermo amministrativo ad oggi è applicato per la connessione obbiettiva con il reato e non perchè il veicolo è costituente corpo di reato.

Il sequestro penale è infatti atto soggetto a convalida dal GIP ( o è disposto direttamente dal PM), mentre il fermo (o il sequestro) amministrativo sono disposti dalla Polizia senza ulteriore convalida.


Penso di aver capito: quando ti fermano con guida senza patente il fermo amministrativo scatta subito. Poi in base al processo che subirai, saprai l'ammontare dell'ammenda da pagare e l'eventuale sequestro / confisca. E nel caso in cui nel procedimento penale non venga convalidato il sequestro, la moto resta comunque ferma per effetto del fermo amministrativo.

Ho capito bene? eusa_think.gif
 
12967127
12967127 Inviato: 3 Feb 2012 22:02
 

Ci sei quasi se non per due piccoli errori icon_wink.gif

Il fermo non diventa sequestro.

La confisca si applica solo a seguito del sequestro (non quindi del fermo).

Ti riporto la norma e ti spiego in pratica il modus operandi:

Art. 116 C.d.S.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Quando nei codici si parla di ammenda ci si riferisce a reati, quando si parla di sanzione pecuniaria ci si riferisce a norme amm.ve.

Passiamo alla pratica e poniamo i due casi:

Ti fermo e ti contesto il reato di guida senza patente (non faccio verbale al C.d.S. ma elezione di domicilio e nomina del difensore, poi segue la Comunicazione Notizia di Reato alla Procura).

CASO 1: Se sei col ciclomotore o con il motociclo (quindi veicoli a due ruote) ti applico il sequestro amm.vo (ai fini della confisca) poichè è applicabile la previsione del comma 2° sexies dell'art. 213 C.d.S. (veicolo utilizzato per commettere un reato).
In questo caso il sequestro è confermato o revocato dal Giudice Penale con la sentenza di condanna.

CASO 2: Se sei con qualunque altro tipo di veicolo ti applico il fermo amm.vo (previsto dal comma 18 dell'art. 116 C.d.S.) per 30 giorni ai sensi dell'art. 224 ter C.d.S.
Decorsi 30 giorni il fermo amm.vo viene revocato dall'organo di Polizia ed il veicolo restituito all'interessato (libero da vincoli).
La norma del comma 18 dell'art. 116 C.d.S. prevede 3 mesi di fermo.
Il Giudice Penale con la sentenza di condanna disporrà la prosecuzione del fermo per il restante periodo (due mesi).


In entrambe i casi, trattandosi di norma amm.va, è ammesso, avverso il fermo o il sequestro ma non avverso il reato, il ricorso al G.d.P. entro 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S.

Ecco cosa dice l'art. 224 ter C.d.S.

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

Spero di essere stato chiaro icon_mrgreen.gif .
 
12967271
12967271 Inviato: 3 Feb 2012 22:54
 

almandithule ha scritto:
Ci sei quasi se non per due piccoli errori icon_wink.gif

Il fermo non diventa sequestro.

La confisca si applica solo a seguito del sequestro (non quindi del fermo).

Ti riporto la norma e ti spiego in pratica il modus operandi:

Art. 116 C.d.S.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Quando nei codici si parla di ammenda ci si riferisce a reati, quando si parla di sanzione pecuniaria ci si riferisce a norme amm.ve.

Passiamo alla pratica e poniamo i due casi:

Ti fermo e ti contesto il reato di guida senza patente (non faccio verbale al C.d.S. ma elezione di domicilio e nomina del difensore, poi segue la Comunicazione Notizia di Reato alla Procura).

CASO 1: Se sei col ciclomotore o con il motociclo (quindi veicoli a due ruote) ti applico il sequestro amm.vo (ai fini della confisca) poichè è applicabile la previsione del comma 2° sexies dell'art. 213 C.d.S. (veicolo utilizzato per commettere un reato).
In questo caso il sequestro è confermato o revocato dal Giudice Penale con la sentenza di condanna.

CASO 2: Se sei con qualunque altro tipo di veicolo ti applico il fermo amm.vo (previsto dal comma 18 dell'art. 116 C.d.S.) per 30 giorni ai sensi dell'art. 224 ter C.d.S.
Decorsi 30 giorni il fermo amm.vo viene revocato dall'organo di Polizia ed il veicolo restituito all'interessato (libero da vincoli).
La norma del comma 18 dell'art. 116 C.d.S. prevede 3 mesi di fermo.
Il Giudice Penale con la sentenza di condanna disporrà la prosecuzione del fermo per il restante periodo (due mesi).


In entrambe i casi, trattandosi di norma amm.va, è ammesso, avverso il fermo o il sequestro ma non avverso il reato, il ricorso al G.d.P. entro 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S.

Ecco cosa dice l'art. 224 ter C.d.S.

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.

Spero di essere stato chiaro icon_mrgreen.gif .


Chiaro, grazie mille!!! Davvero bravo!!! 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif

EDIT: per quanto sia una materia davvero ostica... icon_eek.gif
 
12967382
12967382 Inviato: 3 Feb 2012 23:44
 

narkelion ha scritto:


Chiaro, grazie mille!!! Davvero bravo!!! 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif

davvero... sembra quasi uno del mestiere... rotfl.gif




le stelline da "esperto in cds" mica le regaliamo, neh.... icon_wink.gif
 
12967806
12967806 Inviato: 4 Feb 2012 10:03
 

42 ha scritto:
narkelion ha scritto:


Chiaro, grazie mille!!! Davvero bravo!!! 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif

davvero... sembra quasi uno del mestiere... rotfl.gif




le stelline da "esperto in cds" mica le regaliamo, neh.... icon_wink.gif


Come direbbero a Roma: Io co' sta robba ce campo icon_mrgreen.gif
 
12967977
12967977 Inviato: 4 Feb 2012 11:18
 

almandithule ha scritto:


Come direbbero a Roma: Io co' sta robba ce campo icon_mrgreen.gif


Mi hai fatto incuriosire: ci campi dal lato applicativo / esecutivo, o da quello legislativo? eusa_think.gif
 
12967993
12967993 Inviato: 4 Feb 2012 11:27
 

narkelion ha scritto:


Mi hai fatto incuriosire: ci campi dal lato applicativo / esecutivo, o da quello legislativo? eusa_think.gif


Ci campo perchè mi pagano, non è un segreto sono della Polizia Stradale icon_wink.gif
 
12969989
12969989 Inviato: 4 Feb 2012 22:56
 

almandithule ha scritto:


Ci campo perchè mi pagano, non è un segreto sono della Polizia Stradale icon_wink.gif


No era per sapere se fossi della Polizia, o se magari facessi l'avvocato, o qualcuno simile. Insomma se la legge la applicassi, o la creassi. icon_wink.gif
 
13404001
13404001 Inviato: 29 Mag 2012 12:53
 

il mio amico è ancora senza moto icon_confused.gif

sempre bloccata nel deposito icon_eek.gif
 
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