Ci sei quasi se non per due piccoli errori
Il fermo non diventa sequestro.
La confisca si applica solo a seguito del sequestro (non quindi del fermo).
Ti riporto la norma e ti spiego in pratica il
modus operandi:
Art. 116 C.d.S.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’
ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma
è competente il tribunale in composizione monocratica.
18.
Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Quando nei codici si parla di ammenda ci si riferisce a reati, quando si parla di sanzione pecuniaria ci si riferisce a norme amm.ve.
Passiamo alla pratica e poniamo i due casi:
Ti fermo e ti contesto il reato di guida senza patente (non faccio verbale al C.d.S. ma elezione di domicilio e nomina del difensore, poi segue la Comunicazione Notizia di Reato alla Procura).
CASO 1: Se sei
col ciclomotore o con il motociclo (quindi veicoli a due ruote) ti applico il
sequestro amm.vo (ai fini della confisca) poichè è applicabile la previsione del comma 2° sexies dell'art. 213 C.d.S. (veicolo utilizzato per commettere un reato).
In questo caso il sequestro è confermato o revocato dal Giudice Penale con la sentenza di condanna.
CASO 2: Se sei con qualunque
altro tipo di veicolo ti applico il
fermo amm.vo (previsto dal comma 18 dell'art. 116 C.d.S.) per 30 giorni ai sensi dell'art. 224 ter C.d.S.
Decorsi 30 giorni il fermo amm.vo viene revocato dall'organo di Polizia ed il veicolo restituito all'interessato (libero da vincoli).
La norma del comma 18 dell'art. 116 C.d.S. prevede 3 mesi di fermo.
Il Giudice Penale con la sentenza di condanna disporrà la prosecuzione del fermo per il restante periodo (due mesi).
In entrambe i casi, trattandosi di norma amm.va, è ammesso, avverso il fermo o il sequestro ma non avverso il reato, il ricorso al G.d.P. entro 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S.
Ecco cosa dice l'art. 224 ter C.d.S.
Procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato
1.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3.
Spero di essere stato chiaro
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