dimitri83 ha scritto:
Art. 213 comma2-sexies.
È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili
Allora l'art. 171 prevede come sanzione per il mancato uso del casco che
Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente
Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
La norma indicata da repubblica, ha aumentato il fermo a 60 gg ma dato che non è stato modificato l'art. 213 che prevede la confisca quest'ultima rimane anche nel caso delle violazioni dell'art. 271=
Fermo amm. x 60 gg + confisca!!!
e nella pratica che cambia? nulla?
Cioè, se ti portan via la moto che sia "sequestrata" o ferma amministrativamente" e po non la rivedo più che caspita cambia?
E per lo scarico non omologato non si sa nulla?