Il casco usatelo SEMPRE!
cmq per evitare la confisca basta intestare il mezzo ad un altro
Citazione:
GUIDA SENZA CASCO. NULLITA' DELLA CONFISCA SE CONDOTTO DA MINORENNE DIVERSO DAL PROPRIETARIO.
Si segnala all'attenzione dei lettori una recentissima sentenza del giudice di pace di Gragnano avv.Cira Di Somma che ha annullato un verbale di contravvenzione per guida di moto senza casco condotta da minorenne diverso dal proprietario.
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Con l'interessantissima decisione , con puntuale e convincente motivazione il Giudice di pace ha accolto il ricorso titenendo l'estraneità del ricorrente terzo proprietario alla violazione amministrativa.
Il giudicante nell'efefttuare una lettura sistematica ed interpretativa delle norme e dei principi posti a base della obbligazione solidale tra proprietario del veicolo e autore della violazione in relazione anche ai principi ispiratori delle norme del diritto penale, nel rilevare che le opposizioni a contravvenzioni riguardano una materia la cui valutazione non può prescindere dalle norme di diritto penale generale, ha richiamato gli artt.39 e 42 codice penale in relazione all’art. 27 1° comma della Costituzione il quale recita “ La responsabilità penale è personale”.
Analogicamente quindi il sistema della l. 24 novembre 1981 n. 689, preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1. Cassazione civile, sez. I, 6 luglio 2004, n. 12321.
Alla stregua di tali considerazioni ha poi esaminato il principio della obbligazione solidale tra proprietario e conducente del veicolo ed in applicazione dell’art. 196 Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art.. 6 L. 24.11.1981 n.689 ha osservato che l'ordinanza ingiunzione per la violazione delle norme dello stesso codice può essere emessa nei confronti del proprietario dell'autoveicolo, quale obbligato in solido con l'autore della violazione, indipendentemente dalla concreta circostanza che egli sia stato alla guida del veicolo e che non sia stato identificato il diretto responsabile, e la sua responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui fornisca la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
La novità ed importanza della decisione si evidenzia allorchè l'illustre giudicante rileva che se non vi è dubbio che il principio di solidarietà espresso nelle norme in esame attiene a violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie tanto è vero che il citato art. 196 al comma 4° stabilisce che per i casi di cui ai commi 1, 2,e 3 chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa , ciò induce, tuttavia, ad interpretare che la natura della responsabilità rimane personale e la solidarietà si impone solo in ordine al pagamento della sanzione pecuniaria con diritto di rivalsa dell’adempiente nei confronti dell’inadempiente, in quanto in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito. Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 2001, n. 9520.-
Il Codice della strada, all’art. 213 disciplina la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca. Al sesto comma del citato articolo, ispirandosi alla ratio del principio della responsabilità personale innanzi enunciati precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, in ossequio anche al principio che nel nostro ordinamento le ipotesi di responsabilità oggettiva sono quelle tassativamente disposte dalla legge e che essa responsabilità oggettiva, per comune sentire di consolidata Giurisprudenza opera solo con riferimento ai delitti e non anche alle contravvenzioni ( Cass. III 7.7.1967).
Nella fattispecie è stato infine evidenziato che il conducente del motociclo pone in essere il comportamento antigiuridico contestato non a mezzo del motociclo ( la cui responsabilità potrebbe addebitarsi al proprietario, si pensi alla circolazione dello stesso senza la copertura assicurativa obbligatoria ) ma a mezzo di una sua omissione (quella di non avere indossato il casco protettivo) che non può essere addebitato al proprietario del motociclo alla luce dei sopraesposti principi.
In definitiva il ricorso è stato accolto e la inapplicabilità del sequestro fa supporre necessariamente, a parere del Giudicante comporta l’esclusione della confisca essendo esso sequestro strumentale all’applicazione della sanzione accessoria della confisca.
Le spese di lite –sono state compensate – atteso la particolarità e la novità della materia trattata.
avv.Luigi Vingiani