enjoyash ha scritto:
ci sono anche altre modifiche interessanti nel d.lvo 150
per esempio dal 6 ottobre il giudice potrà annullare la sanzione anche se non si compare all'udienza:
a) se risulta l'illegittimità del verbale già dai documenti prodotti dal ricorrente col ricorso;
b) oppure anche nel caso in cui l'organo accertatore abbia omesso di depositare "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione"
tra l'altro la norma si esprime in termini di dovere: il giudice "convalida" il provedimento impugnato "salvo che" sussista il caso a) o il caso b)... soprattutto con riferimento al caso B) (il mancato deposito non è opinabile) il Giudice deve annullare il verbale in ogni caso!
inoltre è stata reinserita la possibilità per il giudice di pace di sospendere il verbale impugnato anche prima della prima udienza con decreto in caso di pericolo imminente di grave danno grave e irreparabile. La formula è presa dalla tutela cautelare ed è un po' infelice, mal si attaglia alle sanzioni amministrative. Comunque un caso di danno grave ed irreparabile (già in atto e neanche allo stato di pericolo) è per esempio il ritiro immediato della patente.
Infine l'ultima novità è data dal fatto che finalmente hanno chiarito che in caso di conferma del verbale impugnato la somma disposta a titolo di sanzione pecuniaria deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica della sentenza all'ente cui appartiene l'organo accertatore secondo le modalità da questo determinate.
Questa mi sembra la parte più interessante.
Se ho capito bene: se per una violazione dle codice c'è il ritiro della patente, il giudice te la può ridare fino alla sentenza.
Se non altro uno trova il tempo di organizzarsi...