velox910 ha scritto:
Anch'io colpito da autovelox su SS dai vigili urbani
limite 50 Km/h
velocità rilevata 97 Km/h
scarto 5 Km/h
superamento del limite 42 Km/h
risultato 380 eurini di multa - 10 punti dalla patente e attendo il giudizio per la sospensione della stessa che sarà (probabilmente ) di 30 gg. dalla notifica.
Inutile il ricorso perchè i vigili in questo caso sono in possesso di autorizzazione prefettizia sul tratto stradale dal KM... al Km... in cui montano l'apparecchiatura, autorizzazione dell'ANAS che è il "proprietario" della strada dal Km... al Km... e l'apparecchio era visibile
Importante i requisiti sopra indicati sono obbligatori perchè i vigili urbani possano effettuare i rilevamenti e le relative multe altrimenti.... fate ricorso e (forse) lo vincerete
salve a tutti...
riesumo questa discussone perchè interessato da questo: come faccio a sapere se la polizia municipale ha le autorizzazioni?
anche io beccato da velox mobile su strada SS 131, zona Budoni, da polizia municipale!
vi riporto questo..
Citazione:
La Polizia municipale può elevare multe su strade statali, regionali o provinciali?
La risposta è sicuramente positiva, ma dobbiamo preliminarmente chiarire alcuni concetti.
Come spesso accade, è doveroso evidenziare la sussistenza di una regola generale e delle relative eccezioni: la prima possiamo rinvenirla nell’articolo 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285) laddove si precisa che “l’espletamento dei servizi di Polizia stradale …spetta …(anche) ai corpi ed ai servizi di Polizia municipale nell’ambito del territorio di competenza”. Logica conseguenza è che un verbale di contestazione di illecito stradale formato da un corpo di Polizia municipale a seguito di accertamento effettuato su strada statale (o regionale o provinciale), ancorché attraversante il territorio dell’Amministrazione di afferenza, è viziato di incompetenza ed eccesso di potere.
Le seconde trovano invece la propria allocazione nell’art. 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16-12-1992 n. 495), intitolato “passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade”: è precisato che, laddove per variazioni di itinerario o per esigenze disparate si renda necessario il trasferimento di strade o di tronchi di esse fra Enti proprietari, “… l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati...; per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della Regione competente su proposta degli enti proprietari interessati…”(comma 2): nel seguito è quindi precisato che “ i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti… sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima” (comma 4).
La competenza della Polizia municipale è, quindi, certamente limitata alle sole strade di proprietà del Comune: però, con apposita convenzione tra enti interessati, e solo per i Comuni con più di diecimila abitanti, è possibile estendere tale competenza anche alle strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati.