agentemuraro ha scritto:
allora:
bisogna dividere il codice della strada dalle compagnie assicurative.
il codice della strada punisce in prima persona l'autore della violazione (trasgresore) e il proprietario del mezzo che è servito a compiere la violazione (obbligato).
in soldoni: uno dei due deve pagare la multa.
le assicurazioni, che notoriamente non sono enti di beneficenza, tendono a pagare i danni il meno possibile e se possono esercitano il diritto di rivalsa (cioè chiedono il rimborso dei soldi sborsati per gli indenizzi) su chi ha responsabilità della salute dei traportati:
nel caso del passeggero senza casco è il conducente che non dovrebbe partire (corretta la citazione della Cassazione la quale non ha sancito un obbligo ma ha ribadito che partire con passeggeri slacciati o senza casco è una libera scelta del conducente che se ne assume le responsabilità) se il passeggero non ha il casco indossato e allacciato, nel caso di passeggeri senza cintura è il conducente che dovrebbe partire solo dopo che tuttii paseggeri hanno allacciato la cintura.
i punti si tolgono solo se chi commette la violazione è alla guida e non se è passeggero.
tutto quanto sopra se l'autore della violazione è maggiorenne.
nel caso di un minorenne la sanzione va comminata al maggiorenne tenuto alla serveglianza in veste di trasgressore (ma senza decurtazione punti) e al poprietario del mezzo come obbligato.
se non ci sono altri maggiorenni al di fuori del conducente, la multa come trasgressore tocca a lui, in quanto unico tenuto alla sorveglianza del minore e (in barba alla costituzione) gli tocca pure la decurtazione dei punti.....
è o non è un bel casino?
Condivido pienamente, solo volevo fare qualche precisazione:
1) la sanzione amministrativa viene elevata sempre al trasgressore, quando questi non è il proprietario del veicolo della sanzione risponde anche l'effettivo proprietario in solido; quindi nel caso del casco la multa (che è sempre e solo una) la prende sia chi è senza casco sia il proprietario del veicolo, in solido vuol dire che entrambi sono tenuti a pagare ed il pagamento dell'uno libera anche l'altro (se paga il proprietario ha diritto di regresso sull'effettivo trasgressore).
2) Gli incidenti, e gli eventuali danni che ne derivano, rientrano nella casistica della responsabilità civile (responsabilità cd "aquiliana" art. 2043 cc), quindi paga chi ha commesso il fatto (se il passeggero ha la cinta e tu lo fai schiantare contro un muro sei ugualmente resonsabile). In questo caso l'assicurazione paga perchè responsabile in solido con il proprietario dell'auto. Vi sono però particolari tipologie di contratti assicurativi che coprono il veicolo solo quando guida una determinata persona; in questi casi se a guidare è un soggetto diverso è lui che dovrà rispondere dei danni causati, se non ha soldi l'unica speranza di pagamento per il danneggiato è il fondo di garanzia per le vittime della strada (che, se ti va bene, al massimo ti da i soldi per il caffe).