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Problema assicurazione semestrale 50cc [Premio non pagato]
11046258
11046258 Inviato: 6 Dic 2010 13:03
Oggetto: Problema assicurazione semestrale 50cc [Premio non pagato]
 



ciao ragà, ho stipulato un'assicurazione per uno scooter 50cc verso aprile. Siccome l'assicurazione è pagabile semestralmente. Da aprile ad ottobre l'ho già pagata ora mi è scaduta e quindi dovrei pagare il resto dei mesi cioè da ottobre ad aprile. Se io non pago questo periodo rimanente cosa succede? Posso decidere di cambiare assicurazione e prendermi l'attestato di rischio???? Spiegatemi voi! Grazie......
 
11046304
11046304 Inviato: 6 Dic 2010 13:14
Oggetto: Re: Problema assicurazione semestrale 50cc
 

Alex1994 ha scritto:
ciao ragà, ho stipulato un'assicurazione per uno scooter 50cc verso aprile. Siccome l'assicurazione è pagabile semestralmente. Da aprile ad ottobre l'ho già pagata ora mi è scaduta e quindi dovrei pagare il resto dei mesi cioè da ottobre ad aprile. Se io non pago questo periodo rimanente cosa succede? Posso decidere di cambiare assicurazione e prendermi l'attestato di rischio???? Spiegatemi voi! Grazie......


le polizze nascono come annuali, anche se le compagnie permettono di frazionare il pagamento per comodità, per questo il pagamento dell'annualità è obbligatorio e devi pagare anche il secondo semestre (al limite,se non paghi, potrebbero pignorarti beni per l'ammontare del dovuto).
poi alla scadenza dell'anno puoi cambiare assicurazione e farti stampare l'attestato di rischio che comunque ti spediscono a casa.
 
11047766
11047766 Inviato: 6 Dic 2010 17:38
 

ok grazie!!
 
11050978
11050978 Inviato: 7 Dic 2010 10:54
Oggetto: Re: Problema assicurazione semestrale 50cc
 

maxstirner ha scritto:


le polizze nascono come annuali, anche se le compagnie permettono di frazionare il pagamento per comodità, per questo il pagamento dell'annualità è obbligatorio e devi pagare anche il secondo semestre (al limite,se non paghi, potrebbero pignorarti beni per l'ammontare del dovuto).
poi alla scadenza dell'anno puoi cambiare assicurazione e farti stampare l'attestato di rischio che comunque ti spediscono a casa.


Figurati se ti pignorano i beni
Se non paghi semplicemente l'assicurazione non è attiva, quindi è come se
circolassi senza, appena paghi te la riattivano
Piuttosto se non hai i soldi sospendila prima che scada la prossima volta
 
11051615
11051615 Inviato: 7 Dic 2010 13:38
 

se non paghi te la sospendono e poi te la tolgono.

ovviamente non pagando non sei coperto.
 
11053184
11053184 Inviato: 7 Dic 2010 18:30
Oggetto: Re: Problema assicurazione semestrale 50cc
 

enricobrovida ha scritto:


Figurati se ti pignorano i beni
Se non paghi semplicemente l'assicurazione non è attiva, quindi è come se
circolassi senza, appena paghi te la riattivano
Piuttosto se non hai i soldi sospendila prima che scada la prossima volta


la legge prevede che è facoltà della compagnia mettere in atto tutte le azioni idonee al recupero dell'insoluto (vedi: pignoramento). poi, se una compagnia vuole essere magnanima sono affari suoi e quindi succede ciò che dici tu. ma prova a farlo con la compagnia al primo posto a livello nazionale per numero di assicurati (non faccio nomi...) e vedrai se non ti arriva entro 5 anni un bell'avviso di equitalia che ti informa del pignoramento!
 
11053268
11053268 Inviato: 7 Dic 2010 18:47
 

dal codice civile:

CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE I
Disposizioni generali


Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e seguenti, 1924,1932; att. 187).
 
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