Ciao roby e
Ti riporto un'estratto di un'articolo che dovrebbe fare al caso tuo per i termine della decurtazione dei punti della patente:
Citazione:
5. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Spero di essere stato utile...