Attenzione alle indicazioni di accettazione dei termini...
ll Governo Italiano ha emanato in data 18 luglio 2006 il D.P.R. 254/2006, con cui sono state stabilite le norme di regolamentazione del sistema di risarcimento diretto in ambito Responsabilità Civile Automobilistica. In sostanza, il D.P.R. 254/2006 da attuazione agli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 con il quale lo Stato Italiano ha introdotto per legge una procedura obbligatoria di risarcimento diretto dei danni da incidente stradale da parte non delle imprese assicuratrici dei civili responsabili ma, bensì, da parte della impresa assicuratrice del danneggiato medesimo.
L'art. 13 del D.P.R. 254/2006 così sancisce:
“1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'ISVAP;
c) un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.”
In sostanza, in virtù di quanto previsto dalla legge, la compagnia assicuratrice del danneggiato, risarcisce quest’ultimo per i danni subiti. Quindi, poiché la stessa compagnia ha liquidato un danno per conto di chi spetta (ovvero della compagnia del civile responsabile) deve recuperare quanto corrisposto. In realtà, però, la compagnia che ha provveduto al pagamento diretto del danno, non recupera esattamente la stessa somma corrisposta al danneggiato, ma un importo “prefissato” in base a costi medi e coi meccanismi stabiliti da una convenzione. L’art. 13 prevede, quindi, che le compagnie assicuratrici italiane stipulino tra loro, obbligatoriamente, una convenzione. Le imprese assicuratrici con sede legale in altri stati membri dell’Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica Italiana hanno la facoltà d’aderire alla convenzione. Sempre l’art. 13, che non lascia libertà di scelta alle compagnie assicuratrici italiane, obbliga le medesime a sostenere i costi della convenzione stessa.
L’A.N.I.A., associazione che raggruppa la totalità delle imprese assicuratrici italiane, in applicazione all’art. 13 del citato D.P.R. 254/2006 ha emanato la C.A.R.D. (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), ovvero una convenzione tra imprese assicuratrici con lo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici in attuazione al sopra citato sistema risarcitorio;
L’art. 2 della C.A.R.D. prevede: “…L’adesione è obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia e per quelle che, operando in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi abbiano deciso di aderire al sistema di risarcimento diretto”.
Fra gli obblighi per le imprese assicuratrici aderenti alla CARD (oltre quello di sostenerne il costo) vi sono:
- quello di attivare tutti collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con le altre imprese, con ANIA e con l’ente gestore della stanza di compensazione (art.2);
- l’accettazione incondizionata dei supporti operativi e delle attività di gestione e di controllo svolte dall’ente gestore (art. 2 in relazione all’art.8);
- costituzione di una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all’1% dell’ammontare dei premi lordi, ma comunque non inferiore ad Euro 300.000,00 (art.6);
In data 25 gennaio 2007, in ottemperanza all’art. 13, punti 2 e 4, del D.P.R. 254/2006, è stata emanata la tabella nazionale riportante i costi medi dei sinistri, in base ai quali devono avvenire le compensazioni fra quanto liquidato dalle imprese assicuratrici e quanto alle stesse spettante dalla stanza di compensazione
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