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Consiglio acquisto Virago XV 535 (prima moto)
8216740
8216740 Inviato: 30 Lug 2009 16:26
Oggetto: Consiglio acquisto Virago XV 535 (prima moto)
 

Ciao a tutti, avrei bisogno della Vostra grande esperienza per un consiglio circa l'acquisto di una Virago 535, sarebbe la mia prima moto (che desidero da anni), e da i vari post che ho letto finora sono convinto di potermi fidare del Vs giudizio.
Ho selezionato un paio di annunci, sicuramente interessanti sia per il prezzo che per le caratteristiche delle moto, ma ho paura di fare una scelta errata...
La prima è un modello del 1989, proposta a 1500 euro trattabili, non conosco il chilometraggio perché non mi è stato ancora comunicato (forcella sostituita con una Kawa e strumento originale messo da parte, mi farà sapere).

1) La prima moto (si trova nella mia città, la vedrò lunedi) ha le seguenti modifiche:
- forcella Kawasaki (non so di quale modello), che teoricamente dovrebbe irrobustire l'avantreno, leggermente sollevato;
- ammortizzatori posteriori cambiati con modelli più corti (non conosco la marca), di conseguenza il retrotreno si è abbassato di poco, conferendole un aspetto "lowrider", direi gradevole;
- frecce ant e post sostituite con modelli più piccoli;
- faro con palpebra;
- comandi avanzati;
- specchietti;
- manopole cromate;
- risers;
- manubrio dritto "dragbar";
- manutenzione fatta lo scorso anno;

Si dovrebbe sostituire la batteria (scarica).
I pezzi originali sono ancora in suo possesso e può farmeli avere senza problemi, le modifiche sono state fatte in un centro che conosco di fama, ecco la foto:
Link a pagina di Free.hostingjava.it



2) La seconda moto è del 1991/1992 (vado a memoria), ha 35000 km, viene proposta a 1200 euro trattabili, da poco sono stati eseguiti i seguenti lavori:

- regolatore di tensione
- generatore
- membrane dei carburatori
- sistematina al'impianto
- marmitte
- riverniciatura completa
- gomma posteriore
- acquistato schienalino per il passeggero (valore circa 300 euro??)

Si trova a 250km di distanza dalla mia città, quindi difficile provarla, ma il prezzo è così allettante...
Ecco due foto:
Link a pagina di Free.hostingjava.it
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Mi piace più la prima, merito delle modifiche e l'estetica, ma non so se la forcella sostituita possa causare problemi o se sia un bene, conosco la necessità di inserire la piastra antisvirgolo, ma cosa succede con questa forcella?
Entrambi le moto vengono vendute causa inutilizzo.
Scusate se mi sono dilungato ma volevo essere preciso, Vi ringrazio anticipatamente per ogni consiglio o suggerimento che mi darete.
 
8220426
8220426 Inviato: 31 Lug 2009 8:25
 

Mah, non so che dirti, con le moto usate (per di più cosi vecchie) bisogna sempre andarci cauti...della prima, la storia della forcella Kawasaki non mi piace molto, è omologata?....forse l'ha presa da un altra custom...ma non so se si può fare...voglio dire, dovresti poi aggiornare il libretto, non è semplicissimo, un conto è se cambi un manubrio, un conto è se cambi una forcella....la seconda, va bè, mi sembra ok, ma la devi vedere di persona....la prima è dell' 89?!...azz ha vent'anni...lascia stare, non ti ha detto nemmeno il chilometraggio...la seconda '91-'92...vabbè, sempre vecchia è....ma almeno c'è una lista di lavori recenti, e se ha fatto 35000 km dal '92, sono circa 2058 km annui, pari a 171.5 km mensili...direi che non sono poi tanti...la moto dovrebbe essere affidabile, io avevo la 250 ed era molto robusta, ma devi valutare di persona, è una cosa imprescindibile......comunque, se fosse per me, mi orienterei su di un altra tipologia di moto, la custom l'ho avuta, ma da quando possiedo una naked, mi diverto molto di più..le custom lasciale agli americani e alle loro strade dritte, non so se mi spiego icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif...
 
8220808
8220808 Inviato: 31 Lug 2009 9:21
 

Ah la Virago 535... che bei ricordi... una moto che ancora adesso ricomprerei ad occhi chiusi, un amore mai scordato eusa_boohoo.gif
L'ho avuta dal 1993 al 1996 e mi ha dato tante soddisfazioni: è una moto molto facile da guidare in generale, e devo dire anche molto maneggevole per essere una custom (pensa che ai tempi la principale concorrente era la Honda Shadow 600 che ti assicuro al confornto era un vero "cancello") il motore aveva un buon tiro ed una potenza adeguata, e devo dire che era anche molto molto comoda... io avevo il modello col manubrio quasi dritto, ma negli usati vedo che spesso si trova quella col manubrio a corna di bue che invece non mi è mai piaciuto eusa_naughty.gif
Fossi in te ne prenderei una piu' originale possibile, personalmente mi lasciano sempre perplessi i modelli con troppe modifiche strutturali tipo quella della forcella... capisco di piu' quelle relative all'estetica invece, io ad esempio avevo cambiato frecce e specchietti (inguardabili gli originali) e la marmitta (il "barilotto" originale fa proprio un rumore inascoltabile) ma devo dire che anche il faro posteriore era veramente orrendo 0509_down.gif
Ho visto su moto.it che se ne trovano molte usate, quindi.... buona ricerca!
 
8221819
8221819 Inviato: 31 Lug 2009 11:09
 

Vi ringrazio per le risposte.

@alfatau79: Non so se la forcella Kawa sia omologata (ma credo proprio di no), lo chiederò lunedì.
Per il fatto che è dell'89 effettivamente mi dà un pò da pensare, non vorrei ritrovarmi a piedi perché troppo carico di km, comunque a detta sua il precedente proprietario era un tipo "precisino" e lui ci ha camminato pochissimo (neanche 100km), in effetti dalla foto non sembra avere 20 anni...
Ma a onor del vero, ci sono anche moto d'epoca molto più "anziane" che a volte vedo per strada.
La mia scelta cade sul custom perché seguo questo genere da molti anni, mi emoziono (e parecchio) soltanto al passaggio di questi "mostri" di metallo, riguardo gli altri generi sono praticamente indifferente...

@robixj6: Bella la tua descrizione iniziale... icon_smile.gif
Il manubrio a corna di bue non piace neanche a me, e sono d'accordo su quanto dici riguardo le modifiche estetiche tipo frecce, fanale posteriore (un orrore quello di serie).
Ho evitato altri modelli (tipo la VT600) perché come prima esperienza preferisco qualcosa di facile e che richieda poca manutenzione (e ovviamente di questi tempi molto economica).

Beh, almeno adesso ho le idee un pò più chiare, il cuore sceglierebbe la prima, cuore+testa la seconda, la testa mi suggerisce di cercare oltre, vedremo, qui non se ne trovano tante...
Intanto vi ringrazio ancora, e vi auguro buona giornata, spero che diventeremo "colleghi" quanto prima... icon_wink.gif
 
8226080
8226080 Inviato: 31 Lug 2009 21:07
 

Ok, chiaro, se ti emoziona quel tipo di moto, è giusto che tu te ne prenda una!!!! 0509_up.gif ...è giusto quello che dici, ma le moto d'epoca sono un altra cosa, questa è solo una moto di vent'anni fa, non so se mi spiego, le manca lo "status".....concediti ancora un pò di tempo, guarda qualche altra Virago, se ci sono...non fare le cose di fretta!.
Saluti, buona scelta e.... doppio_lamp_naked.gif !!! icon_biggrin.gif
 
8237757
8237757 Inviato: 3 Ago 2009 13:55
 

Ciao alfatau79, effettivamente le moto d'epoca sono ben altra cosa, è vero, ma secondo le normative vigenti una moto (se non di 50cc) diventa d'epoca non appena "compie" 20 anni (non un giorno di meno), quindi credo di poter affermare che per quanto riguarda la prima si tratti proprio di moto d'epoca...
Per il resto, montando i pezzi originali sarà possibile inoltrare la richiesta d'iscrizione all'ASI che, se accettata, consentirà sgravi fiscali su bollo e assicurazione.
In più, mi "divertirei" a smontarla e rimontarla, no? icon_smile.gif
Tutto sommato credo che se dovessi convincermi si tratterebbe di un buon investimento, in fin dei conti la Virago è sempre stata una moto molto affidabile.
Mi sorge un dubbio (forse qui sono OT): ma se dovessero accettarla come moto d'epoca e successivamente volessi montare nuovamente (ad esempio) i comandi avanzati, in caso di controllo della stradale rischio qualcosa?
 
8240651
8240651 Inviato: 3 Ago 2009 19:58
 

Mhhh, si hai ragione, un mezzo che compie 20 anni può essere registrato come d' epoca, ma nulla mi toglie dalla testa che una Virago 535 dell' 89 non sia un mezzo d'epoca..bho..mi sembra troppo "vicina"... eusa_think.gif eusa_think.gif ....io avrei fatto almeno 25 anni....vabbè tutte pippe mentali... rotfl.gif rotfl.gif ...per quanto riguarda la seconda questione, ecco cosa dice l' ASI:

# Attestato di storicità
Documento che consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso si sensi dell'art. 5 del DL 30/12/82 convertito in Legge 28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazioni) e per le pratiche di sdoganamento.Viene rilasciato anche ad probationem ai sensi dell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000 a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purchè dotati di:

* carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;
* motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
* interni/selleria decorosi

E anche:

# ART 60 del Codice della Strada. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.
# Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (art. 60 C.s.).
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
# LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

1. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
# Circolare n. B53/2000/MOT - Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).

Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.

Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

Il Direttore dell'Unità di gestione

Dr. ing. Ciro Esposito

TABELLA 271.1 - INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA
Categoria internazionale M1

Veicoli posti tipo di cintura:
ant. post. ant. post.
Immatricolati dal 15/5/1976 si (16) si (16) (15) (15)
Immatricolati prima del1/1/1978 si (1) si (16) (2) (15)
Immatricolati dopo l'1/1/1978 (3) si si (16) (3) (15)
Omologati dopo l'1/1/1985
(Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) si si (4) (5)
Immatricolati dopo il 26/4/1990 si si (6) (7)
Omologati dopo l'1/10/1993
(Dir. n. 90/628//CEE) (11) si si (8) (9)
Omologati dopo l'1/10/1997
(Dir. n. 69/36/CE) (12) si si (8-14) (13-14)


(1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall'obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri
(2) Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(3) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall'1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l'Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
(4) Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).
(5) Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.
(6) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(7) Almeno cinture di tipo addominali.
(8) Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.
(9) Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m.
(10) Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/1/1985.
(11) Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/10/1993.
(12) Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall'1/10/1997.
(13) Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
(14) Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B, Br3, Br4m.
(15) In relazione al tipo di ancoraggio presente.
(16) Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.
# Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
Circolare prot. n. 4437/M360

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata. (pubblicata su La Manovella - numero di ottobre 2003)

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3. l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;
5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
6. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
7. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
8. nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
- in caso di reimmatricolazione;
- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;

- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

Questo è quello che ho trovato, dovrebbe esserci tutto ciò che cerchi eusa_think.gif eusa_think.gif
 
8240757
8240757 Inviato: 3 Ago 2009 20:09
 

*** NOTA ***

Vi sarò grato se la prossima volta vorrete lasciare solo il link alla fonte esterna,senza riportarla integralmente, anche per tutelarvi rispetto quanto descritto al punto 3.9 del regolamento.

Regolamento del sito e del forum

Rimango a disposizione, via MP per eventuali chiarimenti.

0510_saluto.gif
 
8242513
8242513 Inviato: 4 Ago 2009 8:13
 

Azz, avevo un mezzo presentimento....scusa Nimwid, non succederà più icon_wink.gif
 
8251210
8251210 Inviato: 5 Ago 2009 11:17
 

Ciao alfatau79, grazie per la risposta.
Vi aggiorno sugli ultimi sviluppi: ieri ho visto quella del 1989, necessita di qualche intervento (sistemazione cablaggio fili elettrici, una bella lavata e la batteria nuova), ha 54000 km che non mi sembrano tanti (2700km/anno), le cromature sono in ottimo stato.
Il venditore ha scalato il prezzo da 1500 a 1000 Euro.
Per quanto riguarda il passaggio a moto d'epoca manca la forcella originale, quindi la vedo un pò difficile, il problema sarebbe trovare delle condizioni ottimali per l'assicurazione "non d'epoca", ma questa è un'altra storia...
C'è un supporto dell'ammortizzatore sx lineato, penso che dovrebbe essere sostituito (monta ammortizzatori corti Harley).
Le gomme non sono nuovissime ma in buono stato, alla batteria penserà lui, dovremmo rivederci per una prova su strada.
Dite che posso far scendere ancora il prezzo, a fronte degli interventi da fare?
Purtroppo il budget è quello che è, quindi mi dovrei accontentare, al limite qualche intervento posso farlo tranquillamente io.
 
8254816
8254816 Inviato: 5 Ago 2009 19:04
 

In una parola....SI!!!!...azz,. devi farne una marea di interventi...quella è una moto che dovresti controllare per bene. Poi la storia della forcella non originale mi fa un pò storcere il naso...potrebbero farti storie per la omologazione del mezzo, azzarola, non è che si può cambiare la forcella cosi, per bellugia icon_eek.gif ...è una parte fondamentale della moto, e non credo tu ci possa girare tranquillo, in effetti NON LA PUOI UTILIZZARE....su InSella c'è una risposta ad un caso simile, c'è questo tizio che chiede se sia possibile cambiare la forcella di una custom, con una sport; la risp è che se vuole un soprammobile, lo può fare, altrimenti.....magari non sarà la stessa cosa, ma ti da un 'idea della situazione. Naturalmente aspetta anche i consigli di persone più informate, ma a me sembra una sola, 'sta moto, molto meglio l' altra, io sarei a questo punto un pò sospettoso, non comprerei mai una moto con una forcella non sua, perdipiù senza quella originale da rimontare!!!!!.
A questo punto, la mia l'ho detta, fai te.
Saluti!!!!
 
8257289
8257289 Inviato: 6 Ago 2009 8:52
 

Hai pienamente ragione, mi sa che a questo punto o gliela chiedo in regalo (tanto non se la prende nessuno), se accetta me la smonto completamente e me la ricostruisco come dico io (niente male come inizio, eheheh), altrimenti valuto altre moto anche in futuro...
Suppongo che se la forcella sia molto simile all'originale se ne possa accorgere soltanto un vero esperto, ma non so se sia il caso di rischiare, c'è anche un altro aspetto da valutare: la mia vita sarebbe affidata ad un mezzo che è stato in un certo senso stravolto...
Brutta cosa non poter scegliere...
Ti ringrazio infinitamente alfa, a buon rendere...
 
8257607
8257607 Inviato: 6 Ago 2009 9:34
 

per quanto riguarda il discorso sostituzione forcella non mi trovate molto d'accordo...
molte persone la sostituiscono per avere magari maggiori prestazioni (ad esempio molti proprietari di FZ6 la sostituiscono con quella della R6 a steli rovesciati)
ovviamente è un fatto soggettivo ed è solo un esempio ma da qui a dire che è controproducente per la moto me ne guarderei bene icon_wink.gif
 
8257755
8257755 Inviato: 6 Ago 2009 9:53
 

Ciao e grazie skyline81, sicuramente il motivo della sostituzione sarà proprio questo, il problema maggiore riguarda un'eventuale omologazione come moto d'epoca, avendo raggiunto i 20 anni di vita.
Per il resto, se dovessi trovare un'assicurazione abbastanza economica, preferirei lasciarla trasformata e "divertirmi" nel continuare a farlo... icon_smile.gif
 
8262419
8262419 Inviato: 6 Ago 2009 21:04
 

Ma il problema sta tutto li, non è che è controproducente per la moto, magari la moto funziona meglio...è l' assicurazione che potrebbe far storie, a meno che tu non ci giri in pista....mettiamo il caso che cambi la forcella per avere maggiori prestazioni, tutto ok, la moto funziona meglio, è più reattiva....poi fai un incidente, l' assicurazione nota che c'è qualcosa di strano (la forcella sostituita), e secondo voi se ne sta zitta?!....ovvero, la modifica della forcella può anche passare inosservata (non è uno scarico, in fin dei conti) alle forze dell' ordine, ma la moto DEVE essere omologata per circolare, altrimenti stai circolando con un mezzo illegale, con tutte le conseguenze, tipo assicurazione che non paga....il cambio della forcella rientra nelle modifiche illegali a quanto mi risulta....non è questione di essere o meno d'accordo, ma di vedere cosa si può fare e cosa no...poi, che sia giusto o meno, non lo so....aspetto comunque chiarimenti dai più esperti!.
Saluti a tutti!. doppio_lamp_naked.gif
 
8280086
8280086 Inviato: 10 Ago 2009 18:01
 

Io posseggo un virago 750 e ne sono molto contento;

Il 535 è una buona moto ma attenzione ai modelli ante '93;hanno l'avviamento delicato e sono a forte rischio di rottura con un esborso anche notevole per ripararle;
chiedi se è stata fatta la modifica alla ruota libera di avviamento;in caso ti fornisco ulteriori informazioni a riguardo
 
8286432
8286432 Inviato: 11 Ago 2009 22:14
 

Ciao Smoketyre, grazie per le dritte.
Ho sentito qualcosa riguardo il problema della ruota libera, posso chiedere ma mi sembra molto difficile che la modifica sia stata fatta.
So solo che può capitare se la moto resta troppo tempo inutilizzata, e nel caso della 535 si tratta di una modifica costosa, che può essere fatta montando la ruota libera della Dragstar 650.
Potresti darmi ulteriori informazioni a riguardo?
Grazie.
 
8388141
8388141 Inviato: 31 Ago 2009 16:42
 

quindi?quindi?quindi?quindi?
mi sono loggato apposta ! icon_smile.gif
sono curioso
sono praticamente nella stessa tua condizione icon_smile.gif
 
8388243
8388243 Inviato: 31 Ago 2009 16:58
 

*** quote al precedente post rimosso by skyline81 ***

Dici a me? Vuoi sapere alla fine cosa ho fatto?
 
8581107
8581107 Inviato: 29 Set 2009 16:55
 

Bene, dopo un po' di tempo rieccomi qui, vi comunico ufficialmente che ho acquistato oggi la "piccolina", sono quindi il felice (speriamo!) possessore di una Yamaha Virago XV 535 del 1992! icon_wink.gif
 
10459543
10459543 Inviato: 26 Ago 2010 1:02
 

Nonostante sia trascorso quasi un anno, ci tenevo a postare un aggiornamento, nel caso in cui potesse servire a qualcuno in futuro.
A seguito di una caduta (senza conseguenze, per fortuna) ho fatto controllare la moto, la forcella è risultata danneggiata nella zona del cannotto, modificata "brutalmente" dal meccanico (se così si può chiamare) del precedente proprietario all'atto del montaggio e quindi molto pericolosa.
Anche per il fatto che il problema era visibile solo a forcella smontata.
L'ho sostituita con una originale usata, adesso va bene, recentemente sono sorti altri problemi ma questa è un'altra storia che posterò nell'apposita sezione...
A fronte dell'esperienza, il mio personale consiglio è di evitare modifiche in zone "sensibili", a meno che non siano adeguatamente certificate (e omologate).
lamps
 
13729332
13729332 Inviato: 6 Set 2012 11:14
 

quanto ti è costato riparare la forcella? perchè mi è capitata un'occasione su una virago 535 con la forcella rotta e vorrei sapere quanto mi costerebbe sostituirla.
 
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