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Verbale Autovelox al 151esimo giorno
7083356
7083356 Inviato: 2 Mar 2009 16:07
Oggetto: Verbale Autovelox al 151esimo giorno
 



Salve ragazzi! Sono nuovo del forum.
Oggi ho ricevuto un verbale di accertamento e contestazione violazione.

C'è scritto che in data 02/10/2008 alle ore 10:47 nel Comune di Bari in località S.S. 16 BIS km. 792+350 ho violato le norme del codice della strada circolando alla velocità di 97 km/h, superdando di oltre 10km/h ma meno di 40 km/h il limite massimo fissato in 70 km/h per quel traddo di strada, con direzione SUD.

Oggi 02/10/2008, contando dal 03/10/2008, è il 151esimo giorno. Posso contestare il verbale?

Vi ringrazio in anticipo
 
7083410
7083410 Inviato: 2 Mar 2009 16:14
 

mi sembra che una multa non e' piu' valida se ti arriva oltre 6 mesi dopo il giorno in cui e' stata trasgredita la legge quindi credo che il 151esimo giorno vada ancora bene ....poi oh puo' essere che mi sbaglio senti pure altra gente icon_mrgreen.gif
 
7083432
7083432 Inviato: 2 Mar 2009 16:17
 

Liberty-125-A1 ha scritto:
mi sembra che una multa non e' piu' valida se ti arriva oltre 6 mesi dopo il giorno in cui e' stata trasgredita la legge quindi credo che il 151esimo giorno vada ancora bene ....poi oh puo' essere che mi sbaglio senti pure altra gente icon_mrgreen.gif


Mah spero non sia più valida... Proprio in questo periodo non ci voleva eusa_wall.gif
 
7083474
7083474 Inviato: 2 Mar 2009 16:20
 

quanti euro sarebbe la multa ?
 
7083496
7083496 Inviato: 2 Mar 2009 16:22
 

Mi dispiace ma non puoi contestare il verbale per difetto di notifica.

Il termine si intende rispettato con la consegna all'ente notificatore, pertando devi vedere in che data è stato spedito e da lì contare 150gg.

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7083568
7083568 Inviato: 2 Mar 2009 16:30
 

Liberty-125-A1 ha scritto:
quanti euro sarebbe la multa ?


161,86€ icon_redface.gif
 
7083698
7083698 Inviato: 2 Mar 2009 16:43
 

Grifo ha scritto:
Mi dispiace ma non puoi contestare il verbale per difetto di notifica.

Il termine si intende rispettato con la consegna all'ente notificatore, pertando devi vedere in che data è stato spedito e da lì contare 150gg.

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L'hanno consegnato a Poste Italiane per la notifica il 27/02/2009 e per quanto le Poste possano ritardare, una raccomandata difficilmente arriva dopo 150 giorni. Quindi deve essere per forza dalla data di accertamento della violazione.

Poi non capisco, se pago il 61esimo giorno dalla ricezione, devo pagare 310,86€, se imvece la notifica arriva il 151esimo giorno, quest'ultima è comunque valida eusa_think.gif

Chiederò ad un avvocato al massimo.
 
7083950
7083950 Inviato: 2 Mar 2009 17:15
 

Aleksej ha scritto:
L'hanno consegnato a Poste Italiane per la notifica il 27/02/2009 e per quanto le Poste possano ritardare, una raccomandata difficilmente arriva dopo 150 giorni. Quindi deve essere per forza dalla data di accertamento della violazione.
Perdonami mi sono spiegato male io, il termine dei 150 gg decorre dal giorno dell'infrazione fino a quando il verbale viene consegnato alle poste per la notifica.

Nel tuo caso dal 02/10/2008 al 27/02/2009 i 150 gg non sono trascorsi.

Aleksej ha scritto:
Poi non capisco, se pago il 61esimo giorno dalla ricezione, devo pagare 310,86€, se imvece la notifica arriva il 151esimo giorno, quest'ultima è comunque valida
Se entro il termine di 60 gg. non è stato presentato ricorso o effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.
 
7095702
7095702 Inviato: 4 Mar 2009 9:13
 

I 150 giorni decorrono dalla data in cui è avvenuta la violazione (2 Ottobre 2008) alla data in cui le poste ti notificano a casa l'arrivo della raccomandata.
Se la data indicata sull'avviso che hai ricevuto è in data 3 Marzo, è facile che la notifica sia arrivata troppo tardi e quindi il verbale è presumibilmente decaduto.
 
7095736
7095736 Inviato: 4 Mar 2009 9:22
 

Nel dubbio ti trascrivo l'articolo relativo del codice della strada pubblicato sul sito del Ministero dei trasporti:

articolo 201: Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. (1).

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (2)

2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. (2) (3)

4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. (2)

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(1) Così modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 890/82 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui, rispettivamente, non prevede che, in caso di assenza o di rifiuto del destinatario, del deposito dell'atto presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e nella parte in cui prevede che l'atto sia restituito al mittente decorsi dieci giorni dal suddetto deposito.
 
7097118
7097118 Inviato: 4 Mar 2009 13:34
 
 
7097491
7097491 Inviato: 4 Mar 2009 14:24
 

l'ho tratto dalla nota del ministero dell'interno n. 300/A/1/26466/127/9
di data 20/07/2007 a firma del direttore centrale L.Rossini

riporto la parte che interessa

"... in sostanza la notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata per l'Ufficio di Polizia mittente al momento della consegna dei verbali stessi all'Uff. Postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario..."

poi, giustamente precisa che,

"...non subisce mutamenti, invece, il momento di notificazione dell'atto per il destinatario. per questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data di effettiva ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilità di consegna, alla data di compiuta giacenza del plico all'ufficio postale..."


come ha scritto già grifo: consegna alle poste entro 150 gg...
poi dipende da come si alza il giudice di pace il giorno del ricorso, nel caso lo presenti eusa_whistle.gif
 
7098448
7098448 Inviato: 4 Mar 2009 16:05
 

condor63 ha scritto:
... poi dipende da come si alza il giudice di pace il giorno del ricorso, nel caso lo presenti eusa_whistle.gif
E' difficile che si alzi bene vista la sentenza della Corte Costituzionale.

Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004 (Pres. Zagrebelsky, Red. Bile)

La notifica a mani si perfeziona nei confronti del notificante al momento della mera consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

“le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”, risultando “ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”.

icon_wink.gif
 
7103356
7103356 Inviato: 5 Mar 2009 7:37
 

Da quello che vedo e per quel che ne so, mi risulta che le sentenze della corte costituzionale abbiano valore di legge; lo stesso non si può dire delle note ministeriali.
 
7104480
7104480 Inviato: 5 Mar 2009 11:48
 

Nella gerarchia delle fonti le circolari sono all'ultimo posto, ma in questo caso il problema non sussiste visto che disciplinano l'argomento in maniera conforme. icon_wink.gif
 
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