Tuthmosi ha scritto:
Nessun dubbio, prima si ritirava la patente del proprietario...infatti c'è stata la corsa ai trasferimenti di prorpietà ai parenti senza patente.....
Non si ritirava la patente al proprietario ma si procedeva solo alla decurtazione punti a suo carico, se era persona fisica.
Se era persona giuridica si applicava l'art. 180/8° C.d.S. (non si potevano infatti togliere i punti dalla patente del legale rappresentante).
Questo è stato abolito dalla famosa sentenza n° 27/05 della Corte Costituzionale.
jirobay ha scritto:
Da profano vi chiedo: come fate ad avere la certezza hce verrà erogata la sanzione minima? non potrebbe venire erogato un importo superiore, fino a 1.000 euro?
Si applica il minimo edittale perchè il C.d.S. va in deroga al principio generale della Legge 689/81.
L'art. 202 C.d.S. stabilisce infatti:
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Anche in questo caso però ci sono delle deroghe per alcune violazioni:
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con se'; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
Altra deroga è stabilita nel caso vi sia la sanzione accessoria della confisca del veicolo:
Art. 210 C.d.S.
3. Nei casi in cui e' prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.