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Autovelox,ricorso respinto:decurtazione punti o sanzione?
5702293
5702293 Inviato: 17 Set 2008 8:42
Oggetto: Autovelox,ricorso respinto:decurtazione punti o sanzione?
 

Buongiorno,
1 anno fa ho ricevuto una multa per un infrazione a cui era abbinata la decurtazione di 5 punti.
Non ho dichiarato il conducente e ho subito presentato ricorso al Giudice di Pace, il quale però non mi sospese la pena accessoria.

Oggi ho perso il suddetto ricorso: sono ancora in tempo per comunicare il conducente? Oppure avrei dovuto farlo entro 60gg dalla notifica dell'infrazione?

La sanzione di 250e per la mancata comunicazione dei dati del conducente dovrebbe essere notificata entro 150gg (o quanto)?
E a partire da quale data? Quella dell'infrazione, della notifica o del respingimento del ricorso?

Certo della vs. disponibilità, porgo i miei più cordiali saluti,
E.P.
 
5709063
5709063 Inviato: 17 Set 2008 18:09
 

Ritengo che tu avevi 60 giorni per dichiarare chi guidava a far data dal giorno in cui ti è stata notificata la multa.
Decorso tale termine senza che tu abbia ottemperato scatta la sanzione di 250 € ai sensi dell'art. 180/8 la quale sarà notificata nel termine di 150 giorni a far data dal 61' giorno successivo la notifica del verbale.
Il ricorso non sono convinto che interrompa quel termine, ma attendo secche smentite.
Quando alla sanzione accessoria che il giudice di pace avrebbe dovuto sospendere ritengo che ci sia un'inesattezza: nessuna sanzione accessoria è prevista per violazioni che non prevedono 10 punti di decurtazione; a te ne avevano tolti 5, suppongo per un eccesso di velocità da 11 a 40 oltre il limite: cosa doveva sospendere? I punti che si tolgono dalla patente non è sanzione accessoria (vedi cds artt 210-219 compresi).
Per concludere, se è già passato un anno, forse forse se il mio ragionamento è valido, il mezzo bigliettone lo hai risparmiato.....ma aspetta i commenti di Grifo ed Alman prima di stappare. icon_wink.gif
 
5713698
5713698 Inviato: 18 Set 2008 8:42
 

Tuthmosi ha scritto:
Il ricorso non sono convinto che interrompa quel termine, ma attendo secche smentite.
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Il decurtamento dei punti è una sanzione accessoria che segue le sorti della violazione principale.

Art. 126 bis C.2° "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi....."

Ora dalla notifica della sentenza hai 60 gg di tempo per pagare la sanzione e comunicare i dati del conducente. icon_wink.gif

In caso di omessa comunicazione la sanzione di 250,00€ ti sarà notificata entro 210 gg(60+150) dalla data di notifica della sentenza.
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5713829
5713829 Inviato: 18 Set 2008 8:56
 

Grazie Grifo, spero veramente che la tue tesi sia quella corretta...anche se la prima risposta dei Vigili è stata che i tempi erano scaduti.
 
5715860
5715860 Inviato: 18 Set 2008 11:57
 

Che mondo sarebbe senza i vigili..... icon_asd.gif

Perdonami pontiggia, ma ai vigili hai fatto presente di aver ricorso?

Inoltre se i termini sono scaduti (da quanto?) per quale motivo ancora non ti è stata notificata la sanzione?

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5719612
5719612 Inviato: 18 Set 2008 16:04
 

Credo che l'interpretazione dei Vigili sia dovuto a ciò.

Articolo 126 bis del CdS:
"L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. ... Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione..., entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione."

Il che mi fa intendere che:
- la comunicazione deve essere fatta entro 60gg dalla notifica del verbale
- il comando dei vigili avvia la pratica 30gg dopo il deposito della sentenza di ricorso
...però la comunicazione doveva essere fatta entro 60gg dalla notifica del verbale (indipendentemente dal ricorso)

Nel dubbio, domani gli porto i miei dati...e se non li prendono a mano glieli spedisco per RR.
 
5721339
5721339 Inviato: 18 Set 2008 18:22
 

Tuthmosi ha scritto:
I punti che si tolgono dalla patente non è sanzione accessoria (vedi cds artt 210-219 compresi).
Corte di Cassazione, pronuncia n. 20544/2008: la decurtazione di punti dalla patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme del Codice della strada. icon_wink.gif


pontiggia ha scritto:
Credo che l'interpretazione dei Vigili sia dovuto a ciò.

Articolo 126 bis del CdS:
"Il che mi fa intendere che:
- la comunicazione deve essere fatta entro 60gg dalla notifica del verbale
- il comando dei vigili avvia la pratica 30gg dopo il deposito della sentenza di ricorso
...però la comunicazione doveva essere fatta entro 60gg dalla notifica del verbale (indipendentemente dal ricorso)


Assolutamente NO.

Art. 20 L 689/81. Sanzioni amministrative accessorie. - C.2°"Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo."

Se il ricorso fosse stato accolto cosa facevano di quella comunicazione?

Ieri il giudice ti ha rigettato il ricorso e non ti ha sospeso la pena accessoria della decurtazione punti della patente di guida, pertanto dalla notifica di questa sentenza hai 60 gg per pagare la sanzione principale e comunicare i dati del conducente.

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5722023
5722023 Inviato: 18 Set 2008 19:19
 

Grifo ha scritto:
Tuthmosi ha scritto:
I punti che si tolgono dalla patente non è sanzione accessoria (vedi cds artt 210-219 compresi).
Corte di Cassazione, pronuncia n. 20544/2008: la decurtazione di punti dalla patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme del Codice della strada. icon_wink.gif


Ha ragione Tuthmosi, la decurtazione punti non è sanzione accessoria perchè inserita nel Titolo V del C.d.S. invece che nel Titolo VI.

La Cassazione con quella sentenza non ha mai parlato di sanzione accessoria ma bensì di sanzione conseguente.

Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

Chi la definisce accessoria sono coloro che la commentano.

Ecco il link Link a pagina di Abcdiritto.it


Grifo ha scritto:

Art. 20 L 689/81. Sanzioni amministrative accessorie. - C.2°"Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo."


Leggi bene l'art. 20 della 689/81.

Qua si parla di opposizione a sanzione amm.va non a decreto di condanna che è penale.

Tutt'al più se ne può parlare nel caso di connessione obbiettiva con il reato (vedi 24 della 689/81).

C'è un'altra sentenza, la 17348/07 della Corte di Cassazione, che invece stabilisce: Anche in pendenza di ricorso bisogna comunicare i dati del conducente pena l'applicazione dell'art. 126 bis (se mi ricordo di copiarla da lavoro la posto).

Questa sentenza è più recente della 27/05 della Corte Costituzionale che prevedeva il non obbligo della comunicazione dei dati fino a che era pendente ricorso.

La sentenza 27/05 della Corte Costituzionale non è più applicabile in quanto si esprimeva su una norma non più in vigore in quanto modificata (126 bis con 30 giorni per comunicazione dei dati pena l'applicazione dell'art. 180/8°).
 
5725517
5725517 Inviato: 19 Set 2008 0:26
 

almandithule ha scritto:
Ha ragione Tuthmosi, la decurtazione punti non è sanzione accessoria perchè inserita nel Titolo V del C.d.S. invece che nel Titolo VI.

La Cassazione con quella sentenza non ha mai parlato di sanzione accessoria ma bensì di sanzione conseguente.

Ne consegue che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

Chi la definisce accessoria sono coloro che la commentano.

Perdonami alman ma la sanzioni accessorie hanno una derivazione dal diritto penale, all'art. 20 del C.P.trovi - Pene principali e accessorie-
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna;
quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Pertanto sanzione conseguente è sanzione accessoria.

Inoltre se leggi bene la sentenza:
4.4. Tanto si è verificato nella fattispecie, avendo l’opponente contestato davanti al giudice di pace non la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata (per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta), ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio ....

La 17348/07 non l'ho vista, cercherò meglio domani.

Comunque in un altro forum ho trovato lo stesso post aperto da pontiggia solo che lì è stato più chiaro
Citazione:
Re: Ricorso respinto:decurtazione punti o sanzione?
di pontiia il ieri, 17:16

Non sono certo ci sia scritto Articolo L689/81... è scritto in corsivo malamente e si capisce poco.

Provo a ricostruire la vicenda:
10/10/2007 - Un autovelox mi fotografa
17/12/2007 - Ricevo notifica del verbale: 160euro (20Kmh sopra il limite) + 5 punti della patente.
05/01/2008 - Presento ricorso (richiedendo la sospensione della pena accessoria) e NON dichiaro conducente.
02/2008 - Ricevo comunicazione di udienza, in cui c'è scritto quanto sopra (sospensione RESPINTA...)"Il GdP ...RIGETTA l'istanza di sospensione provvisoria dell'esecuzione non sussistendo i presupposti di cui all'art. L689/81"

09/2008 - Uudienza con il GdP: ricorso RESPINTO

Ora mi hanno detto che riceverò per posta la notifica della sentenza.
Nel mentre sono andato dai vigili per comunicare i dati del conducente, ma mi hanno detto che ero fuori tempo limite (60gg dalla notifica del verbale), indipendentemente dal fatto che abbia fatto ricorso.


Vista così, a prescindere dalla sentenza da te citata, i termini comunque sono scaduti icon_wink.gif
 
5730701
5730701 Inviato: 19 Set 2008 14:22
 

Grifo ha scritto:

Perdonami alman ma la sanzioni accessorie hanno una derivazione dal diritto penale, all'art. 20 del C.P.trovi - Pene principali e accessorie-
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna;
quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Pertanto sanzione conseguente è sanzione accessoria.


Attenzione a non fare confusione.

Innanzitutto si parla (sia nell'art. 20 della 689/81 che nell'art. 20 C.P.) di sentenza di condanna.

Il verbale di per se non costituisce sentenza né tantomeno lo è la pronuncia del Prefetto (ordinanza-ingiunzione).

La sentenza viene emessa in primo grado dal G.d.P.

Quanto previsto dall'art. 20 C.P. è già riportato nel C.d.S. ma è da intendere in maniera diversa da come l'hai interpretato.

Art. 210
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

Concetto ribadito anche al G.d.P.

Art. 204 bis
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

E qui torniamo sul discorso sanzione accessoria.

Come vedi nel 204 bis il legislatore ha fatto una vera e propria distinzione tra sanzione accessoria e decurtazione punti.

Se la decurtazione punti fosse sanzione accessoria che motivo ci sarebbe stato di ripeterla? Nessuno.

Ergo, visto anche che non trattasi di Titolo VI, non si può definire sanzione accessoria.

C'è però da fare una precisazione.

Volgarmente vengono definite sanzioni accessorie tutte quelle correlate alla sanzione principale.

Ma qui va fatta una distinzione.

La sanzione principale del C.d.S. è di natura pecuniaria.

Le sanzioni previste dal Titolo VI non sono di tipo pecuniario ma sono sempre e comunque sanzioni amministrative.

Art. 210/2°
Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

Negli articoli successivi sono indicate le sanzioni amministrative acessorie sulla patente di guida (Art. 216 ritiro, Art. 218 sospensione e Art. 219 revoca) ma non è indicata la decurtazione punti.

La decurtazione può definirsi una sanzione accessoria ma non una sanzione amministrativa accessoria.

Effettivamente nel mio precedente post non mi ero spiegato correttamente icon_redface.gif .

Citazione:
Re: Ricorso respinto:decurtazione punti o sanzione?
di pontiia il ieri, 17:16

Non sono certo ci sia scritto Articolo L689/81... è scritto in corsivo malamente e si capisce poco.

Provo a ricostruire la vicenda:
10/10/2007 - Un autovelox mi fotografa
17/12/2007 - Ricevo notifica del verbale: 160euro (20Kmh sopra il limite) + 5 punti della patente.
05/01/2008 - Presento ricorso (richiedendo la sospensione della pena accessoria) e NON dichiaro conducente.
02/2008 - Ricevo comunicazione di udienza, in cui c'è scritto quanto sopra (sospensione RESPINTA...)"Il GdP ...RIGETTA l'istanza di sospensione provvisoria dell'esecuzione non sussistendo i presupposti di cui all'art. L689/81"

09/2008 - Uudienza con il GdP: ricorso RESPINTO

Ora mi hanno detto che riceverò per posta la notifica della sentenza.
Nel mentre sono andato dai vigili per comunicare i dati del conducente, ma mi hanno detto che ero fuori tempo limite (60gg dalla notifica del verbale), indipendentemente dal fatto che abbia fatto ricorso.


Citazione:
Vista così, a prescindere dalla sentenza da te citata, i termini comunque sono scaduti


Visto che i termini non erano sospesi direi di si icon_biggrin.gif .
 
5732102
5732102 Inviato: 19 Set 2008 15:49
 

almandithule ha scritto:

Attenzione a non fare confusione.

Innanzitutto si parla (sia nell'art. 20 della 689/81 che nell'art. 20 C.P.) di sentenza di condanna.

Il verbale di per se non costituisce sentenza né tantomeno lo è la pronuncia del Prefetto (ordinanza-ingiunzione).

La sentenza viene emessa in primo grado dal G.d.P.
Infatti era tutto riferito al caso in esame, visto che pontiggia aveva fatto ricorso al GdP

almandithule ha scritto:
Concetto ribadito anche al G.d.P.

Art. 204 bis
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

E qui torniamo sul discorso sanzione accessoria.

Come vedi nel 204 bis il legislatore ha fatto una vera e propria distinzione tra sanzione accessoria e decurtazione punti.

Se la decurtazione punti fosse sanzione accessoria che motivo ci sarebbe stato di ripeterla? Nessuno.
Corretto, ma visto che l'art. 204 bis è stato inserito nel 2003 e la sentenza della Cassazione è del 2008 da profano deduco che, probabilmente, in 5 anni è variato l'orientamento dottrinale.

almandithule ha scritto:

La decurtazione può definirsi una sanzione accessoria ma non una sanzione amministrativa accessoria.

Effettivamente nel mio precedente post non mi ero spiegato correttamente icon_redface.gif .

No, l'errore è stato mio che ho copiato "bovinamente" un commento alla sentenza.
E' corretto quanto scrivo nel post successivo

Citazione:
Pertanto sanzione conseguente è sanzione accessoria.


icon_eek.gif icon_eek.gif eusa_think.gif icon_confused.gif .......

almandithule ha scritto:
Grifo ha scritto:
Tuthmosi ha scritto:
I punti che si tolgono dalla patente non è sanzione accessoria (vedi cds artt 210-219 compresi).
Corte di Cassazione, pronuncia n. 20544/2008: la decurtazione di punti dalla patente di guida costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme del Codice della strada. icon_wink.gif


Ha ragione Tuthmosi, la decurtazione punti non è sanzione accessoria perchè inserita nel Titolo V del C.d.S. invece che nel Titolo VI.

Alla luce di quanto detto sopra mi dovete un caffè... anzi thutmosi un spriz (il suo omonimo mi ha battuto ad Age of Empires icon_evil.gif ) 0509_si_picchiano.gif icon_asd.gif icon_asd.gif

......

Mi mancavano queste discussioni. icon_redface.gif
0510_abbraccio.gif icon_wink.gif
 
5733176
5733176 Inviato: 19 Set 2008 17:06
 

Citazione:
Corretto, ma visto che l'art. 204 bis è stato inserito nel 2003 e la sentenza della Cassazione è del 2008 da profano deduco che, probabilmente, in 5 anni è variato l'orientamento dottrinale.


E' stato inserito nel 2003 ma il ricorso al G.d.P. era già ammesso dal 1999.

Comunque la sentenza si esprime su un fatto del 2003 e non è che abbia poi detto chissà cosa.

Ha solo rappresentato la competenza del G.d.P. a decidere in materia di ricorso avverso la sola decurtazione punti (prima ricorso era solo al TAR) anche in presenza di verbale pagato.

In pratica ha fatto una scissione delle due cose e comunque si è basata su un motivo fondato, ovvero la mancanza dei corsi di recupero.

Sinceramente non vedo come possa essere applicata adesso (visto che poi il 126 bis è cambiato 2 volte).
 
5733709
5733709 Inviato: 19 Set 2008 17:53
 

In questo contesto non è importante il caso a cui si riferisce la sentenza nè la sua applicabiltà attuale, ma è interessante il fatto che la Suprema Corte riconosce la decurtazione punti come sanzione accessoria, ancorchè non inserita nel titolo IV icon_wink.gif
 
5754602
5754602 Inviato: 22 Set 2008 12:50
 

Vi ringraz per la vostra attenta analisi dal punto di vista giuridico e legale...in conclusione:
dalla notifica di sentenza del ricorso (respinto), entro al max 30+150 gg riceverò l'eventuale notificazione di sanzione per la amncata comunicazione dei dati del concudente?
 
5757661
5757661 Inviato: 22 Set 2008 16:25
 

Sentenza n. 17348 del 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - est. Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore XXX, elettivamente domiciliata in XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente
- contro COMUNE DI XXX;
intimato avverso la Sentenza n. 3553/05 del Giudice di pace di VITERBO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 30/05/07 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIAMPAOLO LECCISI che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.

FATTO E DIRITTO

La XXX impugna per cassazione la sentenza con la quale il G.d.P. di ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. XXX redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale del Comune di XXX per infrazione all'art. 180 C.d.S., comma 8. Parte intimata non svolge attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto non sono da condividere, risultando il ricorso manifestamente infondato.
Al riguardo si è ripetutamente evidenziato che l'inammissibilità della pronunzia in Camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 19.1.07 n. 1255, 3.11.05 n. 21291 SS.UU., 11.6.05 n. 12384 e numerose conformi).
La ricorrente, sulla considerazione che il verbale relativo all'infrazione all'art. 148 C.d.S., comma 8, commessa dal conducente dell'autovettura ad essa intestata era stato a sua volta impugnato con opposizione per tardiva notifica, ha proposto l'opposizione avverso il verbale de quo assumendo che la nullità di detto precedente verbale s'era estesa anche al verbale opposto. Il G.d.P. ha disatteso la tesi dell'opponente argomentando che, alla data della contestazione opposta (22.4.05) il verbale "presupposto", pur anch'esso impugnato, non era stato ancora annullato (sent. 7.10.05 della quale, tra l'altro, non si conosceva il passaggio in giudicato) e che, comunque, le violazioni erano ontologicamente autonome e distinte.
La ricorrente - denunziando la violazione dell'art. 126 bis C.d.S., - ripropone in questa sede la tesi della connessione tra illecito per violazione alle norme sulla circolazione ed illecito per mancata comunicazione dei dati del conducente responsabile della violazione stessa, sostenendo che la sussistenza del secondo è condizionata alla permanenza del primo e che, pertanto, questo divenuto non punibile a seguito di sentenza d'annullamento del relativo verbale (nella specie, per sua tardiva notificazione), verrebbe meno l'obbligo di comunicazione e, quindi, la legittimità della sanzione per l'inadempimento; che, inoltre, dovendo la comunicazione dei dati del conducente dall'ufficio accertatore al Dipartimento trasporti aver luogo solo dopo l'intervenuta definitività dell'accertamento della violazione alle norme sulla circolazione, il proprietario del veicolo sarebbe tenuto alla comunicazione dei dati del conducente solo ove tale definitività si verifichi, mentre il sopravvenuto annullamento del detto accertamento impedirebbe l'insorgere dell'obbligo e, quindi, il determinarsi dell'illecito pur in caso d'omissione.
Le esposte argomentazioni non meritano accoglimento. La normativa all'epoca vigente, come anche quella attuale introdotta con la L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione e modifica del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44, è intesa - del tutto indipendentemente sia dalla disciplina della patente a punti e dalla connessione di essa con l'accertamento della violazione alle disposizioni in materia di circolazione stradale, sia dalla responsabilità economica solidale del proprietario del veicolo per la sanzione pecuniaria - all'identificazione del conducente responsabile delle violazioni stesse onde nei suoi confronti diretti si possa procedere tanto alla contestazione dell'addebito ed all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ed eventualmente penali, quanto all'irrogazione delle eventuali sanzioni accessorie, delle quali la riduzione dei punti-patente può essere solo una ed, in tal caso, neppure la più significativa.
In relazione a tale primaria finalità, l'originario art. 126 bis C.d.S., al comma 2, sesto periodo, imputava al proprietario del veicolo l'illecito della mancata comunicazione dei dati relativi al conducente, applicandogli la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8, indipendentemente, appunto, dal fatto che, con il precedente quarto periodo, gli facesse anche carico, ove alla detta comunicazione non avesse proceduto entro trenta giorni dalla richiesta, la riduzione dei punti-patente.
La vigente normativa di cui alla L 286/06, sopravvenuta a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 27/2005), dopo aver eliminato, al citato quarto periodo del secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S., la previsione della riduzione dei punti-patente in danno del proprietario del veicolo, ma riaffermato a carico dello stesso l'onere della comunicazione dei dati del conducente, stabilendo il termine dei sessanta giorni dalla notificazione del verbale, ha, poi, anche ribadito, nella modificazione del sesto periodo, l'illiceità di per se stessa dell'omessa comunicazione, sanzionandola autonomamente con il pagamento d'una somma da Euro 250,00 a Euro 1.000,00.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente evidenziato che, in tema di violazioni al codice della strada, l'ipotesi d'illecito amministrativo previsto dal disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, - ed il concetto vale anche per il sopravvenuto L. n. 286 del 2006, art. 164 - va intesa nel senso che il legislatore ha ritenuto di sanzionare l'omissione della collaborazione che il cittadino - ed, in particolare, il proprietario del veicolo in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell'immissione dello stesso nella circolazione - deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l'espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del CdS può assumere rilevanza non solo amministrativa ma anche penale.
Interpretazione che trova conferma alla lettura della richiamata sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, nella quale non va, infatti, confusa la valutazione della parte del secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S. - come modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 a sua volta modificato dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 214 - dichiarata incostituzionale, che era quella in cui veniva comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale, con la valutazione d'altra parte della stessa norma, che è quella rilevante nel presente giudizio, non solo non dichiarata incostituzionale, ma la legittimità della cui applicazione è stata, anzi, espressamente affermata dal giudice delle leggi che, a conclusione della motivazione, si è testualmente espresso nel senso che: "L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio - che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti - in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente".
Tale asserzione, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa; il principio è, comunque, riaffermato, come si è già sottolineato, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, art. 164.
Nelle quali disposizioni il fatto sanzionato si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine d'adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta; il comportamento preso in considerazione nella fattispecie descritta e regolata tanto dal comma 2 dell'art. 126 bis C.d.S. quanto dalla L. n. 286 del 2006, art. 164 si sostanzia, infatti, nell'omettere, id est nel non fare, ovvero nel protrarre indebitamente oltre il termine prescritto, la comunicazione dei dati identificativi del conducente; comunicazione che è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo, poiché le richiamate norme pongono termini specifici per l'adempimento dell'obbligo imposto (rispettivamente, trenta giorni dalla richiesta e sessanta giorni dalla notificazione del verbale), tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati, nel momento in cui si è esaurito il lasso di tempo consentito per l'adempimento e quindi ha avuto luogo l'omissione, gli effetti necessari e sufficienti per la consumazione. È, inoltre, illecito di pericolo e non di danno, non essendo necessario che lo svolgimento dell'attività amministrativa e/o giudiziaria consequenziali all'accertamento dell'illecito presupposto abbiano subito un danno effettivo dall'omissione o dal ritardo della comunicazione.
Ne deriva che la sussistenza dell'elemento soggettivo - dolo od anche solo semplice colpa nell'omettere la comunicazione - è elemento costitutivo della fattispecie che va accertato ed apprezzato esclusivamente con riferimento al momento del suo perfezionarsi con l'inutile scadenza del termine prescritto per il compimento dell'attività dovuta, al momento consumativo, dunque, e non successivamente, onde restano irrilevanti i fatti sopravvenuti in qualsiasi modo ad esso connessi.
Per tali caratteristiche dell'illecito in discussione, al proprietario del veicolo tenuto a fare la comunicazione dei dati del conducente, come non è riconoscibile alcun potere dispositivo delle informazioni in suo possesso, così neppure gli si può riconoscere alcuna facoltà d'indagare sulla vicenda nella quale sia stato ravvisato dagli agenti accertatori l'illecito presupposto e di tenere comportamenti consequenziali assuntivamente giustificati dal raggiunto convincimento in ordine all'assunta illegittimità della contestazione del detto illecito presupposto e/o del procedimento sanzionatorio in ordine allo stesso.
Ond'è che sulla configurabilità dell'illecito da omessa comunicazione obbligatoria dei dati identificativi del conducente non possono influire non solo le cause d'estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria, ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione stessa di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis, rimanendo estraneo alla fattispecie in esame, per la netta distinzione tra illecito ex secondo comma dell'art. 126 bis C.d.S., o L. n. 286 del 2006, ex art. 164 ed illecito presupposto, il principio stabilito dall'art. 2 c.p.;
l'illecito in discussione si è, infatti, autonomamente già consumato e tra questo e quello presupposto non v'è alcuna connessione che possa comportare l'estensione all'uno delle cause d'estinzione o di non punibilità dell'altro.
Ne consegue, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che, ai fini dell'accertamento e della punibilità dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente, è del tutto ininfluente la pendenza del giudizio in ordine alla legittimità dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto e/o del procedimento d'irrogazione delle relative sanzioni, amministrative e, se del caso, anche penali
; del pari è del tutto estranea al thema disputandum l'applicabilità dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, primo e secondo periodo, che attiene solo alla condizione ed al termine d'operatività del procedimento d'applicazione della riduzione dei punti-patente a carico del responsabile della violazione costituente l'illecito presupposto e non anche all'illecito d'omessa comunicazione dei dati identificativi del detto responsabile. Il giudice a quo ha, dunque, correttamente disatteso la giustificazione dell'omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dedotta dall'opponente, il cui ricorso in questa sede va, pertanto, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE

Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007.
 
5759565
5759565 Inviato: 22 Set 2008 18:54
 

pontiggia ha scritto:
Vi ringraz per la vostra attenta analisi dal punto di vista giuridico e legale...in conclusione:
dalla notifica di sentenza del ricorso (respinto), entro al max 30+150 gg riceverò l'eventuale notificazione di sanzione per la amncata comunicazione dei dati del concudente?
No, la dovresti ricevere a giorni.......non conoscendo le date precise forse sei fortunato perchè è scaduto il termine per la notifica.

icon_arrow.gif alman grazie icon_wink.gif
 
5759586
5759586 Inviato: 22 Set 2008 18:56
 

Grifo ha scritto:

icon_arrow.gif alman grazie icon_wink.gif


Le promesse vanno mantenute icon_wink.gif .
 
5806323
5806323 Inviato: 26 Set 2008 15:27
 

Scusate sono rimasto assente per un pò...
GRAZIE a tutti della collaborazione e la precisione nel riportare i riferimenti.
 
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