Grifo ha scritto:
Perdonami alman ma la sanzioni accessorie hanno una derivazione dal diritto penale, all'art. 20 del C.P.trovi - Pene principali e accessorie-
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna;
quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
Pertanto sanzione conseguente è sanzione accessoria.
Attenzione a non fare confusione.
Innanzitutto si parla (sia nell'art. 20 della 689/81 che nell'art. 20 C.P.) di sentenza di condanna.
Il verbale di per se non costituisce sentenza né tantomeno lo è la pronuncia del Prefetto (ordinanza-ingiunzione).
La sentenza viene emessa in primo grado dal G.d.P.
Quanto previsto dall'art. 20 C.P. è già riportato nel C.d.S. ma è da intendere in maniera diversa da come l'hai interpretato.
Art. 210
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
Concetto ribadito anche al G.d.P.
Art. 204 bis
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
E qui torniamo sul discorso sanzione accessoria.
Come vedi nel 204 bis il legislatore ha fatto una vera e propria distinzione tra sanzione accessoria e decurtazione punti.
Se la decurtazione punti fosse sanzione accessoria che motivo ci sarebbe stato di ripeterla? Nessuno.
Ergo, visto anche che non trattasi di Titolo VI, non si può definire sanzione accessoria.
C'è però da fare una precisazione.
Volgarmente vengono definite sanzioni accessorie tutte quelle correlate alla sanzione principale.
Ma qui va fatta una distinzione.
La sanzione principale del C.d.S. è di natura pecuniaria.
Le sanzioni previste dal Titolo VI non sono di tipo pecuniario ma sono sempre e comunque sanzioni amministrative.
Art. 210/2°
Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
Negli articoli successivi sono indicate le sanzioni amministrative acessorie sulla patente di guida (Art. 216 ritiro, Art. 218 sospensione e Art. 219 revoca) ma non è indicata la decurtazione punti.
La decurtazione può definirsi una sanzione accessoria ma non una sanzione amministrativa accessoria.
Effettivamente nel mio precedente post non mi ero spiegato correttamente .
Citazione:
Re: Ricorso respinto:decurtazione punti o sanzione?
di pontiia il ieri, 17:16
Non sono certo ci sia scritto Articolo L689/81... è scritto in corsivo malamente e si capisce poco.
Provo a ricostruire la vicenda:
10/10/2007 - Un autovelox mi fotografa
17/12/2007 - Ricevo notifica del verbale: 160euro (20Kmh sopra il limite) + 5 punti della patente.
05/01/2008 - Presento ricorso (richiedendo la sospensione della pena accessoria) e NON dichiaro conducente.
02/2008 - Ricevo comunicazione di udienza, in cui c'è scritto quanto sopra (sospensione RESPINTA...)"Il GdP ...RIGETTA l'istanza di sospensione provvisoria dell'esecuzione non sussistendo i presupposti di cui all'art. L689/81"
09/2008 - Uudienza con il GdP: ricorso RESPINTO
Ora mi hanno detto che riceverò per posta la notifica della sentenza.
Nel mentre sono andato dai vigili per comunicare i dati del conducente, ma mi hanno detto che ero fuori tempo limite (60gg dalla notifica del verbale), indipendentemente dal fatto che abbia fatto ricorso.
Citazione:
Vista così, a prescindere dalla sentenza da te citata, i termini comunque sono scaduti
Visto che i termini non erano sospesi direi di si .