Tuthmosi ha scritto:
Allora.......le sanzioni pecuniarie funzionano SEMPRE in termini di minimo edittale.
Tutte prevedono una sanzione minima ed una massima pari al quadruplo.
Hai SEMPRE 60 giorni per pagare il minimo o per fare ricorso nei modi previsti.
Se non paghi o non fai ricorso la sanzione raddoppia.
Questo per quanto concerne l'aspetto pecuniario.
Giusto ma, per ulteriore precisazione, questo principio vale solo se espressamente previsto dalla legge.
Il C.d.S., all'art. 202 che ho postato, fa espresso richiamo al minimo edittale.
Nei casi in cui questo non sia previsto vale il principio dell'art. 16 Legge 689/81 che prevede come pagamento in misura ridotta il doppio del minimo o 1/3 del massimo a seconda di quale più vantaggioso per l'utente.
Tuthmosi ha scritto:
Poi devi dichiarare entro il termine indicato, 60 o 30 giorni dipende dai comandi di polizia, chi guidava.
I giorni sono 60 e non sono a discrezione del Comando ma sono espressamente stabiliti dall'art. 126 bis C.d.S.
2. omissis La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. omissis