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Tempi di notifica per verbale autovelox
5356990
5356990 Inviato: 11 Ago 2008 16:25
Oggetto: Tempi di notifica per verbale autovelox
 

Ho ricevuto in data 06.08.2008, un verbale per autovelox preso il 28.06.2007 ed accertato il 01.08.2007. La moto era a noleggio, e la società da me interpellata mi ha informato che ha ricevuto il sopra citato verbale nel mese di ottobre del 2007, ed ha regolarmente inviato al comando dei vigili, i miei dati (utilizzatore), per la rinotifica, nel mese di Novembre 2007. Il comando dei vigili da me interpellato mi ha informato che i termini non sono scaduti perchè la pratica è stata lavorata per la seconda notifica, ad aprile 2008 (dicendo che per legge dal 01.01.2008 hanno 2 anni di tempo per inviare la richiesta, cosa che addirittura fino al 31.12.2007, c'erano 5 anni di tempo). Questo comportamento è regolalare? Secondo me i tempi per la notifia fatta a me sono fuori termine, in quanto:
- 150 giorni per la prima notifica;
- 60 giorni per l'invio, da parte della società di noleggio, dei miei dati (utilizzatore);
- 150 giorni per la seconda notifica.
Il tutto per un totale di 360 giorni. Credo che sia fuori termine in quanto dal 01.08.2007 (data dell'accertamento dell'infrazione) ed il 06.08.2008, sono passati circa 371 giorni.
Attendo gentilmente una risposta per valutare, per altro, se fare ricorso ed a chi conviene farlo nel mio caso, se al Prefetto o al Giudice di pace? Con quali tempi? Grazie!
 
5357581
5357581 Inviato: 11 Ago 2008 18:04
 

Secondo me non c'è dubbio che la notifica è ben oltre i termini, però non devi fare la somma dei tempi, devi considerare le notifiche singolarmente.

A prescindere dalla questione dell'accertamento un mese dopo l'infrazione (io lo trovo inaccettabile, ma nel tuo caso non mi sembra influente, anche se non hai scritto tutte le date esatte), quello che a mio parere non ha alcuna possibile giustificazione è il fatto che loro, messi a conoscenza dell'identità dell'effettivo responsabile a novembre 2007 (anche qui manca la data precisa), facciano la seconda notifica il 06/08/2008... non ha importanza quando la pubblica amministrazione "decide" di lavorare la pratica, la data di riferimento è quella in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di identificare il responsabile della violazione.

Lo dice chiaramente l'art. 201 del Codice della Strada, comma 1:
[...] Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione [...]

Ma c'è anche l'art. 386 del Regolamento di Attuazione del CdS, comma 1:
Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

Inoltre, la formulazione originale dell'art. 201 del CdS si limitava a prevedere che il termine di 150 giorni partisse da quando il responsabile veniva identificato e la Corte Costituzionale, nella sentenza 198/1996 ha sancito l'incostituzionalità di quella formulazione (per questo si è pervenuti alla formulazione attuale), in quanto:
ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la pubblica amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.
Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della pubblica amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.
Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.


Il termine di 150 giorni era già stato definito come il "termine massimo tollerabile" dalla Corte Costituzionale stessa, nella sentenza 255/1994 (quella che aveva dichiarato legittimo il termine di 150 giorni per la notifica delle violazioni).


Un po' di letture interessanti e utili:
Art. 201 del Codice della Strada
Art. 386 del Regolamento di Attuazione del CdS
Corte Costituzionale, sentenza n. 198 del 1996
Corte Costituzionale, sentenza n. 255 del 1994
 
5358232
5358232 Inviato: 11 Ago 2008 19:45
Oggetto: Termini di notifica verbale autovelox
 

Il tutto è molto chiaro. Grazie di cuore e complimenti per la precisione e preparazione.
 
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