in realtà portatarga non lo trovi praticamente mai all'interno del codice, del regolamento o delle appendici. l'alloggiamento è cosa diversa.
oltre a ciò ad essere pignoli il regolamento dice
"Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato"
essendoci un "ed" (e non una o come subito dopo per il telaio) a voler essere pignoli non basta considerare solo l'appendice V, la quale elenca una serie di caratteristiche costruttive e funzionali a vari fini, non solo per l'art 78, tra le quali un decreto del Ministero dovrebbe individuare quelle che comportano visita e prova, in mancanza della quale si applica il 78.
ora sto decreto non esiste, se non sbaglio esistono solo alcuni decreti per casi particolari tipo il gpl/metano, per cui a rigore la norma sarebbe inapplicabile perchè chi l'applica non può arbitrariamente sostituirsi al ministero decidendo che tutte le modifiche riguardanti caratteristiche dell'appendice V comportino la visita e prova..
vi rimando a questa discussione di alcuni agenti di polizia locale, di cui estraggo un passaggio:
Citazione:
Se prendiamo per buono che ogni variazione all'appendice V del regolamento comporta aggiornamento della carta di circolazione allora bisognerebbe aggiornare la carta di circolazione ogni volta che il meccanico pone mano alla nostra auto. Ecco perchè era giusto che il Ministero dei trasporti con suo decreto precisasse quali tra le modifiche indicate nell'appendice V del regolamento comporta aggiornamento. Non è questione di lasciar perdere, ma di applicare le norme in modo corretto, almeno questo è il mio pensiero che non impone ad alcuno, se non condiviso, di procedere come meglio crede. In caso di ricorso all'articolo 78 presso i Giudici di Pace l'esperienza mi insegna che sono stati tutti accolti.
tratto da: Link a pagina di Associazionepolizialocalebg.it
in ogni caso l'art. 78 non è applicabile al portatarga tout court, ma all'alloggiamento targa, secondo me, perchè di quello parla l'appendice V, e son due cose totalmente diverse.
come segnalato un'applicazione completa dell'appendice V (e non solo al portatarga, o meglio all'alloggiamento targa) porterebbe a dei risultati quantomeno paradossali. per es. sarebbero da art. 78 anche bauletti e valige laterali fisse, che modificano carrozzeria, dimensioni sbalzi del veicolo e spesso comportano lo spostamento delle frecce posteriori.
anche uno scarico a passaggio alto, in luogo di un originale a passaggio basso, pur se omologato, comporterebbe il 78 (posizione scarico)