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Dubbio Art. 142 codice della strada
4757837
4757837 Inviato: 12 Giu 2008 21:14
Oggetto: Dubbio Art. 142 codice della strada
 

Stavo leggendo un vecchio post in cui neeko72 riporta la CIRCOLARE MINISTERIALE sul decreto legge sulla sicurezza stradale:

"4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
La modifica dell’art.142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell'alt. 3
del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi
di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno
essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di
trasmettere il testo al più presto.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali
in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata
sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di
installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia,

le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai
dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di
rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile,
dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA"
ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi
dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da
consentirne la tempestiva awistabilità da parte degli utenti in transito e la
tutela degli operatori di polizia."


Ho alcuni dubbi sulla parte che ho messo in rosso.

Infatti l'art 141 del codice della strada, al punto 6-bis recita solo ed esclusivamente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."

Mancando quindi tutta la parte della circolare ministeriale che ho segnato in rosso.

Ora mi chiedo: quel "in corso di approvazione" che ho sottolineato in grassetto è stato effettivamente approvato; oppure è stato abrogato?
Quindi questi famosi "dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400" sono o non sono più necessari in caso di velox mobile?
 
4762377
4762377 Inviato: 13 Giu 2008 10:22
 

Non è necessario che ci siano segnalazioni luminose: la rilevazione della velocità può essere segnalata con cartelli fissi, o con cartelli mobili, o con dispositivi luminosi.
 
4763353
4763353 Inviato: 13 Giu 2008 11:17
 

quel che non capisco è che i cartelli di rilevazione della velocità sono posizionati ovunque, pure all'inizio della via dove abito, che è strada di campagna di 2 km, dove mai nessuno ha rilevato la velocità, e questo non lo ritengo tanto giusto

poi, mi è capitato spesso di beccare sulla SS10 (Torino-Pino-Chieri) una punto bianca, con lampeggiante blu mobile, spento e autovelox sul sedile posteriore, inboscata dentro parcheggi privati o vialetti di accesso di abitazioni adiacenti alla statale

è vero che noi spesso infrangiamo il CdS però alla fine andare a dimostrare che la rilevazione della velocità non è avvenuta secondo le regole quando magari viene contestata 4 mesi dopo è impossibile, poi si può discutere se queste imboscate siano utili o no, forse si, se so di poter essere controllato in ogni momento allora rispetto i limiti sempre, adesso spero che il buon senso faccia si che non si rilevino le velocità nei tratti con limite dei 30, sarebbe un'ecatombe di patenti

Ultima modifica di 1motonera il 13 Giu 2008 11:25, modificato 1 volta in totale
 
4763490
4763490 Inviato: 13 Giu 2008 11:24
 

Ma alla fin della fiera questa condizione:

"le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai
dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di
rilevamento della velocità e che"

è valida o no?
 
4763527
4763527 Inviato: 13 Giu 2008 11:26
 

non so se sia valida, ma non è applicata assolutamente
 
4765607
4765607 Inviato: 13 Giu 2008 13:21
 

Se ne è parlato a lungo, cerca bene.
comunque, io ho fatto ricorso al Prefetto sulla base della Circolare ma ho appreso da iscritti al forum che il Decreto è diverso.
P.S. Il mio ricorso dovrebbe essere stato esaminato il 2 c.m..
Vi terrò informati sull'esito.
 
4770199
4770199 Inviato: 13 Giu 2008 19:09
Oggetto: Re: Dubbio Art. 142 codice della strada
 

Erikuccia ha scritto:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno."



Decreto Ministro dei Trasporti e dell'Interno
 
4960919
4960919 Inviato: 1 Lug 2008 11:34
 

Citazione:
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


Parte di testo scaricato dalla Gazzetta ufficiale (link di almandithule ).

La domanda è, qualora la pattuglia, e non un dispositivo fisso, non sia segnalata in nessun modo, come posso fare a dimostrarlo? Possono sempre dire di aver avuto i dispositivi di segnalazione luminosi dell'autovettura accesi anche se così non è... Non abbiamo nessun modo per dimostrare il contrario, o sbaglio? Se il mio ragionamento è corretto significa che a livello pratico non esiste alcun modo per fare ricorso ad una multa presa da una pattuglia, o no? Il classico esempio della pattuglia nascosta dietro al cespuglio, dopo il curvone, infossata in una buca e ulteriormente occultata da dispositivi stealth provenienti dalla Nasa, che secondo quanto letto è diventato illegale, continuerà a verificarsi..?
 
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