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multa senza documenti
4464799
4464799 Inviato: 15 Mag 2008 19:28
Oggetto: multa senza documenti
 

ciao l'altro giorno ho preso 4 multe per non avere dietro l'assicurazione , carta d'identità,patente, libretto , tutte da 22€ ciascuna ...oggi mi sono arrivate le copie multe anche per posta ma adesso sono 27€ quale bollettino devo pagare , quello da 22 o 27 ? in quei 5€ sono comprese le spese di spedizione delle copie delle multe.
 
4464961
4464961 Inviato: 15 Mag 2008 19:37
 

*****canc***** eh beh, è il loro mestiere però.... icon_asd.gif ...comunque se la multa è da 22€ devi pagare 22...

[nota del mod cicco88: non mi sembra quello il modo di esprimersi....]
 
4467384
4467384 Inviato: 15 Mag 2008 22:44
 

Keko ha scritto:
se la multa è da 22€ devi pagare 22...

Se le avesse pagate prima della notifica a casa si', adesso deve pagare anche (appunto) le spese di notifica.
 
4467679
4467679 Inviato: 15 Mag 2008 23:24
 

Ma i verbali non ti sono stati consegnati all'atto della contestazione?
 
4467982
4467982 Inviato: 16 Mag 2008 6:20
 

Grifo ha scritto:
Ma i verbali non ti sono stati consegnati all'atto della contestazione?


In effetti se te le multe te le avevano "consegnate" a mano non dovevano spedirtele...
 
4469494
4469494 Inviato: 16 Mag 2008 10:30
 

In effetti non avevo letto "l'altro giorno"...
pensavo che le sanzioni risalissero a tempo addietro e che non le avesse pagate in attesa della notifica.
Anche perche' e' la prima volta che sento di notifiche che arrivano dopo pochi giorni dall'infrazione.
 
4474579
4474579 Inviato: 16 Mag 2008 17:59
 

La procedura della seconda notifica è corretta nel caso in cui il responsabile sia minorenne o se il veicolo non è intestato al guidatore.

In caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, ancorché immediatamente contestate, la notifica deve essere effettuata a uno degli esercenti la patria potestà o a chi è tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore. Se questa ipotesi corrisponde al caso in esame, la somma dovuta sarà di 27€ vista anche l'impossibilità di assoggettamento alla sanzione amministrativa dei minorenni.

Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro.
Il pagamento avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.

E' errata se chi commette l'infrazione è maggirenne e se il veicolo è intestato a lui icon_wink.gif
 
4475916
4475916 Inviato: 16 Mag 2008 19:56
 

Più che altro ricordati di portare i documenti in visione, entro il termpo stabilito, ad un Comando di Polizia altrimenti ti verrà applicato l'art. 180/8° (370€ di sanzione).
 
4478128
4478128 Inviato: 16 Mag 2008 23:11
 

Grifo ha scritto:

In caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni

eusa_doh.gif E' vero... e' minorenne... mi dimentico sempre questa condizione che ho abbandonato (ahime') 30 anni fa... icon_mrgreen.gif
 
4478181
4478181 Inviato: 16 Mag 2008 23:27
 

Ora sarebbe interessante sapere perchè gli hanno applicato l'art. 180 C.1° se era alla guida di un ciclomotore.
 
4478310
4478310 Inviato: 17 Mag 2008 0:11
 

Grifo ha scritto:
Ora sarebbe interessante sapere perchè gli hanno applicato l'art. 180 C.1° se era alla guida di un ciclomotore.


Art.180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

l'articolo applicato è esatto
mato92 sorry doppio_lamp.gif
 
4480447
4480447 Inviato: 17 Mag 2008 13:01
 

Si l'articolo è esatto ma, secondo me, visto che era alla guida di un ciclomotore, sarebbe stato più pertinente applicare il C.6°.

"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento."
 
4481246
4481246 Inviato: 17 Mag 2008 14:13
 

Grifo ha scritto:
Si l'articolo è esatto ma, secondo me, visto che era alla guida di un ciclomotore, sarebbe stato più pertinente applicare il C.6°.

"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento."


icon_arrow.gif infatti nel C.1° si parla di documento di autorizzazione alla guida corrispondente alla categoria del veicolo

icon_arrow.gif il C.6° è una ulteriore precisazione
 
4481456
4481456 Inviato: 17 Mag 2008 14:35
 

In diritto non si usa l'ulteriore precisazione, ( a meno che il legislatore non abbia tempo da perdere icon_asd.gif ) ma si parla di norma generale che in questo caso è rappresentata dal 1° C. che parla genericamente dei conducenti di veicoli a motore e di norma specifica che in questo caso è il 6° C. che specifica il conducente del ciclomotore
La norma generale viene sempre derogata dalla norma specifica.

Ora quello che mi domandavo è se esistono circolari o successive norme che derogano o integrano il 6° C.
 
4483140
4483140 Inviato: 17 Mag 2008 18:41
 

ok , quindi devo pagare i 27€ ? ca**o icon_asd.gif icon_asd.gif comunque è :180cc. 1,6e 7
 
4483263
4483263 Inviato: 17 Mag 2008 18:56
 

Che devi pagare 27 €, se sei minorenne, è pacifico,
Il nodo è che non sò se hanno sbagliato ad applicarti il 1° C. o no.
 
4504012
4504012 Inviato: 19 Mag 2008 19:57
 

Ma lui ha scritto che non aveva nemmeno il certificato di assicurazione, mi pare, quindi forse è corretto (è pur vero che lui ha scritto anche patente, ma forse intendeva patentino... o no? eusa_think.gif):

- comma 1
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
[omissis]
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

- comma 6
Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
 
4507557
4507557 Inviato: 20 Mag 2008 8:37
 

icon_arrow.gif Lance
Dovrebbe essere corretto, ma, se fosse come dici tu, quale sarebbe l'ambito di applicazione del C.6°? Non avrebbe motivo di esistere visto che il C.1° comprende tutta la categoria dei veicoli a motore ed è più esaustivo.
Ora, dato che il legislatore l'ha lasciato, secondo me, nel caso di guida di ciclomotori va applicato esclusivamente il C.6° e non congiuntamente al C.1° (sempre per il principio che la norma generale viene derogata dalla norma speciale).
Nel caso in cui la mia interpretazione fosse corretta, presentando un eventuale ricorso, se ti va male risparmi 27 €, ma se ti va bene il giudice potrebbe annullare totalmente il verbale per errore sostanziale. icon_wink.gif
 
4509504
4509504 Inviato: 20 Mag 2008 12:11
 

Sì, capisco il principio, ma non mi è ben chiaro come applicarlo in un caso come questo.
Il comma 1 dice che i conducenti dei veicoli a motore, fra i quali sono compresi i ciclomotori, devono avere con sé: libretto (a) – patente (b) o foglio rosa + documento (c) – assicurazione (d).
Il comma 6 dice che i conducenti dei ciclomotori devono avere con sé: libretto – patentino (ove previsto) – documento.
Io, che non sono affatto un tecnico, interpreto la cosa pensando che il legislatore abbia inteso introdurre una norma speciale per i ciclomotori, diversa dal comma 1, per i punti in cui questo non sarebbe stato applicabile ai ciclomotori, perché diversi sono i documenti relativi ad essi (certificato di circolazione, invece di carta di circolazione e certificato di idoneità alla guida, invece di patente o autorizzazione per l'esercitazione alla guida), lasciando tuttavia valido il comma 1, anche per i ciclomotori, per quanto può essere ad essi applicato (cioè la lettera d: certificato di assicurazione).
Naturalmente, comprendo la tua interpretazione (il comma 6 deroga dal comma 1 e quindi il comma 1 non è applicabile, in toto, ai ciclomotori), non so se sia corretta dal punto di vista tecnico... ma, se è così, personalmente credo che sarebbe da considerare un marchiano errore da parte del legislatore, che non avrebbe previsto, per chi conduce un ciclomotore, l'obbligo di circolare avendo con sé il certificato di assicurazione. icon_eek.gif
 
4511004
4511004 Inviato: 20 Mag 2008 14:12
 

Vanno bene sia il comma 1 che il comma 6, il legislatore non ha commesso errori.

Il comma 1 prescrive la norma generale alla quale si devono attentere tutti i conducenti di veicoli a motore (vedasi art. 47 C.d.S. che ricomprende anche i ciclomotori nella classificazione).

Il comma 1 vale tuttora anche per i ciclomotori per tre semplici motivi:

1) La lettera a) prescrive l'obbligo della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica (ovvero il vecchio librettino) che a tutt'oggi è valido per la circolazione dei ciclomotori muniti del vecchio contrassegno.

2) Le lettere b) e c) prevedono l'obbligo della patente o del foglio rosa accompagnato da un documento. Ricordiamoci infatti che non è possibile avere sia la patente che il CIG e che il foglio rosa consente la conduzione di ciclomotori.

3) La lettera d) prescrive l'obbligo dell'assicurazione (e su questo mi pare non ci sia nulla da aggiungere).

Per i ciclomotori muniti del nuovo targhino il legislatore ha voluto inserire la prescrizione nel comma 6 (senza modificare il comma 1) in quanto in luogo della patente bisogna avere il certificato di idoneità alla guida (CIG) e bisogna essere muniti del certificato di circolazione (cosa ben diversa dalla carta di circolazione e dal certificato di idoneità tecnica).

I due commi non sono quindi assolutamente uguali perchè parlano di documenti diversi e ben distinti tra loro.

L'applicazione dell'uno o dell'altro comma è subordinata quindi al tipo di targhino usato (5 o 6 caratteri) e dal titolo di guida in possesso del conducente.
 
4514237
4514237 Inviato: 20 Mag 2008 17:49
 

almandithule ha scritto:

I due commi non sono quindi assolutamente uguali perchè parlano di documenti diversi e ben distinti tra loro.

L'applicazione dell'uno o dell'altro comma è subordinata quindi al tipo di targhino usato (5 o 6 caratteri) e dal titolo di guida in possesso del conducente.

Perciò non possono essere usati contemporaneamente?
 
4515869
4515869 Inviato: 20 Mag 2008 19:29
 

oggi sono andato a pagare , erano da 27€ e 1 me l'hanno annullata.
 
4516030
4516030 Inviato: 20 Mag 2008 19:39
 

Grifo ha scritto:

Perciò non possono essere usati contemporaneamente?


Cosa intendi per contemporaneamente?

Se intendevi ad esempio art. 180/1°-6-7° allora è sbagliato.

Se intendi 180/1°-7° e/o 180/6°-7° allora è giusto.
 
4516369
4516369 Inviato: 20 Mag 2008 20:01
 

Perfetto 0509_doppio_ok.gif grazie almandithule era come supponevo.
Nel caso in questione a mato hanno applicato contemporaneamente 1,6,7.
mato92 ha scritto:
ok , quindi devo pagare i 27€ ? ca**o icon_asd.gif icon_asd.gif comunque è :180cc?. 1,6e 7
che secondo me era sbagliato.
Grazie per avermi tolto il dubbio. icon_wink.gif
Confermato anche dalla rinotifica del verbale effettuata a mato.
 
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