Lance ha scritto:
A me pare che questa sia solo la tesi sostenuta in giudizio dall'Avvocatura di Stato ("
ad avviso del deducente"), sulla quale la Corte Costituzionale mi sembra che non si sia neppure espressa, avendo dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale perché "
l’ordinanza di rimessione omette totalmente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo (e, in particolare, le ragioni sulle quali si fonda l’opposizione alla sanzione amministrativa), in tal modo impedendo ogni valutazione della rilevanza della questione sollevata".
Corte Costituzionale, ordinanza n. 210, 6 luglio 2004
A prescindere dai tecnicismi giuridici, dei quali capisco molto poco, personalmente sono d'accordo sul fatto che la prova fotografica possa non essere determinante in un caso del genere di quello che ha dato origine a quel giudizio di legittimità (cioè un telelaser, ovviamente presidiato)... però io non ho capito, in questo caso, né di che tipo di apparecchiatura stiamo parlando (autovelox o telelaser) né, nel caso si tratti di un autovelox, se fosse o meno presidiato.
Nel caso di specie iRaffa parla di autovelox quindi di apparecchiatura comunque dotata di fotocamera.
Da quanto deduco la contestazione è avvenuta in differita.
In merito alla sentenza è vero che la parte che ho citato è la deduzione dell'Avvocatura dello Stato ma è anche vero che la difesa si è basata su chiari riferimenti normativi (art. 142/6° C.d.S., art. 13 Legge 689/81 e art. 2700 C.C.).
Il G.d.P. ha sollevato invece la questione di legittimità senza però motivare nulla (cosa che non avrebbe comunque potuto fare perchè non vi sono riferimenti normativi) e basandosi quindi solo su un eventuale pregiudizio di disparità di trattamento.
La sentenza cita infatti: che l’ordinanza di rimessione omette totalmente di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo (e, in particolare, le ragioni sulle quali si fonda l’opposizione alla sanzione amministrativa), in tal modo impedendo ogni valutazione della rilevanza della questione sollevata, e ciò anche con riferimento all’applicabilità al caso di specie del censurato art. 142, comma 6.
In sostanza, non avendo il G.d.P. dimostrato alcun tipo di disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa avendo erroneamente individuato la fonte di prova (credendo fosse la foto mentre invece è palesemente disposto dall'art. 142/6° che sia la risultanza dell'apparecchiatura omologata), la Corte Costituzionale ha rigettato l'opposizione per manifesta inammissibilità.