Giusto due precisazioni:
Citazione:
Nel caso in cui avverso il verbale di contestazione sia stato proposto ricorso al Prefetto e questi abbia rigettato l'istanza di annullamento, il provvedimento del Prefetto è opponibile nei casi in cui:
tale provvedimento sia stato emesso oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso
Questo è sbagliato (al punto 2.1 è invece corretta la dicitura) in quanto il termine assegnato al Prefetto è di 120 giorni.
A questi vanno aggiunti i 60 giorni che l'organo accertatore ha per spedire le controdeduzioni e gli eventuali 30 giorni assegnati al Prefetto, se il ricorso è presentato direttamente a lui, anzichè all'ente che ha accertato la violazione.
Quindi in totale sono 180 o 210 giorni a cui vanno aggiunti i 150 giorni per la notifica.
Citazione:
La mancata accettazione del verbale da parte del contravventore, al momento della infrazione, non equivale a notifica a “mani proprie” ed impone la successiva notifica al trasgressore in ogni caso. Non è quindi applicabile per analogia l’art. 138, punto 2, del codice di procedura civile, che considera il rifiuto di ricevere il verbale dell’infrazione rilevata, come notifica a mani proprie.
Anche questo non è corretto perchè l'agente di Polizia svolge funzioni di Ufficiale Giudiziario.
Art. 138 C.P.C. (Notificazione in mani proprie)
L'ufficiale giudiziario puo' sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 357 C.P. (Nozione del pubblico ufficiale)
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Oltremodo il richiamo all'art. 138 C.P.C. è sancito anche dal C.d.S.
Art. 201
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.