Citazione:
La scrittura privata, proprio perché privata, resta un atto tra me e l'acquirente.
In caso di problemi ho diritto di rivalsa nei suoi confronti (su questo non ci piove) ma chi ne paga le conseguenze immediate sono io. Pago e poi dovrò fare causa a Dimitri (sempre se riesco a trovarlo).
La scrittura privata ha valore di legge, individua venditore e cliente, l’oggetto della compravendita e la volontà delle parti. Mi pare ci siano tutti gli elementi essenziali di un contratto! Nel nostro caso, il contratto serve proprio, in caso di problemi, per dimostrare che il venditore ha agito con tutta la diligenza richiesta dalla situazione in esame ed ad individuare eventuali responsabilità.
Citazione:
Stando al tuo ragionamento "Con la radiazione del veicolo lo stesso cessa di essere un bene mobile registrato. Da automobile diventa "pezzo di ferro", colui che ha radiato per successiva esportazione un motocilo/auto un po' scassato/a togliendo le targhe e poi l'ha abbandonato/a su un'area ad uso pubblico, è esente da qualsiasi responsabilità.
Le responsabilità cadono sul proprietario del bene che nel nostro caso non coincide con l’ultimo intestatario al PRA come può essere facilmente dimostrato dal contratto sottoscritto. Se io acquisto un bancale di sacchi di letame e lo spargo sulla piazza principale del paese, secondo te il responsabile di tale gesto sarebbe il venditore o l’acquirente?
Citazione:
Ciò significa - stando sempre al tuo ragionamento - che, ad esempio, i costi di rottamazione del veicolo rinvenuto dorebbero ricadere sulla collettività.
Mai detto…
Citazione:
Mi permetto di farti osservare che non è così. O è così solo in determinate ipotesi.
Occorre far riferimento al Decreto Legislativo 149 del 23 febbraio 2006. Chi vuole potrà documentarsi su Internet.
Ci credo! Anche se non capisco cosa centrano i veicoli fuori uso, stiamo parlando di esportazione di veicoli in normali condizioni d'uso!
Citazione:
Infatti, in caso di rinvenimento del veicolo da parte delle forze di polizia, le medesime devono fare tutto ciò che è in loro potere per risalire all'identità del propriterio.
I metodi per farlo sono sostanzialmente due: visura sulla targa; visura sul numero di telaio.
Se non c'è la targa, si passa al numero di telaio.
Ok!
Citazione:
Dalla visura del n. di telaio risulta che il proprietario (io) ho radiato per successiva esportazione (cosa che poi non ho fatto).
Ed invece si, hai venduto il bene ad un soggetto straniero che ha dichiarato in forma scritta di esportare il bene. Non c’è scritto da nessuna parte che il bene deve essere accompagnato fuori dai confini nazionali dal precedente proprietario.
Citazione:
Nei manuali ad uso delle forze di polizia si legge a tal proposito: "Tale verbale dovrà essere notificato al proprietario, nei rari casi in cui esso sia identificabile, ad esempio attraverso il numero di telaio o altro elemento, anche documentale, rinvenuto in sede di ispezione vera e propria del veicolo stesso".
Bene.
Anzi, male.
A questo punto i vigili iniziano a compilare il papiro delle sanzioni previste alle quali si aggiungono le spese di prelievo, di custodia e del procedimento.
Se cosi fanno è tutto facilmente opponibile visto che la notifica viene fatta al soggetto sbagliato ovvero al precedente proprietario!
Citazione:
Ricordiamoci che:
A) L'esportazione all'estero di un veicolo privo di targhe è possibile qualora la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo provvede a comunicare, ai sensi dell'art. 103 del CdS, al competente ufficio del P.R.A., la cessazione della circolazione con la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione (non le targhe, comma 3, art. 11 legge 120/2010). In tal caso, l'Ufficio del PRA, ai sensi dell'art. 264 del Regolamento del Codice della strada (DPR 16.12.n. 495) dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.
Ok, niente di nuovo… Penso che tu sappia a che cosa si riferisca quell “avente diritto” che evidenzi in grassetto ma che centra poco su quanto stiamo discutendo…
Citazione:
Se l'intestatario non provvede ad esportare definitivamente, ne paga le conseguenze.
Continui a non considerare il fatto che un bene mobile non registrato non ha, per definizione, intestatario! Ha un proprietario che, nel caso in esame, e colui che ha acquistato il bene dall’ex intestatario.
Non mi risulta che in giurisprudenza ci sia nessuna sentenza contraria a questa interpretazione. Io è questo che chiedevo. Se avevi riferimenti a sentenze che in qualche modo supportassero la tua tesi che si basa su aspetti perlomeno singolari: consideri nullo un contratto scritto, consideri equivalenti il concetto di proprietà ed intestazione, consideri equivalenti un bene mobile registrato ed uno non registrato, etc…
Citazione:
Se io intestatario mi affido ad un tizio che poi con la sua bisarca non va davvero in Romania, ma abbandona il motociclo, ne pago le conseguenze.
Probabilmente avrai la rogna di dover spiegare quanto accaduto, così come quando si vende un veicolo e arriva una multa che non ci riguarda, dobbiamo spiegare all’autorità che si è sbagliata.
Citazione:
B) Solo il certificato di rottamazione libera il detentore da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa connessa alla circolazione del veicolo (la sosta costituisce circolazione).
Amen. Però non sempre è conveniente rottamare un veicolo per il solo fatto di non avere responsabilità. In molti casi è opportuno venderlo perché il suo valore è rilevante. In quel caso una radiazione per esportazione non ha rischi\responsabilità diverse da una vendita ad un residente in Italia. Purchè fatta con la dovuta attenzione.