Jack-o ha scritto:
Capisco cosa dici Vice ma non ho mai sentito di nessuno multato e soprattutto di quella cifra per ula luce di posizione; ora, non siamo ridicoli! ancora peggio chi gira senza specchi retrovisori e si prende solo 70 euro di multa. Spero che le fdo, e ne ho conferma, abbiano di meglio da fare che rompere le scatole per una luce di posizione che tra l'altro è bianca e non blu! abbiamo rapine, omicidi e casini vari e secondo te, fermano per farti il mazzo per la luce a led? pensa che la luce targa barracuda a 4 led è omologata e ti vengono a chiedere o dire qualcosa?? Io sono stato fermato in pieo centro a Genova, sceso dalla sopraelevata dove fanno dei culi pazzeschi se si superano i 60 all'ora e non mihanno detto nulla, ne per la targa inclinata ne per la luce targa a led, per le lampadine varie che avevo...poi scusa, da cosa lo deducono secondo te che le lampadine non sono omologate(parlo di quelle a led bianco ghiaccio), ti fanno aprire il faro? Dai ragazzi, un pò di serietà...sempre con rispetto parlando a tutti, sia ben inteso! Lamps belli
Caro jack-o, cerchiamo di essere un pochino più rispettosi riguardo alle idee degli altri:dare dei bambini, dei ridicoli a chi, cerca di consigliare per il meglio un utente che ha bisogno di delucidazioni, non mi sembra molto garbato.
Posso dirti che hai trovato sempre FdO "tranquille": se avessi trovato il Poliziotto, o chi per esso, molto rigido nell'applicazione del CdS, credo che saresti quì, magari nella sezione "Sicurezza e Prevenzione", a chiederci lumi per presentare un ricorso contro il verbale comminatoti.
Per tua informazione ti allego quanto riporta l'Art. 72 del Cds:
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Comma 13
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .
In questo caso se trovi un poliziotto meno tranquillo di quelli che hai trovato fino ad oggi.
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 .
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Per ultimo, ma non per questo meno importante, c'è anche il "capitolo" Assicurativo:in caso di incidente, se venisse accertato che in conseguenza della modifica effettuata, fossi tu la causa principale del "danno", credi che l'assicurazione ti coprirebbe?Per esperienza di posso dire una sola cosa: NO!
Potrebbero applicarti questo Articolo nel caso incontrassi un Poliziotto rigido al CdS...e credimi è successo......