dalcanaleluca ha scritto:
alexscard ha scritto:
allora lasciando stare che penso che abbiamo una manica di mascalzoni truffatori ignoranti al governo e che autovelox,telelaser e photored hanno proprio rotto il ca**o che non si può più andare via tranquilli per strada..
che ci vorrebbe un equilibrio tra sicurezza e libertà del cittadino, e che nulla di tutto cio' dovrebbe essere fatto assolutamente per fare cassa
però la mia domanda è un'altra..
il decreto dice ad esempio per superamente di limiti di oltre 60km/h da 500 a non so quanti schei.. ora in base a cosa ti arriva la multa da 500 o da 2000€? qualcuno sa rispondere?
il 90 % dei casi se è la prima infrazione del tipo è il minimo imponibile...
poi ci sono aggravanti per cui può aumentare (esempio se facevi i 200 in +)
Assolutamente non è così.
Il nostro ordinamento giuridico specifica che le sanzioni pecuniarie debbano avere un minimo e un massimo edittale per far si che in giudizio si applichi la pena giusta all'infrazione commessa.
Questo però quando c'è un giudizio (ovvero un giudice che emette una sentenza).
Altrimenti le sanzioni sono regolate dalla legge 689/81 che prevede come pagamento in misura ridotta l'applicazione del doppio del minimo o 1/3 del massimo secondo quale più favorevole all'utente.
In deroga a questi principi il C.d.S. (che è legge speciale, D. l.vo 285/92) applica una normativa specifica che prescrive come pagamento in misura ridotta il minimo edittale.
Qualora non sia pagato entro il termine fissato (60 giorni) la sanzione diventa la metà del massimo edittale (che non sempre coincide con il doppio del minimo).
Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore e' ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifi cazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Art. 203. Ricorso al prefetto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.