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ddl modifiche codice della strada del 03/08
2205472
2205472 Inviato: 3 Ago 2007 19:37
Oggetto: ddl modifiche codice della strada del 03/08
 



pubblichiamo in seguito il DDL con data odierna (03/08) emanato dal Consiglio dei Ministri. a seguire un piccolo riassunto delle più importanti modifiche

IN VIGORE DAL 4 AGOSTO 2007


Pubblichiamo il testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm 3.8.2007
(Testo in attesa di pubblicazione in G.U.)


Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e
successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonché di ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……………;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro della giustizia;





Emana

il seguente decreto-legge


ART. 1

(Disposizioni in materia di guida senza patente)

All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.".



ART. 2

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



il comma 1 è sostituito del seguente:



"1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";



al comma 2, le parole: "e di 90 km/h" sono sostituite dalle seguenti. "e di 80 km/h";



dopo il comma 2 è inserito il seguente:



"2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";

d) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis" ;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".



Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".



ART. 3

(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)



1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno";

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .";

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";

e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 142", le parole: "Comma 8 – 2" e "Comma 9 – 10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 – 5" e "Commi 9 e 9-bis – 10".

3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 4

(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)

Il comma 2 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:



"2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.".



Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"3.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.".

3. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", dopo le parole: "Comma 3 – 5" sono inserite le seguenti: "Commi 3-bis – 5".



ART. 5(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)

All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:a)b)c)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

b) al comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";



al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti. "dei commi 2 e 2-bis";



il comma 9 è sostituito dal seguente:



"9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8".



con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:



" 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1–ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater";



dopo il comma 5 è inserito il seguente:



"5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.";



il comma 7 è soppresso;



il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis.".



ART. 6(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale

in caso di guida in stato di ebbrezza)

All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere, dopo le parole: " e delle regole di comportamento degli utenti" le seguenti: ", con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".



Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’entrata o all’uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 2, che riproducano:

la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;



le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.



ART. 7(Entrata in vigore)



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.




SPIEGAZIONI
da poliziadistato.it con qualche modifica del sottoscritto

Multe più salate, ritiro della patente e servizi sociali per chi supera di troppo il limite del tasso alcolemico nel sangue. Alla vigilia del primo esodo d’agosto - che vedrà milioni di auto affollare le strade delle vacanze - il governo ha varato il decreto di modifica del Codice della strada per rendere operative da subito le misure più restrittive. Pene più severe dunque per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, ma anche per chi supera i limiti di velocità e per chi guida senza patente.

Droga e alcol: ecco le novità
Nel tentativo di arginare le stragi del sabato sera e contenere l’aumento del numero delle vittime di incidenti stradali sono state introdotte numerose novità tra cui la divisione in 3 soglie di livelli di alcol nel sangue:

-Chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro è punito con un’ammenda da 500 a 2.000 euro; l’arresto fino a 1 mese e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
-Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5g/l l’ammenda sale tra 800 e 3.200 euro con l’arresto fino a 3 mesi (o lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi). Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
-Se il tasso supera l’1,5 g/l le pene salgono ancora: ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; l’arresto fino a 6 mesi (o lo svolgimento di un’attività sociale gratuita e continuativa fino a 1 anno). Sospensione della patente da 1 a 2 anni.
Sanzioni analoghe sono previste per chi guida sotto effetto di droghe (con ammende da 1.000 a 4.000 euro, l’arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente fino a 1 anno). Se il guidatore provoca, per colpa del suo stato, anche un incidente le pene sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a 90 giorni. La patente viene sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus. Pene raddoppiate e fermo auto di tre mesi anche per i recidivi.

Attenzione alla velocità
Giro di vite anche sui limiti di velocità. Per infrazioni superiori ai 60 km/h, rispetto al limite di velocità previsto, scatterà la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e il relativo FERMO AMMINISTRATIVO dell’auto; in più una multa che va da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi anche per chi supera i limiti di velocità di 40 Km/h (oltre ad una sanzione tra 370 a 1.458 euro). La revoca della patente è prevista se nel biennio viene accertata più volte la stessa violazione.

Non sfuggono alle maglie della legge neanche quanti continuano imperterriti a far uso di telefoni cellulari o palmari mentre guidano, che potranno incorrere in una sanzione FINO a 594 euro (minima edittale 148) e nella sospensione della patente se recidivi nel biennio.

Un'altra modifica di rilievo, tra le tante, riguarda i neopatentati che non potranno più mettersi alla guida di bolidi con potenza superiore a 50kW (il limite precedente era di 60 kW).

Più disciplina per i giovani al volante
Le novità introdotte cercano anche di ridurre gli incidenti che coinvolgono i giovani che, secondo uno studio dell'Aci-Censis, sono i primi ad ammettere di essere indisciplinati al volante, di superare i limiti di velocità, di guidare sotto l’effetto dell’alcol e di non allacciare le cinture di sicurezza.

E con lo stesso obiettivo il ministro dell’Interno Giuliano Amato, insieme a quello delle Politiche Giovanili Giovanna Meandri, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione (che partirà il 10 agosto) mirata in particolare alla promozione del "Guidatore designato o non bevitore", cioè la persona responsabile di rimanere sobria e di riportare a casa gli amici sani e salvi.
 
2205598
2205598 Inviato: 3 Ago 2007 20:06
 

Un riassunto? icon_lol.gif
 
2205599
2205599 Inviato: 3 Ago 2007 20:06
 

Interessante crazymiky81 grazie dell'esposizione decreto legge che introduce norme modificative del Codice della strada!!!

Sempre tempi più duri!!!! E pensare che basterebbe un minimo di buon senso da parte di tutti e non si arriverebbe a tanto!!!

Ciao doppio_lamp.gif V
 
2205626
2205626 Inviato: 3 Ago 2007 20:14
 

tasso ha scritto:
Un riassunto? icon_lol.gif


dai..dai... leggi tutto sù... così impari il "burocratese"...

leggi dopo metà... è tutto chiaro lì...
 
2205633
2205633 Inviato: 3 Ago 2007 20:16
 

però..è curioso...che la spiegazione data dalla polizia di stato non faccia il minimo riferimento al punto del decreto nel quale si prevede che le postazioni di rilevamento della velocità (anche e sopratutto quelle mobili)debbano essere adeguatamente segnalate anche con l'ausilio di dispositivi luminosi....sarà una svista? icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_cool.gif
 
2205730
2205730 Inviato: 3 Ago 2007 20:42
 

ma a chi provoca incidenti mortali perchè quando fa un sorpasso invade l'altra corsia come se volesse andare fuori strada e per effettuarlo ci mette 30"?
e quelli che passano disinvolti senza dare la precedenza?
e quelli che l'auto non la sanno portare perchè imbranati(ma taaanto) oppure hanno un'età simile a matusalemme?
e chi si diistrae perchè pensa ai fatti suoi come fosse sul divano di casa?
echi si mette a 50 km/h su una strada a scorrimentoi veloce dove il limite è di 110?
e a quelli che hanno i veicoli che pisciano olio come le macchine asfaltatrici?
e la lista è lunga!!!!
questi tipi sono immuni....poi qualcuno ti schiaccia sull'asfalto che nemmeno se ne accorge e la gente dice...sicuramente quel poveraccio correva!!!!
 
2205741
2205741 Inviato: 3 Ago 2007 20:43
 

Citazione:
però..è curioso...che la spiegazione data dalla polizia di stato non faccia il minimo riferimento al punto del decreto nel quale si prevede che le postazioni di rilevamento della velocità (anche e sopratutto quelle mobili)debbano essere adeguatamente segnalate anche con l'ausilio di dispositivi luminosi....sarà una svista?


e secondo te segnalano stacosa??!!
seeeeeeeeee....
da me i vigili si mettono nelle vigne cazzarola!!! icon_evil.gif
 
2205850
2205850 Inviato: 3 Ago 2007 21:05
 

glaurung ha scritto:
Citazione:
però..è curioso...che la spiegazione data dalla polizia di stato non faccia il minimo riferimento al punto del decreto nel quale si prevede che le postazioni di rilevamento della velocità (anche e sopratutto quelle mobili)debbano essere adeguatamente segnalate anche con l'ausilio di dispositivi luminosi....sarà una svista?


e secondo te segnalano stacosa??!!
seeeeeeeeee....
da me i vigili si mettono nelle vigne cazzarola!!! icon_evil.gif
bene...se sarà così, visto che la legge dice "POSTAZIONI BEN VISIBILI" vorrà dire che gli avvocati si arricchiranno a spese dello stato ovviamente...icon_wink.gif
 
2206700
2206700 Inviato: 4 Ago 2007 2:01
 

spero che il diretto interessato legga questa cosa:

Citazione presa da Topic #160160
Citazione:
Quanto inutile e assurdo è questo proveddimento.
Non bastano le limitazioni di velocità sulle autostrade e sulle strade extraubrane e le doppie sanzioni imposte ai neopatentati...
Adesso bisogna far acquistare alle famiglie italiane nuove automobili per i figli (chissà quante famiglie, come la mia, possiedono automibili che superano il limite di potenza imposta di 50 kw).
Già il limite di 60 kw era basso, 50 kw è proprio assurdo..
Hanno stilato la lista delle auto guidabili dai neopatenti che dovranno guidare queste auto per 3 anni!
Link a pagina di Corriere.it

Adirittura non è possibile guidare la nuova 500 (51kw) e la Mini!!!
Ma dove siamo arrivati??
Inoltre questi provvedimenti non sono valide per chi ha il foglio rosa della patente B.
In pratica io con un istruttutore esperto posso guidare qualsiasi auto tranquillamente.. il limite scatta solo nel momento che conseguo la patente
Vengono poi presi in considerazione solo i neopatentati italiani. Chi ha preso la patente all'estero non deve sottostare né al limite di velocità specifico né al limite di potenza
Saranno contente le case automibilistiche e il mercato italiano..
Aziende come la Fiat che hanno puntato su nuovi modelli come Bravo,500, Punto, o peggio ancora l'Alfa Romeo che perdono la fetta di mercato più importante.
Se pensano di abbassare le morti e i feriti sulle strade con questi proveddimenti si sbagliano di grosso...
Se serve solo per fare notizia e dire che hanno attuato nuove provvidementi per la sicurezza degli italiani, allora potevano anche risparmiarseli..
Ciao by Dan


Certo Dan l'alfa romeo o la fiat ci perderanno (poco visto che in caso di problemi lo stato aiuta sempre) ma almeno ci guadagnano le famiglie che in questo modo non si vedono il figlio 18enne accartocciato attorno ad un platano perchè per la patente hanno deciso di regalargli l'alfa 156 nuova nuova o il papi presta il bmw m5 per portare gli amici in disco. A me dispiace per le famiglie che non avranno la possibilità di mettere a disposizione dei popri figli le proprie automobili o di comprarne una nuova ma penso anche alle famiglie che si sono sentite telefonare a casa da un vigile o un medico che diceva loro che loro figlio è stato centrato da un neo patentato che ha perso il controllo mentre andava ai 200km/h con un macchinone sotto al c..o. Secondo me questa volta lo stato ha fatto qualcosa di sensato per tutti.
Relativamente alle patenti estere mi risulta che "paese che vai leggi che trovi" quindi estero o meno la legge è uguale per tutti e di conseguenza non cambia nulla. (se sbaglio correggetemi)
 
2207100
2207100 Inviato: 4 Ago 2007 8:47
Oggetto: novità sul codice della strada e limiti di velocità
 

Nota automatica aggiunta dal sistema: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generata dalla fusione di due topic.
______________

è appena stato introdotto un nuovo decreto legge sui limiti di velocità...
ecco leggete qua... Link a pagina di Notizie.alice.it

penso sia giusto essere più severi, ma penso anche che questo inasprimento doveva essere emanato insieme ad un aumento dei limiti di velocità, non facciamo gli ipocriti , tra di noi sia in moto e sia in auto ce ne sarà uno su 1000 che rispetta i limiti, io nei centri abitati sopratutto in moto mi regolo , xò i 60 credo che li facciamo tutti, e nelle extraurbane i 70 non li rispetto sicuramente... abbiamo limiti tarati sulle vetture di quarantanni fa e comuni che fanno cassa , con imboscate varie, sulla nostra pelle. In germania dove non ci sono limiti su alcune strade, quando poi appare il cartello che indica di rispettare una certa velocità, quella viene rispettata perchè viene creduta di più, qui in italia c'è un cartello con velocità diversa ogni 500m e spesso i comuni installano cartelli appositamente per poi piazzare i velox
 
2207151
2207151 Inviato: 4 Ago 2007 9:03
 

In parte hai ragione, però ti dirò che questo inasprimento è un circolo vizioso: sei indisciplinato? e io ti punisco severamente; sei ancora più indisciplinato? e io sono ancora più severo.

Sei cattivo? anche io faccio il cattivo. Come i bambini di 5 anni.

Il problema che certi provvedimenti hanno effetti che nel tempo svaniscono.

Hai mai notato che se c'è una pattuglia tutti fanno i bravi?
Allora che ne dici se togliamo 'sta puttanata di patente a punti (tanto poi si ricomprano) ... (anzi no, e poi le autoscuole come sopravvivono?)
e magari mettiamo in strada un pò di pantere, non solo quando cercano la droga tagliata male (coca + atropina, ha già ucciso a Bs) e che controllino chi devono, non me, che mi hanno fermato 2 volte sabato sera sul garda, solo perchè ho una Uno scassata (tipica degli spacciatori, già), e che manco bevo! mi hanno fatto ribaltare il baule!

Quindi, inutile continuare a proporre nuove regole, e se cominciassero a far osservare quelle che ci sono, a renderle una vera regola per chi guida!
 
2208505
2208505 Inviato: 4 Ago 2007 13:01
 

supercazzola ha scritto:
In parte hai ragione, però ti dirò che questo inasprimento è un circolo vizioso: sei indisciplinato? e io ti punisco severamente; sei ancora più indisciplinato? e io sono ancora più severo.

Sei cattivo? anche io faccio il cattivo. Come i bambini di 5 anni.

Il problema che certi provvedimenti hanno effetti che nel tempo svaniscono.

Hai mai notato che se c'è una pattuglia tutti fanno i bravi?
Allora che ne dici se togliamo 'sta puttanata di patente a punti (tanto poi si ricomprano) ... (anzi no, e poi le autoscuole come sopravvivono?)
e magari mettiamo in strada un pò di pantere, non solo quando cercano la droga tagliata male (coca + atropina, ha già ucciso a Bs) e che controllino chi devono, non me, che mi hanno fermato 2 volte sabato sera sul garda, solo perchè ho una Uno scassata (tipica degli spacciatori, già), e che manco bevo! mi hanno fatto ribaltare il baule!

Quindi, inutile continuare a proporre nuove regole, e se cominciassero a far osservare quelle che ci sono, a renderle una vera regola per chi guida!


sicuramente vista la tua faccia da delinquente... icon_lol.gif ...han pensato bene che avevi qualche chilo nel baule ... icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
 
2212401
2212401 Inviato: 5 Ago 2007 13:55
Oggetto: Re: ANNUNCIO - ddl modifiche codice della strada del 03/08
 

Per crazymiky81

ART. 2

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito del seguente:

"1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

In sostanza per le moto non cambia nulla.
Io quindi che ho preso la patente A3 da sei mesi posso continuare a guidare la mia Versys non depo e non solo moto con meno di 25 KW come riportavano alcuni giornali icon_exclaim.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif icon_question.gif
la mia interpretazione e' giusta o sbagliata icon_question.gif
 
2216595
2216595 Inviato: 6 Ago 2007 12:20
 

per te nessuna limitazione, bisogna rispettare quelle che erano in vigore il giorno dell' esame (chi lo fà oggi ci casca dentro)



DA OGGI E' IN VIGORE IL PRESENTE DECRETO
 
2217830
2217830 Inviato: 6 Ago 2007 15:20
 

crazymiky81 ha scritto:
per te nessuna limitazione, bisogna rispettare quelle che erano in vigore il giorno dell' esame (chi lo fà oggi ci casca dentro)



DA OGGI E' IN VIGORE IL PRESENTE DECRETO


Errato Crazymiky.

E' già in vigore da sabato 04/08/2007 ovvero il giorno della pubblicazione sulla G.U. n° 180/07.

Posso anche aggiungere che sicuramente, quando sarà convertito in legge, saranno apportate delle modifiche in quanto è pieno di "orrori" (definirli errori era troppo benevolo).

P.S.

Le limitazioni della patente B per i neopatentati, ovvero i 50 kw/t, si applicano per le patenti rilasciate a far data dal 31/01/2008.
 
2218162
2218162 Inviato: 6 Ago 2007 16:27
Oggetto: domanda x esperti
 

Ma se la violazione dei limiti di velocità non viene contestata subito da un posto di blocco, è possibile ancora non dichiarare chi guidava il veicolo pagando una sanzione accessoria di 250€ tenendosi i punti e la patente? Grazie. Ciao
 
2218184
2218184 Inviato: 6 Ago 2007 16:32
Oggetto: Re: domanda x esperti
 

orangino ha scritto:
Ma se la violazione dei limiti di velocità non viene contestata subito da un posto di blocco, è possibile ancora non dichiarare chi guidava il veicolo pagando una sanzione accessoria di 250€ tenendosi i punti e la patente? Grazie. Ciao


Cambiato nulla.

Incidentalmente, avevo letto che a chi rifiutava l'esame dell'etilometro venivano inflitti solo sanzione fino a 2500euro, ma senza la sanzione per guida in stato di ebrezza. E' vero? Non son riuscito a confermarlo nel testo che avete copiato..
Se fosse vero, sarebbe la cosa più imbecille mai fatta.
 
2218234
2218234 Inviato: 6 Ago 2007 16:44
Oggetto: Re: domanda x esperti
 

[/quote]

Cambiato nulla.

Grazie, quindi visto che spesso capita di essere flashati ma non fermati (per loro è molto + facile), almeno non si perde la patente...certo che così vengono alimentate ancora di più le casse dello Stato.
 
2218426
2218426 Inviato: 6 Ago 2007 17:32
Oggetto: Re: ANNUNCIO - ddl modifiche codice della strada del 03/08
 

crazymiky81 ha scritto:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno";


Ci crediamo tutti vero? e se non saranno ben visibili come lo dimostreremo dopo mesi se non ci hanno fermati? dovremmo accusare un p.u. di dire il falso ?
VELOX VISIBILI E CONTESTAZIONE IMMEDIATA - questo è l'unico modo per rendere i velox strumenti di prevenzione e non macchine mangiasoldi!!!

crazymiky81 ha scritto:

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .";

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";

e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 142", le parole: "Comma 8 – 2" e "Comma 9 – 10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 – 5" e "Commi 9 e 9-bis – 10".

3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


eh già ... ci vuole molto a sfrecciare oltre i 160 Km/h su una bella 3 corsie sgombra dal traffico (con la moto poi .. ) ... dove non si sa per quale motivo ci sia il limite dei 100 Km/h ... ah si .. forse il motivo si chiama RISERVA DI CACCIA !!!

Sono tutto fumo negli occhi, ma le misure non mirano per niente alla prevenzione, solo e sempre a far cassa !!!!
 
2218998
2218998 Inviato: 6 Ago 2007 19:19
 

almandithule ha scritto:
crazymiky81 ha scritto:
per te nessuna limitazione, bisogna rispettare quelle che erano in vigore il giorno dell' esame (chi lo fà oggi ci casca dentro)



DA OGGI E' IN VIGORE IL PRESENTE DECRETO


Errato Crazymiky.

E' già in vigore da sabato 04/08/2007 ovvero il giorno della pubblicazione sulla G.U. n° 180/07.

Posso anche aggiungere che sicuramente, quando sarà convertito in legge, saranno apportate delle modifiche in quanto è pieno di "orrori" (definirli errori era troppo benevolo).

P.S.

Le limitazioni della patente B per i neopatentati, ovvero i 50 kw/t, si applicano per le patenti rilasciate a far data dal 31/01/2008.


che cavolo di G.U. mi hanno dato in biblioteca sabato.... eppure la avevo chiesta " VOGLIO L'ultima...."


x calimar : confermo, il rifiuto è depenalizzato, vi e una sanzione amm.va, il fermo in caso di incidente.....

ce da dire però che cambiano le sanzioni, quindi gli puoi fare sempre il sintomatico (il problema è dimostrarlo poi..)
 
2221636
2221636 Inviato: 7 Ago 2007 10:22
 

crazymiky81 ha scritto:
x calimar : confermo, il rifiuto è depenalizzato, vi e una sanzione amm.va, il fermo in caso di incidente.....

ce da dire però che cambiano le sanzioni, quindi gli puoi fare sempre il sintomatico (il problema è dimostrarlo poi..)


Allora, fondamentalmente, hanno DETTO che avrebbero dato una stretta e hanno di fatto reso inapplicabile la legge.
Perché chi accetta 1500euro di multa, ritiro, sospensione, galera, quando puo' pagare 2500 e andarsene con la sua auto?

Ho schifo del modo in cui si affrontano i problemi in Italia. Spero vivamente di sbagliarmi ma... temo di no.
 
2223129
2223129 Inviato: 7 Ago 2007 13:54
 

Calimar ha scritto:
Allora, fondamentalmente, hanno DETTO che avrebbero dato una stretta e hanno di fatto reso inapplicabile la legge.
Perché chi accetta 1500euro di multa, ritiro, sospensione, galera, quando puo' pagare 2500 e andarsene con la sua auto?

Ho schifo del modo in cui si affrontano i problemi in Italia. Spero vivamente di sbagliarmi ma... temo di no.


il nuovo 186/7° di fatto è depenalizzato, però vi è la sanzione amm.va, fermo del veicolo per 180 giorni (se il veicolo è del conducente) e la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni...

quindi di fatto resta una sanzione "pesante", anche se non è penale...
inoltre ti ripeto ch vi può concorrere comunque la guida in stato di ebrezza nel momento in cui l'alterazione delle capacità psico-fisiche è evidente....
 
2223953
2223953 Inviato: 7 Ago 2007 15:47
 

crazymiky81 ha scritto:
il nuovo 186/7° di fatto è depenalizzato, però vi è la sanzione amm.va, fermo del veicolo per 180 giorni (se il veicolo è del conducente) e la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni...

quindi di fatto resta una sanzione "pesante", anche se non è penale...
inoltre ti ripeto ch vi può concorrere comunque la guida in stato di ebrezza nel momento in cui l'alterazione delle capacità psico-fisiche è evidente....


Sì... sono d'accordo, è pesante... però:

>1,5mg/L ha scritto:
con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.


droghe ha scritto:
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.


rifiuto ha scritto:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni


Ora fammi pensare... diciamo che sono ubriaco come un babà, mi fermano, etilometro... prima idea "col cavolo che soffio!" - poi invece ragiono e dico....
- se mi pigliano, faccio 1 anno di servizio sociale gratuito (e chi mi paga il mutuo?), per 1 anno niente patente, più 1500euro di multa.
- se rifiuto, mi fermano la macchina per 180giorni... ma ho la moto, o viceversa. Patente sospesa per sei mesi, che comunque è metà rispetto a 1 anno... multa 1000euro più alta, ma fedina penale pulita.

Tu soffieresti, sapendo di essere in torto marcio?
Quindi, sarà anche una sanzione pesante, ma è comunque un modo ridicolo di far le cose.

Un po' come sospendere la patente per 6 mesi a chi si ferma a un posto di blocco, salvo poi dargli uno scappellotto se scappa. Se stavo correndo, non mi fermo! tiro dritto, mi imbuco in qualche posto, e poi dico che non ricordo chi guidava.

Questo è un modo assolutamente criminale di incitare a delinquere: qualsiasi azione che abbia lo scopo evidente di evitare una sanzione deve essere sanzionata più pesantemente della sanzione che evita... altrimenti a che serve?
 
2224867
2224867 Inviato: 7 Ago 2007 18:59
 

infatti ho evitato di entrare nel discorso... se uno sà in quello che incorre se viene controllato, all' alt tira dritto. se gli va bene.... se gli va male sono 74 euro in più....
 
2224883
2224883 Inviato: 7 Ago 2007 19:02
 

Il problema è un'altro.

Il legislatore (strano a dirsi) ha scritto l'ennesima cavolata.

Secondo quanto previsto dall'art. 379 del regolamento del C.d.S. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del Codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

Quindi in caso di rifiuto oltre alla sanzione amministrativa si potrebbe applicare la sanzione penale in base alla sintomatologia.

Ma qua nasce il problema.

Il vecchio 186/2° prevedeva una sanzione uguale per ogni circostanza (sia valore accertato che sintomatologico).

Il nuovo 186/2° prevede però sanzioni differenziate in base al tasso alcolemico rilevato.

Pertanto desumento lo stato di ebbrezza dalla sintomatologia e non potendo individuare un tasso alcolemico corretto non si può applicare nessuna sanzione.

In sostanza si può applicare il sintomatologico ma non lo si può punire in quanto non c'è una sanzione specifica.
 
2224918
2224918 Inviato: 7 Ago 2007 19:10
 

almandithule ha scritto:
Il problema è un'altro.


forse è meglio " oltre a questo c'è un'altro ( da aggiungere alla serie) problema...."
 
2224950
2224950 Inviato: 7 Ago 2007 19:15
 

crazymiky81 ha scritto:
almandithule ha scritto:
Il problema è un'altro.


forse è meglio " oltre a questo c'è un'altro ( da aggiungere alla serie) problema...."


Confermo.

Purtroppo la mia constatazione era riferita SOLO A QUESTO ASPETTO del 186 senza entrare nel merito del resto (e degli altri articoli modificati) che ha i sui bei difettucci.
 
2274105
2274105 Inviato: 18 Ago 2007 8:21
Oggetto: Re: novità sul codice della strada e limiti di velocità
 

nuvolerapide ha scritto:
Nota automatica aggiunta dal sistema: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generata dalla fusione di due topic.
______________

è appena stato introdotto un nuovo decreto legge sui limiti di velocità...
ecco leggete qua... Link a pagina di Notizie.alice.it

penso sia giusto essere più severi, ma penso anche che questo inasprimento doveva essere emanato insieme ad un aumento dei limiti di velocità, non facciamo gli ipocriti , tra di noi sia in moto e sia in auto ce ne sarà uno su 1000 che rispetta i limiti, io nei centri abitati sopratutto in moto mi regolo , xò i 60 credo che li facciamo tutti, e nelle extraurbane i 70 non li rispetto sicuramente... abbiamo limiti tarati sulle vetture di quarantanni fa e comuni che fanno cassa , con imboscate varie, sulla nostra pelle. In germania dove non ci sono limiti su alcune strade, quando poi appare il cartello che indica di rispettare una certa velocità, quella viene rispettata perchè viene creduta di più, qui in italia c'è un cartello con velocità diversa ogni 500m e spesso i comuni installano cartelli appositamente per poi piazzare i velox


quoto pienamente! e per dirne una mia mi sta tutto bene delle nuove leggi...ma quella del limite di velocità non mi va giù...il primo possibile vi posto una foto vicino dove abito io c'è una semi dritta con una leggera curva il limite li è 20km/h...ma quando li sei ad un 80ntina vai comunque piano...prima di inasprire così il codice della strada dassero una ricontrollata ai limiti...
 
2277007
2277007 Inviato: 18 Ago 2007 21:01
 

almandithule ha scritto:
crazymiky81 ha scritto:
per te nessuna limitazione, bisogna rispettare quelle che erano in vigore il giorno dell' esame (chi lo fà oggi ci casca dentro)



DA OGGI E' IN VIGORE IL PRESENTE DECRETO


Errato Crazymiky.

E' già in vigore da sabato 04/08/2007 ovvero il giorno della pubblicazione sulla G.U. n° 180/07.

Posso anche aggiungere che sicuramente, quando sarà convertito in legge, saranno apportate delle modifiche in quanto è pieno di "orrori" (definirli errori era troppo benevolo).

P.S.

Le limitazioni della patente B per i neopatentati, ovvero i 50 kw/t, si applicano per le patenti rilasciate a far data dal 31/01/2008.


..scusate, ho letto molto spesso che chi purtroppo si beccherà la limitazione per la patente B, se dopo averla presa si fa anche la C questa limitazione salta perchè la C è considerata una patente "superiore"..me lo confermate?
 
2398964
2398964 Inviato: 5 Set 2007 15:14
 

Salve sono 18enne e vorrei sapere alcune cose. Sbaglio o presto entreranno in vigore le nuove modifiche al codice della strada? L'ho letta ,ed appare evidente che è stato tolto il limite della patente 34cv, cosi rimarrà a partire dei 18 anni l' a3? giusto.
Anche io ammetto che ciò è troppo(poter guidare una r1 a 18 anni???!!!!? quanti morti premature....)
Eppure ho sentito che vorranno subito reinstaurare un limite. Per quanto tempo sarà possibile fare a 18 anni la patente senza limiti. Ed invece la storia delle regole della comunità europea? le applicheanno subito, cosi da bloccare questa lacuna legislativa? Personalmente Sarei molto contento, di questa modifica, cosi da potermi prendere una moto dA una ciquantina di cavalli!
 
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