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ddl modifiche codice della strada del 03/08
2400402
2400402 Inviato: 5 Set 2007 18:11
 

patktm ha scritto:
Salve sono 18enne e vorrei sapere alcune cose. Sbaglio o presto entreranno in vigore le nuove modifiche al codice della strada? L'ho letta ,ed appare evidente che è stato tolto il limite della patente 34cv, cosi rimarrà a partire dei 18 anni l' a3? giusto.
Anche io ammetto che ciò è troppo(poter guidare una r1 a 18 anni???!!!!? quanti morti premature....)
Eppure ho sentito che vorranno subito reinstaurare un limite. Per quanto tempo sarà possibile fare a 18 anni la patente senza limiti. Ed invece la storia delle regole della comunità europea? le applicheanno subito, cosi da bloccare questa lacuna legislativa? Personalmente Sarei molto contento, di questa modifica, cosi da potermi prendere una moto dA una ciquantina di cavalli!


..no erano solo voci di corridoio che sono state subito smentite: il limite è tuttora in vigore e non verrà modificato..
 
2401732
2401732 Inviato: 5 Set 2007 20:37
 

zio meschino!!!! **canc** !!!!! quindi x chi prende la patente dopo febbraio 2008 sono sicuri i limiti????????????????????????????
 
2412334
2412334 Inviato: 6 Set 2007 21:08
 

[quote="zampal90"]zio meschino!!!!!!! **canc**!!!!!!!!!!!!! quindi x chi prende la patente dopo febbraio 2008 sono sicuri i limiti???????????????????????????????????

..per la B si.. sei del 90 vero? che casino.. però c'è un modo per fregarli, ma se non ti serve veramente è inutile: devi fare la patente C, così si annullano..
 
2413053
2413053 Inviato: 6 Set 2007 22:38
 

si sono del 90 e sono disposto a tutto pur di non guidare una macchina che fa da 0-100 in 16 sec...spiega sto fatto della C e soprattutto quale categoria è la c?
 
2416295
2416295 Inviato: 7 Set 2007 11:30
 

La Categoria C è quella dei camion. Costa, è difficile, e non vale la pena.
Per altro:

Citazione:
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.


Devi farti comunque sei mesi con le limitazioni, poi devi fare la patente C che non è certo una cosa banale... e costa... e non sono sicuro che le limitazioni vengano rimosse.

D'altra parte, è proprio per questo genere di atteggiamento che sono state inserite le limitazioni.
 
2417407
2417407 Inviato: 7 Set 2007 13:10
 

Calimar ha scritto:
La Categoria C è quella dei camion. Costa, è difficile, e non vale la pena.
Per altro:

Citazione:
Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.


Devi farti comunque sei mesi con le limitazioni, poi devi fare la patente C che non è certo una cosa banale... e costa... e non sono sicuro che le limitazioni vengano rimosse.

D'altra parte, è proprio per questo genere di atteggiamento che sono state inserite le limitazioni.


scusa ma se non mettevano i limiti non c'era bisogno di questi atteggiamenti.... icon_rolleyes.gif
 
2418227
2418227 Inviato: 7 Set 2007 14:12
 

zampal90 ha scritto:
scusa ma se non mettevano i limiti non c'era bisogno di questi atteggiamenti.... icon_rolleyes.gif


Non intendo il "farei qualsiasi cosa" ma il "non giro con una macchina da 16sec da 0 a 100".
Cosa devi fare, il GP? Ci vai in pista? Fosse una moto potrei anche - più o meno - capire. Ma una macchina, un proiettile da 900-1000kg largo 2m e lungo 4...? Dov'è che devi fare le partenze a razzo?

Avessi detto "su una macchina che non sale su un 14% non ci giro"... sarebbe stato più comprensibile. Ma così può essere solo un malato atteggiamento verso la strada.
E questo è esattamente quello che è necessario eliminare dalle strade. Per correre ci sono le piste.
 
2419491
2419491 Inviato: 7 Set 2007 16:04
 

perdona la mia ignoranza ma cosa non fa oltre il 14%?

comunque scusa se preferirei guidare una macchina meno pesa...a me non sembra che avendo + spinta sotto si debba per forza rappresentare un pericolo anzi...una macchina + grossa in genere è anche più sicura...esempio...panda del '90 di mio nonno e alfal 147 1,6 2004...chi tiene meglio? chi in caso di incidente protegge meglio? con quale è più pericoloso uscire di strada ai 90?
 
2419891
2419891 Inviato: 7 Set 2007 16:59
 

zampal90 ha scritto:
perdona la mia ignoranza ma cosa non fa oltre il 14%?

comunque scusa se preferirei guidare una macchina meno pesa...a me non sembra che avendo + spinta sotto si debba per forza rappresentare un pericolo anzi...una macchina + grossa in genere è anche più sicura...esempio...panda del '90 di mio nonno e alfal 147 1,6 2004...chi tiene meglio? chi in caso di incidente protegge meglio? con quale è più pericoloso uscire di strada ai 90?


Sìsì vecchie obiezioni, a cui si è risposto ampiamente.

Riassumo:
1) con la panda per arrivare a 90km/h ci metti sei mesi, risultato non ci arrivi e non ti fai male.

2) con una alfa 147 a 90km/h non esci di strada se non su una rotonda, il che significa che andrai 120 sui rettilinei... poi scopri che a 120 sei stabile e vai a 150.... solo che la stabilità della macchina non ha nessuna importanza. Quelllo che conta è l'abilità del pilota e la percezione del pericolo, cose che notoriamente mancano ai neopatentati. Pero' quando ti trovi a 180km/h contro un albero come il ragazzino con la maserati del papà che s'è ammazzato questa primavera... è TARDI per rendersi conto che non hai l'esperienza per gestire certi veicoli.

Magari tu sei il prossimo Schumacher e queste cose non ti riguardano.
Ma la verità è che probabilmente non lo sei tu, come non lo ero io quando ero neopatentato. Io sono vivo solo perché sono fortunato... e avevo un auto da 120cv, assettata, con tutte le sicurezze del caso. E mi ritenevo perfettamente in grado di guidarla. ORA mi rendo conto di quanti rischi stupidi e inutili ho corso. Ed ero pure uno di quelli considerati prudenti... solo che i limiti di velocità per noi non esistevano, e correre come dannati era la regola.
Chissà, se avessero messo dei limiti al peso/potenza 15 anni fa, forse sarebbero vivi anche alcuni miei amici.

Tu non ti preoccupi della tenuta di strada: tu non dici "non voglio girare con una panda". Tu ti preoccupi soltanto della potenza: "non voglio girare con una macchina che fa 0-100 in 16 secondi". Ed è questo che è pericoloso. Perché indica una volontà di correre che avevo anch'io, che forse abbiamo avuto tutti da giovani... e che ne ha ammazzati tanti... ma tanti tanti. Solo che ora un auto da 120cv la possono prendere tutti... e le strade non sono più libere come quando avevo 18 anni io.

Il 14% si riferiva alle salite - se avessi detto che non vuoi una macchina che non riesce a salire pendenze estreme, le mie osservazioni sarebbero state parecchio diverse.
 
2420745
2420745 Inviato: 7 Set 2007 18:56
 

..va bene Calimar purtroppo non sono più i tempi di una volta (troppo giovane per ricordare come erano), resta il fatto che è l'ennesima saccagnata alle famiglie per far acquistare un auto nuova e buttare via altri soldi, ma questo è uno dei dicorsi che ci ricordiamo vero? icon_wink.gif ..
Ma il problema è anche un altro: la differenza tra una Panda e una Bmw non è il fatto che superi o no i 90 all'ora, anche ammesso che ci arrivi il problema sono gli altri.. se ti arriva nella fiancata una macchina con una Panda sei finito perchè si accartoccia, non si può nemmeno fare un paragone con un bmw o chè..e fidati quest'anno ho lavorato un po da un demolitore e ho visto delle "scatolette" (non riesco a definirle auto) completamente distrutte tra cui una Panda guidata da una ragazza incinta che ha perso il bambino perchè un povero piciu l'ha "falciata" da dietro e la macchina l'avessi vista faceva impressione .. quindi il problema, premesso che se vai forte e ti fai male sono affaracci tuoi, sono soprattutto gli altri che ti vengono addosso, e che notoriamente ciò che uccide non è la velocità (praticamente causa sempre indiretta di incidenti) ma come hai detto te l'inesperienza della gente che al limite non riesce più a controllare la macchina, oltre all'alcool,droghe ecc.. allora se vogliamo essere sinceri queste è l'ennesima putta***a del buon governo che non sapendo più dove acchiappare soldi obbliga le famiglie (tutte agiate icon_rolleyes.gif ) a comprare l'auto che vogliono loro..punto (non la macchina icon_lol.gif ).

PS: il periodo di attesa di 6 mesi prima di prendere la C è stato eliminato da tempo (mi sono informato perchè ho l'interesse a prenderla, tralasciando le limitazioni, per lavoro), e a 18 anni si possono guidare camion fino a 65 quintali di portata con un nuovo esame scritto e 6 ore di guida, quindi decisamente difficile icon_rolleyes.gif ..
 
2420777
2420777 Inviato: 7 Set 2007 19:00
 

..zampal ti rimando a questo sito di discussione : Link a pagina di Allaguida.it

..mi sono letto tutto il disegno di legge, quindi dovrebbe essere così, leggiti le pagine..la C elimina i limiti perchè è considerata una patente superiore, infatti elimina ad esempio anche i 10 anni di patente per poter fare da "istruttore" a uno con il foglio rosa.. però se non ti è veramente necessaria è un po inutile e costosa..
 
2625794
2625794 Inviato: 4 Ott 2007 8:41
 

Buongiorno,
Sono a chiedervi un informazione,per quanto riguarda le nuove leggi che hanno approvato sul codice della strada ,non riesco più a capire nulla sui provvedimenti che verranno attuati….

L'11 settembre 2007 mi è stata ritirata la patente per superamento limiti di velocità di 40 Km/h .
Mi e' gia stata consegnata ieri dai carabinieri,la disposizione del prefetto,della sospensione della patente di 3 mesi,come da disposizione del codice della strada prima della nuova approvazione del 2 Ottobre 2007.

La sanzione che mi verrà data,sarà quella emanata prima di questa nuova legge del 2 Ottobre 2007,ovvero 3 mesi di sospensione patente,oppure la legge e' retroattiva e mi verra' dato un mese con la clausola della limitazione alla guida dalle 22:00 alle 7:00 del mattino?

Saluti

Andrea
 
2626177
2626177 Inviato: 4 Ott 2007 9:53
 

nn esistono leggi retroattive tranquillo
 
2627202
2627202 Inviato: 4 Ott 2007 12:03
 

carlito86 ha scritto:
nn esistono leggi retroattive tranquillo
+ che tranquillo direi il contrario....credo preferirebbe perdere la patente per 1 mese che non per tre.... icon_rolleyes.gif
 
2627275
2627275 Inviato: 4 Ott 2007 12:17
Oggetto: Effettivamente non sono molto tranquillo
 

Hai perfettamente ragione neeko 72....non sono per niente tranquillo....
non riesco a capire queste leggi....le approvano e dopo neanche 2 mesi,vengono cambiate....ma dico io,e' possibile?
Allora tutte le persone che gli è stata sospesa la patente nel periodo prima del 2 Ottobre 2007, è giusto che rimangano senza patente per tre mesi....? con un notevole disagio per quanto riguarda il lavoro od altro e invece chi verra' fermato da ora avrà solo un mese.....?

Chi approva queste leggi....non ha una minima idea su cosa sta' facendo....avere un idea che non cambi ogni giorno è mai possibile....?

Ormai non credo più in chi ci governa....dal primo all'ultimo....fanno solo leggi per i loro interessi....e gli altri,chissene frega....eh?

Siamo in Italia....rassegnamoci....

Ciao a tutti
 
2627496
2627496 Inviato: 4 Ott 2007 12:44
 

Alen09 ha scritto:


..no erano solo voci di corridoio che sono state subito smentite: il limite è tuttora in vigore e non verrà modificato..


Da 18enne in attesa della patente A3, devo dire che sono quasi contento che non abbiano tolto i limiti. Era una pura follia dare a un 18enne, che magari come prima esperienza su 2 ruote aveva usato uno scooter, la possibilità di guidare moto oltre i 34Cv.. Questo gradino obbligato, che pure da un certo punto di vista odio, perchè mi riguarda, è necessario.. Portiamo ancora un po di pazienza.. fra non molto saremo liberi.. icon_smile.gif
 
2627566
2627566 Inviato: 4 Ott 2007 12:51
 

Calimar ha scritto:


Sìsì vecchie obiezioni, a cui si è risposto ampiamente.

Riassumo:
1) con la panda per arrivare a 90km/h ci metti sei mesi, risultato non ci arrivi e non ti fai male.

2) con una alfa 147 a 90km/h non esci di strada se non su una rotonda, il che significa che andrai 120 sui rettilinei... poi scopri che a 120 sei stabile e vai a 150.... solo che la stabilità della macchina non ha nessuna importanza. Quelllo che conta è l'abilità del pilota e la percezione del pericolo, cose che notoriamente mancano ai neopatentati. Pero' quando ti trovi a 180km/h contro un albero come il ragazzino con la maserati del papà che s'è ammazzato questa primavera... è TARDI per rendersi conto che non hai l'esperienza per gestire certi veicoli.

Magari tu sei il prossimo Schumacher e queste cose non ti riguardano.
Ma la verità è che probabilmente non lo sei tu, come non lo ero io quando ero neopatentato. Io sono vivo solo perché sono fortunato... e avevo un auto da 120cv, assettata, con tutte le sicurezze del caso. E mi ritenevo perfettamente in grado di guidarla. ORA mi rendo conto di quanti rischi stupidi e inutili ho corso. Ed ero pure uno di quelli considerati prudenti... solo che i limiti di velocità per noi non esistevano, e correre come dannati era la regola.
Chissà, se avessero messo dei limiti al peso/potenza 15 anni fa, forse sarebbero vivi anche alcuni miei amici.

Tu non ti preoccupi della tenuta di strada: tu non dici "non voglio girare con una panda". Tu ti preoccupi soltanto della potenza: "non voglio girare con una macchina che fa 0-100 in 16 secondi". Ed è questo che è pericoloso. Perché indica una volontà di correre che avevo anch'io, che forse abbiamo avuto tutti da giovani... e che ne ha ammazzati tanti... ma tanti tanti. Solo che ora un auto da 120cv la possono prendere tutti... e le strade non sono più libere come quando avevo 18 anni io.

Il 14% si riferiva alle salite - se avessi detto che non vuoi una macchina che non riesce a salire pendenze estreme, le mie osservazioni sarebbero state parecchio diverse.


...e stavolta non posso altro ke fare un superquotone x Calimar eusa_clap.gif 0509_up.gif
 
2628457
2628457 Inviato: 4 Ott 2007 14:18
 

hai ragione calimar infatti ci vuole la testa di essere contento che la propria auto sia sicura ai 90 e non superarli.
 
2629377
2629377 Inviato: 4 Ott 2007 16:01
Oggetto: Re: ANNUNCIO - ddl modifiche codice della strada del 03/08
 

Il 03/10/2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 230 la legge 160/07 di conversione del D.L. 117/07.

Rispetto al D.L. 117/07 sono state apportate alcune modifiche (che ho riportato in rosso).

Questo il testo completo:


(Disposizioni in materia di guida senza patente)

All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.".


(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito del seguente:

"1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";

d) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis" ;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. (Quindi per le patenti conseguite dal 31/01/2008 - parte da me aggiunta che non fa parte del testo).

3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)

1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno";

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .";

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";

e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 142", le parole: "Comma 8 – 2" e "Comma 9 – 10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 – 5" e "Commi 9 e 9-bis – 10".

3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo).

All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis


(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)

Il comma 2 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.".

Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"3.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.".

3. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", dopo le parole: "Comma 3 – 5" sono inserite le seguenti: "Commi 3-bis – 5".

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)

All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese (questa parte è stata soppressa), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

b) al comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";

al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti. "dei commi 2 e 2-bis";

il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8".

con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

" 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1–ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater";

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.";

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis.".

(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)

All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere, dopo le parole: " e delle regole di comportamento degli utenti" le seguenti: ", con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".

Sono poi state introdotte delle nuove norme che entreranno in vigore nei prossimi tre mesi con emenazione di uno specifico decreto di attuazione.

Le norme più importanti sono:


(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

(Fondo contro l'incidentalità notturna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale elle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti ella definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.
 
2636026
2636026 Inviato: 5 Ott 2007 13:05
 

alman, apri un nuovo topic e lo facciamo mettere come annuncio... volevo farlo io ma stì giorni sono impegnato con lampadari, battiscopa, ecc. e quando ho un pò di tempo succedono pure i nubifragi....

Ultima modifica di crazymiky81 il 5 Ott 2007 13:36, modificato 1 volta in totale
 
2636098
2636098 Inviato: 5 Ott 2007 13:12
 

cavoli voi che lo avete letto mi dite cosa dice di preciso circa le limitazione per chi fara la patente a marzo anno prossimo e se ci sono possibilità che il limite di 50 kw/t salga?
grazie
 
2639591
2639591 Inviato: 5 Ott 2007 19:39
 

crazymiky81 ha scritto:
alman, apri un nuovo topic e lo facciamo mettere come annuncio... volevo farlo io ma stì giorni sono impegnato con lampadari, battiscopa, ecc. e quando ho un pò di tempo succedono pure i nubifragi....


quando lo preparate postatelo e poi ditemelo cosi ci penso io a metterlo come annuncio icon_wink.gif
 
2645368
2645368 Inviato: 6 Ott 2007 21:08
 

cicco88 ha scritto:
crazymiky81 ha scritto:
alman, apri un nuovo topic e lo facciamo mettere come annuncio... volevo farlo io ma stì giorni sono impegnato con lampadari, battiscopa, ecc. e quando ho un pò di tempo succedono pure i nubifragi....


quando lo preparate postatelo e poi ditemelo cosi ci penso io a metterlo come annuncio icon_wink.gif


Il topic con le nuove modifiche al C.d.S. è stato aperto.... La discussione continua qui icon_wink.gif

icon_arrow.gif Legge di conversione del d.l. 117/07.
 
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