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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiTuning e omologazioni

   

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Thread Definitivo Omologazione Portatarga e Frecce
12231864
12231864 Inviato: 4 Ago 2011 12:32
 

flash_point ha scritto:
buona lettura


Link a pagina di Reflexallen.com


se cerchi CATADIOTTRI all'interno del documento trovi anche misure, posizionamento ecc. ecc.


Ti ringrazio, ora do un'occhiata!
 
12647367
12647367 Inviato: 7 Nov 2011 14:36
 

grazie 1000, per le info, però non riesco a capire se effettivamente un portatarga laterale ( molto in voga sui custom ) è in regola se monta catadriotto, frecce e quant'altro.... eusa_think.gif
 
12650248
12650248 Inviato: 7 Nov 2011 23:03
 

La targa non può essere spostata dalla sede originaria né può essere variata l'inclinazione.
 
12716003
12716003 Inviato: 24 Nov 2011 13:50
 

siccome sono interessato all'argomento ho inviato alla motorizzazione della mia città (Vicenza) una email con delle spiegazioni riguardanti l'utilizzo di frecce, specchi, portatarga, terminali omologati e di un eventuale foglio incontestabile che certifichi in modo definitivo che la moto puo' circolare su strada con quei pezzi. Stiamo a vedere cosa rispondono, se rispondono, cosi' facciamo un po' di chiarezza una volta per tutte (spero). eusa_wall.gif

EDIT: ragazzi, non è che qualcuno ha comprato una yamaha nuova quest'anno con il terminale in carbonio "in regalo" dovuto alla promozione che contnuavano a pubblicizzare in tv quest'estate? Cosi' magari si puo' vedere se nel libretto c'è scritto qualcosa di particolare...
 
12716657
12716657 Inviato: 24 Nov 2011 15:57
 

ahah io avevo chiesto quando ero andato a provare la fazer 8 con akrapovic montato di serie. quando gli ho chiesto se era omologato loro mi hanno solo detto di sì. non credo proprio che era riportato a libretto.... icon_asd.gif
 
12717240
12717240 Inviato: 24 Nov 2011 17:46
 

flash_point ha scritto:
ahah io avevo chiesto quando ero andato a provare la fazer 8 con akrapovic montato di serie. quando gli ho chiesto se era omologato loro mi hanno solo detto di sì. non credo proprio che era riportato a libretto.... icon_asd.gif

Allora il problema non esisterebbe per nessuno a sto punto... eusa_think.gif
 
12717368
12717368 Inviato: 24 Nov 2011 18:15
 

...solo per le Fdo e le assicurazioni in caso di incidente. per non coprire sono disposte a tutto.... icon_asd.gif
 
12717774
12717774 Inviato: 24 Nov 2011 19:14
 

Il topic è riferito solo a portatarga e frecce. Per gli scarichi: icon_arrow.gif Problemi con la polizia [chiarimenti sugli scarichi]

Sasquatch ha scritto:
siccome sono interessato all'argomento ho inviato alla motorizzazione della mia città (Vicenza) una email con delle spiegazioni riguardanti l'utilizzo di frecce, specchi, portatarga, terminali omologati e di un eventuale foglio incontestabile che certifichi in modo definitivo che la moto puo' circolare su strada con quei pezzi. Stiamo a vedere cosa rispondono, se rispondono, cosi' facciamo un po' di chiarezza una volta per tutte (spero).


Riguardo frecce e specchi icon_arrow.gif Omologazioni: proviamo a fare chiarezza
 
12878115
12878115 Inviato: 10 Gen 2012 10:52
 

Provo a dare la mia, ho passato 1 settimana a informarmi in internet, e a leggere le varie impressioni personali di utenti della strada e leggi.

***Edit by davidsnow: per gli scarichi ci sono già altri topic***

Porta targa:

- Non esiste nessuna legge che vieti di sostituire il porta targa della propria moto, a patto che quello di nuova installazione mantenga la targa nelle posizioni di legge (inclinazione, altezza da suolo, ecc ecc, visibilità, ecc ecc..) previste dal CdS. Inoltre il porta targa deve essere provvisto di luce targa omologata, segnalatori di posizione omologati (le frecce per capirci), catadiottro omologato. Fin qui tutto bene.
Altra caratteristica per essere in regola è che il porta targa nuovo debba essere installato nell'alloggiamento targa originale, ovvero nella stessa posizione del veicolo dove era montato quello originario, senza variare la posizione degli altri elementi (freccie, catadiottro, luce targa).

Ma qui c'è un però, e mi sono informato nello specifico: in moltissime moto (il 95% come minimo) il porta targa è tutt'uno con il parafango posteriore. Togliere quel bruttissimo plasticone per mettere il classico porta targa reclinabile, anche se la targa rispetta i primi punti elencati qua sopra, sicuramente va a variare:

1) la posizione dell'alloggiamento targa, ovvero la targa andrà a finire in una nuova posizione con il porta targa aftermarket diverso dalla posizione iniziale della targa. Quindi questa variazione di posizione della targa rispetto alla posizione originaria, per cui la moto era abilitata a circolare su strada, andrebbe aggiornata a libretto previo controllo alla motorizzazione. E qui son già problemi

2) Rimuovendo tutto il parafango, che spesso è molto sporgente oltre alla ruota, si va a variare anche la lunghezza complessiva della moto, in certi casi di un valore poco quantificabile, in altre moto di un valore nettamente maggiore. Quindi? Se vi misurano la moto sul posto, verificano valore diverso da quello dichiarato su carta di circolazione, e siete in multa per aver apportato una modifica alle caratteristiche del mezzo senza aver aggiornato la carta di circolazione. Quindi violazione del Art.78, il famigerato 78 direi.


Attendo i vostri pareri, questo è il succo di 1 settimana di letture in internet: esperienze di utenti, leggi, multe con tanto di verbale reperiti nei vari forum, e circolari della motirizzazione a ditte produttrici di accessori aftermarket. Se volete vi recupero i link di alcune cose.

Link a pagina di Lsl2000.it

In questa lettera della motorizzazione trovate tante informazioni utili, che in molti "senito dire" non sono mai venute a galla.
In un posto di blocco in cui sono stato fermato, mi contestavano infatti NON il modo di applicazione della targa nel nuovo porta targa che era corretto (previsto di luce omologata, frecce omologate e catadiottro), ma il fatto che montandolo avevo variato la posizione che tutti quegli elementi rispetto alla configurazione iniziale, quindi potevano tranquillamente multarmi lo stesso.

MaT
 
13242898
13242898 Inviato: 15 Apr 2012 12:36
 

Uppo l'argomento con una nuova informazione che ho reperito:

il discorso Fiches di omologazione.

Ovvero ogni veicolo quando viene presentato in fase di omologazione presso l'ente dei trasporti, viene "registrata" in ogni sua parte, con tutte le quote e misure dei singoli componenti. Come ad esempio quote e distanze delle frecce, e anche la posizione e misure che il portatarga e relativa targa ha nel veicolo.

In caso di revisione obbligatoria in seguito ad una modifica (ad esempio portatarga) l'operatore della motorizzazione se vuole può accedere a tali fiches, valutare l'attuale stato del veicolo che sicuramente sarà discordante dai dati presenti nelle fiches, e quindi rifiuterebbe l'esito della revisione straordinaria al veicolo.

E' corretta sta cosa?
Quindi in teoria non si potrebbe MAI cambiare portarga nel vieicolo per stare sicuramente sereni e sicuri?
 
13252770
13252770 Inviato: 17 Apr 2012 19:58
 
 
13666339
13666339 Inviato: 13 Ago 2012 17:56
 

Vorrei porvi una domanda: ho appena acquistato una moto usata da concessionario. Il precedente proprietario ha cambiato le frecce ed il portatarga originale, che riportano il contrassegno "cerchietto con all'interno E + numero". Ovviamente non ho alcun papiro che le accompagni.

Le frecce presentano il contrassegno solo su una delle quattro. Tale contrassegno dovrebbe essere presente su tutte?

Nel dubbio di sanzioni e rompiture di marroni preferisco cambiarle, però che due palline.....
PS: se qualcuno che ha fatto tuning mi volesse vedere frecce e portatarga originale (yamaha fz6 del 2005), mi contatti via MP... icon_smile.gif

Grassssie.
 
13953426
13953426 Inviato: 25 Nov 2012 1:20
 

Soichiro13 ha scritto:
<b>Nota automatica</b>: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
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Gentile Amministratore,
Gentili Utenti del forum.

Sono un nuovo utente e vorrei fare affidamento sulla vostra competenza e disponibilità per porre alcuni interrogativi in merito all'applicazione dell'Art.78 del Codice della Strada (CdS) in un particolare caso: motocicli circolanti con portatarga e frecce diversi da quelli installati dalla casa produttrice.
Una circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2008 cerca di fare chiarezza sulla questione. Invito a leggerla interamente al seguente link: Link a pagina di Piemmenews.it
Da motociclista ringrazio gli autori della circolare che, sebbene esprima un parere piuttosto rigido, rappresenta un documento ufficiale in grado di fare chiarezza nella giungla di interpretazioni che si possono reperire sul web.

A mio parere rimangono tuttavia alcuni punti opinabili e meritevoli di un confronto costruttivo.

Innanzitutto l’Art.78 CdS recita (comma 1 e 2):
Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Andando a consultare il Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS si trova l’Art.236, a cui l’Art.78 rimanda:
Art. 236 - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 c. s.)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. (Omissis).

Andando a consultare il suddetto Appendice V, leggiamo:
sezione C – Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
sezione G - Disposizioni fiscali
a) Alloggiamento targa

Mi permetto di far notare la semplicità di consultazione della legge italiana: per capire se si sta commettendo un’infrazione o meno bisogna procurarsi e consultare attentamente un Codice, il relativo Regolamento attuativo dello stesso e le annesse appendici del Regolamento attuativo. Scusate lo sfogo. Soprassediamo.

Detto ciò si desume che modifiche a carico dei dispositivi di segnalazione visiva (frecce) e dell’alloggiamento targa sono passibili di contestazione di violazione dell’Art.78 CdS.

Ma cosa si intende per alloggiamento targa?
Appare chiaro che stiamo parlando di qualcosa di diverso da un porta targa: stando alla lingua italiana un porta-targa è un oggetto atto a sorreggere, sostenere la targa. Allo stesso modo un porta-foto è un oggetto atto a sorreggere, sostenere una fotografia; un porta-ombrelli è un oggetto atto a sorreggere, sostenere un ombrello.
Per alloggiamento si intende invece un “incavo, foro o scanalatura appositamente predisposto affinché vi trovi spazio un organo meccanico” (cfr. Dizionario italiano Garzanti).
Un alloggiamento definisce quindi inequivocabilmente uno spazio fisico, una posizione entro cui devono risiedere certi oggetti. Nello specifico, l’alloggiamento targa va quindi a definire i parametri spaziali e fisici entro cui deve essere posizionata la targa, sostenuta dal relativo porta targa.

Ovviamente il CdS fornisce esaustive indicazioni il merito alle caratteristiche dell’alloggiamento targa. L’Art.100 CdS - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, è richiamato, tra gli altri, dagli articoli 258 e 259 del Regolamento di esecuzione e di attuazione:
Art. 258 - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 c.s.)
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
(Omissis)
e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e).

Art. 259 - Modalità di installazione delle targhe (art. 100 c.s.)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
NB: nel CdS e nel Regolamento attuativo NON c’è alcun riferimento al fatto che l’alloggiamento targa debba essere costituito da tutto il parafango posteriore e/o il paraspruzzi.

Ora, se io fisso la targa ad un dispositivo after-market che sostituisce l’originale e lo installo nell’alloggiamento targa previsto dal CdS in modo che vengano rispettati tutti i parametri di legge sopra elencati, che tipo di infrazione sto commettendo? A mio parere nessuna.
Più precisamente, se il mio alloggiamento targa modificato:

- presenta una superficie piana di ampiezza idonea a contenere la targa a cui è destinato;
- è collocato sul lato posteriore del motoveicolo;
- la linea verticale mediana della targa non si trova più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo;
- il bordo laterale sinistro della targa non si trova più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo;
- la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo, inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto;
- l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non è inferiore a 0,20 m e l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non è superiore a 1,20 m;
- le condizioni geometriche di visibilità sono rispettate;
- (è provvisto di luce targa e catarifrangente omologati come previsto per legge);
soddisfa in tutto e per tutto le disposizioni di legge, esattamente come l’alloggiamento targa originale.

PRIMO PUNTO OSCURO:
Se in seguito a modifica dell’alloggiamento circolassi con la targa spostata sulla destra, inclinata a 45° ed a 10 cm da terra, sarei assolutamente sanzionabile per violazione dell’Art.78 CdS. Al contrario se l’alloggiamento targa modificato soddisfa tutte le disposizioni di legge non capisco come, se sto variando una cosa solo nell’apparenza e non nei requisiti richiesti dalla legge, sto in qualche modo infrangendo la legge.
Permettetemi un esempio banale. Ammettiamo mi chiedano di costruire un muro alto 2 m, che per comodità lascio color mattone al termine del lavoro. Le autorità preposte al controllo del lavoro vengono, misurano il muro e confermano che è alto 2 m. Poi decido di tingere il muro di giallo. Dovrei richiamare le autorità per controllare di nuovo l’effettiva altezza di 2 m del muro?
A voi l’ardua sentenza.

Proseguendo nella lettura dell’Art.78 CdS, al comma 3 ed al comma 4 leggiamo:
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Ecco scoperto in cosa incappiamo se ci viene contestata la violazione dell’Art.78 CdS:
- 370 Euro di multa (come minimo);
- ritiro della Carta di Circolazione (libretto);
- obbligo di revisione straordinaria della moto presso la MCTC.

A questo punto mi permetto di richiamare l’attenzione sulla seguente parte dell’Art.78 comma 3: “caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione E nella carta di circolazione”.
Stando alla lingua italiana, assodato che il Legislatore la conosca e non usi le congiunzioni a caso, notiamo che “E” (congiunzione copulativa) ha un significato ben diverso da “O” (congiunzione disgiuntiva). La frase sopra citata si riferisce dunque, salvo sovvertimento delle regole grammaticali, a caratteristiche del veicolo indicate:
- nel certificato di omologazione E nella carta di circolazione;
- nel certificato di approvazione E nella carta di circolazione.

Ciò che può sembrare un cavillo grammaticale è in realtà un fattore interpretativo molto importante: le caratteristiche indicate nella carta di circolazione divengono di fatto le uniche contestabili contestualmente all’Art.78 CdS. Basterà consultare la carta di circolazione stessa per riscontrare l’assenza di riferimenti all’alloggiamento targa ed agli indicatori di direzione.
Se quella “E” non ci fosse o venisse erroneamente interpretata come congiunzione disgiuntiva (e così viene interpretata nella circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2008), la violazione dell’Art.78 CdS risulterebbe contestabile anche per modifiche a caratteristiche indicate nel solo certificato di omologazione o di approvazione della casa costruttrice di quel determinato veicolo (dove deve esservi scritto che la moto è costituita da parafango, paraspruzzi, etc.).

SECONDO PUNTO OSCURO:
Come esposto poco sopra, se il mio alloggiamento targa modificato soddisfa in tutto e per tutto le disposizioni di legge, esattamente come l’alloggiamento originale, e la modifica è quindi solo nell’apparenza e non nei requisiti di legge, non sussiste infrazione per contestare la violazione dell’Art.78 CdS. Tanto meno considerando che nessun riferimento all’alloggiamento targa compare nella Carta di Circolazione, condizione che già di per sé rende impropria l’applicazione dell’Art.78 CdS. Per lo stesso principio non capisco come la violazione dell’Art.78 CdS possa venir contestata se la modifica dell’alloggiamento targa con prodotti after-market abbia comportato la sostituzione/rimozione di alcune componenti NON indicate nella Carta di Circolazione (parafango, paraspruzzi, etc.). La considerazione si estende, per analogia di ragionamento, anche alla modifica degli indicatori di direzione originali con prodotti after-market OMOLOGATI.

Mi permetto infine di richiamare una esaustiva nota del Ministero dei Trasporti (n° 5591/2004) redatta in risposta ad un’azienda che chiedeva lumi sulla sua produzione di alloggiamenti per targhe moto after-market (nota visualizzabile dal sito della ditta: Lsl2000.it).
In questa nota si precisa che il porta targa non rientra tra le caratteristiche costruttive essenziali soggette a regolamentazione, mentre vi rientra il famoso alloggiamento targa. Fino a qua c’eravamo arrivati anche noi, in base agli argomenti giuridici sopra esposti. Proseguendo la nota spiega che “qualora il porta targa in questione risulti applicabile all’interno dell’alloggiamento targa previsto in sede di omologazione, non si dovrà procedere ad aggiornamento della Carta di Circolazione”. Mi sembra di poter dire che queste autorevoli parole avvalorano inequivocabilmente l’interpretazione fornita di alloggiamento targa come spazio all’interno del quale deve essere posizionata la targa di un determinato veicolo, secondo precisi criteri fisici e spaziali (vedi sopra).
Ne deriva che se tali criteri fisici e spaziali previsti per legge vengono del tutto rispettati a seguito della modifica “non si dovrà procedere ad aggiornamento della Carta di Circolazione”.
La nota prosegue ribadendo che “qualora l’alloggiamento targa e le quote di montaggio dei dispositivi (luce targa e indicatori di direzione) a seguito dell’applicazione del porta targa, restino invariate rispetto al prototipo omologato, non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione”. Ad indicare che se sposto l’alloggiamento targa (metto la targa sul serbatoio, sul davanti o di lato) non sono di certo in regola, ma se la targa è sul retro del veicolo, all’altezza ed alla inclinazione corretta, illuminata dalla specifica luce targa OMOLOGATA, recante il catarifrangente OMOLOGATO, “non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione”.
Si desume inoltre che se sostituisco le frecce con un prodotto after-market OMOLOGATO, collocando i nuovi indicatori in modo che le quote di montaggio restino invariate (cioè li sostituisco alle frecce originali lasciandoli esattamente nella stessa posizione), non commetto alcuna infrazione sanzionabile con l’Art.78 CdS.

In chiusura mi permetto di osservare che condotte intransigenti come quelle esposte nella circolare del Comando di Polizia Locale di Mandello del Lario (LC) del 16/04/2004, sono probabilmente il risultato del comportamento sconsiderato di alcuni centauri. L’Art.78 CdS è uno strumento molto potente che va usato per punire severamente chi, senza alcuna cura della sicurezza propria e altrui, apporta sostanziali e pesanti modifiche alle REALI caratteristiche costruttive o funzionali della moto, rischiando concretamente di arrecare un danno alla comunità.
In questo senso trovo indispensabile l’utilizzo del buon senso nell’applicazione della legge, cosa che è inconciliabile col riservare la stessa punizione a chi sostituisce un porta targa e quattro frecce (omologate) rispettando le direttive del CdS in merito (posizione, inclinazione, ecc.) e chi elabora motori, telai o altro. Altro schiaffo al buon senso è il fatto che “converrebbe” circolare SENZA frecce o targa, evento che comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 74 a euro 296 (Art.72 e Art.100 CdS), piuttosto che utilizzare materiale after-market rispettando le prescrizioni di legge in merito a posizione, inclinazione targa e omologazione degli indicatori di direzione. Rimane ovviamente sacrosanto sanzionare frecce non omologate, targhe parallele all’asfalto, oscurate, nascoste o non chiaramente e integralmente leggibili. Nel fare ciò vanno però applicati per principio di specificità gli appositi articoli del CdS in merito che altrimenti, se si utilizza l’Art.78 “pigliatutto”, non troverebbero mai applicazione.


in teoria si potrebbero anche modificare carene e montare altri tipi di fari che alla fine non devi pagare multe !
bellissimo articolo!
 
14271985
14271985 Inviato: 12 Apr 2013 9:03
Oggetto: portatarga omologato? [Hornet 2001]
 

<b>Nota automatica</b>: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
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ciao a tutti.. ho comprato 1hornet del 2001 nel 2011... vi lascio la foto... ma allora il mio portatarga è da multa?!?! Link a pagina di Motoclub Tingavert
mi potete aiutare a trovare un portatarga omologato a basso costo?http://www.motoclub-tingavert.it/modules/Forums/images/smiles/0510_help.gif Link a pagina di Motoclub Tingavert
Grazie mille
Flo



ho sistemato la cosa così... ke ne dite?
immagine catadiottro [img]candele.jpg[/img]

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montato da officina 10 euro icon_razz.gif grazie a tutti..
ps ora mi date la multa? icon_biggrin.gif

Ultima modifica di suxflo il 12 Apr 2013 12:36, modificato 1 volta in totale
 
14272001
14272001 Inviato: 12 Apr 2013 9:07
 

secondo me non è da multa, controlla l'inclinazione con un goniometro e un filo piombato, se è meno di 30° sei in regola
 
14272028
14272028 Inviato: 12 Apr 2013 9:14
 

se l'inclinazione è giusta ma non hai il catarinfrangente rosso e la luce targa posso multarti icon_smile.gif
 
14272039
14272039 Inviato: 12 Apr 2013 9:16
 

Non esiste un portatarga omologato: basta che l'inclinazione sia quella giusta, luce e catadiottro.
 
14272074
14272074 Inviato: 12 Apr 2013 9:23
 

la luce mi sembra ci sia, il fanale non ha la fascia trasparente sotto?
il catadiottro in effetti manca... e adesso che ci penso nemmeno io ce l'ho...
 
14272142
14272142 Inviato: 12 Apr 2013 9:48
Oggetto: Re: portatarga omologato? [Hornet 2001]
 

suxflo ha scritto:
Immagine: Link a pagina di Motoclub Tingavert


ciao a tutti.. ho comprato 1hornet del 2001 nel 2011... vi lascio la foto... ma allora il mio portatarga è da multa?!?! Link a pagina di Motoclub Tingavert
mi potete aiutare a trovare un portatarga omologato a basso costo?http://www.motoclub-tingavert.it/modules/Forums/images/smiles/0510_help.gif Link a pagina di Motoclub Tingavert
Grazie mille
Flo


Sicuramente questo link ti potrà essere utile. Saluti. 0510_regolamento.gif

Link a pagina di Sicurmoto.it
 
14272146
14272146 Inviato: 12 Apr 2013 9:50
 

Manco io icon_xd_2.gif
 
15940271
15940271 Inviato: 23 Feb 2018 15:06
Oggetto: Frecce/specchi/stop omologati [rischio guai con la legge?]
 

Nota automatica: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
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Buongiorno a tutti, scrivo questo nuovo topic perchè quelli che ho trovato fanno riferimento a discussioni di ormai una decina di anni fa e volevo sapere se le cose sono cambiate oppure no.
Ho comprato una Monster 696 usata, alla quale sono state montate frecce barracuda omologate (c'è il codice stampato sul vetrino) specchi omologati, e portatarga omologato, con luce e catarifrangente.
Documentandomi ho letto di molte persone che sono state multate o addirittura alle quali è stato sequestrato il libretto + revisione obbligatoria per aver montato frecce o specchi aftermarket anche se omologati.
Come funziona adesso? posso viaggiare tranquillo?
Grazie e saluti
 
15940422
15940422 Inviato: 23 Feb 2018 22:00
Oggetto: Re: Frecce/specchi/stop omologati [rischio guai con la legge?]
 

Funziona che purtroppo esistono alcuni agenti disinformati, che anche davanti ad un mezzo perfettamente in regola hanno da ridire. Per quanto mi riguarda sono pochi, pochissimi, ma ahimè esistono.

Tanto per capirci, c'è chi è stato multato avendo lo scarico originale:
Link a pagina di Motoblog.it

Io stesso ne ho da dire un paio:
1)Proteste per lo scarico: omologato e con dbk montato, ma a detta dell'agente faceva comunque troppo rumore. Prova col fonometro? Ma va', misura a orecchio! eusa_doh.gif
2)Proteste per il colore non originale... che non è più caratteristica costruttiva da tipo gli anni '80 icon_rolleyes.gif

Quindi, cosa fare? La prima cosa è: rispetto e condiscendenza, sempre. Anche se loro sono nel torto, un atteggiamento remissivo premia, perché di norma scatta il "vabbé per stavolta vai pure". Che è come me la sono cavata nel secondo caso.

Se non dovesse bastare, ricordati che hai la legge dalla tua. Protesta vibratamente ed esigi che chiedano conferma ad un superiore, eventualmente anche via radio. Io nel primo caso me la sono cavata proprio così, anzi, ho ricevuto pure le scuse da parte del superiore per il comportamento poco consono tenuto dall'agente (ragazzotto molto probabilmente fresco di divisa e con ancora indole da piccolo Rambo).

In caso trovassi quelli proprio de coccio e ti elevassero una contravvenzione, esigi che sia messo a verbale che a detta tua è tutto omologato spiegando il perché e percome dettagliatamente. Non importa quanto tempo ci voglia, sii dettagliato. Dopodiché fai ricorso, allegando foto ed eventuali certificati.

In ultimo, nervi saldi davanti alla minaccia di una revisione straordinaria. Se avessi qualcosa fuori regola ti direi "game over", ma nel tuo caso non hai nulla da temere.
 
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