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Nuova rottura.... Multa dei vigili
1504223
1504223 Inviato: 19 Apr 2007 11:48
Oggetto: Nuova rottura.... Multa dei vigili
 

Scusate ragazzi se posto qui ma è qui che avete letto tutta la mia brutta storia. Come sapete sono stato coinvolto in un incidenta stradale che mi ha distrutto la moto. (POST "addio 636")

Ragione piena ma... Cosa succede oggi?!

Mi arriva a casa una multa... Dice che ho violato l'articolo 141/3 ovvero OMETTEVO DI REGOLARE LA VELOCITA NELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATATO O COMUNQUE NEI TRATTI DI STRADA FIANCHEGGIATI DA EDIFICI.

5 punti in meno e 79 euro di multa. Violazione accertata a seguito di rilievi esperiti dell'incidente stradale.

Questo è quello che c'è scritto. io sinceramente non penso che andavo forte. Ho guardato le sanzioni e 79 euro equivale ad un superamento di velocità fino a10km/H.

ora non è che l'assicurazione si attacca su sta cosa e mi fa concorso di colpa?! perchè oltre al danno non vorrei la beffa. Visto che dopo un mese ancora riporto pesantemente i danni di tal giorno.

Vi chiedo un vostro parere e vi ringrazio come sempre.
 
1504274
1504274 Inviato: 19 Apr 2007 11:58
 

E' normale... Se fai un incidente anche con ragione ma i vigili vedono che per fermarti ci hai messo più del normale ti sanzionano con queste multe delle palle.. Non dovrebbero esserci problemi con la tua assicurazione...
 
1504380
1504380 Inviato: 19 Apr 2007 12:20
 

Una volta che i vigili o chi per loro accertano una infrazione, questa puo' benissimo influire sull'esito di una controversia con l'assicurazione.

In questo caso, temo proprio che il concorso di colpa ci stia: non è un eccesso di velocità che ti è stato contestato, ma velocità pericolosa:

Art.141 ha scritto:
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.


Quello che hanno sancito è che la tua velocità non era consona al luogo in cui eri... e quindi l'assicurazione puo' considerarla causa parziale dell'incidente.
 
1504546
1504546 Inviato: 19 Apr 2007 12:48
 

Si ma io non stavo andando forte... Mi sono trovato un auto davanti e non ho potuto fare niente.
 
1506786
1506786 Inviato: 19 Apr 2007 17:45
 

mmh scusa non per essere cattivo, ma non è che andare forte per le forze dell'ordine e le assicurazioni significa andare a 80 o 90 o 200km/h
andare forte per loro significa anche andare a 52km/h,
oppure andare ad una velocità maggiore di quella che ti avrebbe potuto far evitare l'incidente.
si la cosa puo' sembrare assurda. non penso che otterai il 100%.
 
1506894
1506894 Inviato: 19 Apr 2007 17:58
 

penso che velocità pericolosa sia praticamente slegata dai limiti... per certi versi è un'altra cosa e indica che non andavi in maniera adeguata alle condizioni del traffico.... ed è molto personale come valutazione...
 
1507863
1507863 Inviato: 19 Apr 2007 19:52
Oggetto: Re: Nuova rottura.... Multa dei vigili
 

dado21 ha scritto:
Scusate ragazzi se posto qui ma è qui che avete letto tutta la mia brutta storia. Come sapete sono stato coinvolto in un incidenta stradale che mi ha distrutto la moto. (POST "addio 636")

Ragione piena ma... Cosa succede oggi?!

Mi arriva a casa una multa... Dice che ho violato l'articolo 141/3 ovvero OMETTEVO DI REGOLARE LA VELOCITA NELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATATO O COMUNQUE NEI TRATTI DI STRADA FIANCHEGGIATI DA EDIFICI.

5 punti in meno e 79 euro di multa. Violazione accertata a seguito di rilievi esperiti dell'incidente stradale.

Questo è quello che c'è scritto. io sinceramente non penso che andavo forte. Ho guardato le sanzioni e 79 euro equivale ad un superamento di velocità fino a10km/H.

ora non è che l'assicurazione si attacca su sta cosa e mi fa concorso di colpa?! perchè oltre al danno non vorrei la beffa. Visto che dopo un mese ancora riporto pesantemente i danni di tal giorno.

Vi chiedo un vostro parere e vi ringrazio come sempre.

Ho avuto un problema simile ma nel mio caso era una questione di inversioni di marcia comunque ho fatto il ricorso al giudice di pace e pur vincendo il ricorso mi hanno comunque dato il concorso di colpa quindi la risposta fondamentale è:
EVITATE DI CHIAMARE I VIGILI piuttosto aspettate 10 minuti e a mente fredda convincete l'altro che comunque avrebbe torto e che in piu gli potrebbero dare la multa e compilate una bella costatazione amichevole icon_wink.gif icon_wink.gif icon_wink.gif
 
1511154
1511154 Inviato: 20 Apr 2007 13:21
 

loro intendono che non hai moderato la velocità in relazione alla pericolosità della situazione....insomma tutto e niente, ma se fossi stato entro i limiti e con le distanze di sicurezza rispetate il loro ragionamento è che non avresti fatto l'incidente
è successo anche a me
 
1511753
1511753 Inviato: 20 Apr 2007 14:34
Oggetto: Re: Nuova rottura.... Multa dei vigili
 

dado21 ha scritto:
Scusate ragazzi se posto qui ma è qui che avete letto tutta la mia brutta storia. Come sapete sono stato coinvolto in un incidenta stradale che mi ha distrutto la moto. (POST "addio 636")

Ragione piena ma... Cosa succede oggi?!

Mi arriva a casa una multa... Dice che ho violato l'articolo 141/3 ovvero OMETTEVO DI REGOLARE LA VELOCITA NELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATATO O COMUNQUE NEI TRATTI DI STRADA FIANCHEGGIATI DA EDIFICI.

5 punti in meno e 79 euro di multa. Violazione accertata a seguito di rilievi esperiti dell'incidente stradale.

Questo è quello che c'è scritto. io sinceramente non penso che andavo forte. Ho guardato le sanzioni e 79 euro equivale ad un superamento di velocità fino a10km/H.

ora non è che l'assicurazione si attacca su sta cosa e mi fa concorso di colpa?! perchè oltre al danno non vorrei la beffa. Visto che dopo un mese ancora riporto pesantemente i danni di tal giorno.

Vi chiedo un vostro parere e vi ringrazio come sempre.



i 79euro di verbale non sono del superamento del limite di 10km/h, si basa solo sulla constatazione secondo la quale se tu avessi moderato la velocità, avresti avuto tutto il tempo di frenare ed è indipendente dal risultato dell'assicurazione, ovviamente loro ti hanno dato ragione ma il verbale te lo sei beccato...

vedi tu se ne vale la pena di fare ricorso.
 
1515839
1515839 Inviato: 21 Apr 2007 10:25
Oggetto: Re: Nuova rottura.... Multa dei vigili
 

Vorrei dirti che la multa è assolutamente illegittima in quanto non è stata immediatamente contestata, ossia l'agente accertatore (i vigili) avrebbe dovuto contestarti la violazione di cui all'art. 141/3 immediataente dopo l'evento e se ciò non è accaduta, null'altro possono contestarti in seguito. Ti consiglio di fare ricorso al G.d.Pace per l'annullamente della multa e poi con l'assicurazione cerca di non farti rifilare il solito concorso di colpa, che per loro partito preso e per loro convenienza, cercano di rifilarlo SEMPRE e COMUNQUE; ti consiglio di non scendere a compromessi, addossandoti anche gli eventuali costi di un giudizio, ma otterrai sicuramente l'integrale risarcimento dei danni.
Buona Fortuna e ripeto, non scendere a compromessi!!!!!!!!!!

dado21 ha scritto:
Scusate ragazzi se posto qui ma è qui che avete letto tutta la mia brutta storia. Come sapete sono stato coinvolto in un incidenta stradale che mi ha distrutto la moto. (POST "addio 636")

Ragione piena ma... Cosa succede oggi?!

Mi arriva a casa una multa... Dice che ho violato l'articolo 141/3 ovvero OMETTEVO DI REGOLARE LA VELOCITA NELL'ATTRAVERSAMENTO DEL CENTRO ABITATATO O COMUNQUE NEI TRATTI DI STRADA FIANCHEGGIATI DA EDIFICI.

5 punti in meno e 79 euro di multa. Violazione accertata a seguito di rilievi esperiti dell'incidente stradale.

Questo è quello che c'è scritto. io sinceramente non penso che andavo forte. Ho guardato le sanzioni e 79 euro equivale ad un superamento di velocità fino a10km/H.

ora non è che l'assicurazione si attacca su sta cosa e mi fa concorso di colpa?! perchè oltre al danno non vorrei la beffa. Visto che dopo un mese ancora riporto pesantemente i danni di tal giorno.

Vi chiedo un vostro parere e vi ringrazio come sempre.
 
1516135
1516135 Inviato: 21 Apr 2007 11:49
Oggetto: Re: Nuova rottura.... Multa dei vigili
 

gpf78 ha scritto:
Vorrei dirti che la multa è assolutamente illegittima in quanto non è stata immediatamente contestata, ossia l'agente accertatore (i vigili) avrebbe dovuto contestarti la violazione di cui all'art. 141/3 immediataente dopo l'evento e se ciò non è accaduta, null'altro possono contestarti in seguito. Ti consiglio di fare ricorso al G.d.Pace per l'annullamente della multa e poi con l'assicurazione cerca di non farti rifilare il solito concorso di colpa, che per loro partito preso e per loro convenienza, cercano di rifilarlo SEMPRE e COMUNQUE; ti consiglio di non scendere a compromessi, addossandoti anche gli eventuali costi di un giudizio, ma otterrai sicuramente l'integrale risarcimento dei danni.
Buona Fortuna e ripeto, non scendere a compromessi!!!!!!!!!!




sei sicuro? un verbale del genere potrebbe benissimo essere contestato a casa... non è mica un verbale per superamento dei limiti di velocità... ci sono stati dei rilievi da parte delle autorità... 0510_grattacapo.gif
 
1516958
1516958 Inviato: 21 Apr 2007 14:52
 

l'Art. 200 C.d.S. obbliga gli agenti accertatori a contestare immediatamente la violazione al trasgressore, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 201 per cui è prevista l'ipotesi ni una notifica successiva della contestazione. Orbene tra le ipotesi ivi previste nella maniera più assoluta vi è quella che riguarda il tuo caso. FAI IL RICORSO e fammi sapere!!!!
 
1517049
1517049 Inviato: 21 Apr 2007 15:25
 

gpf78 ha scritto:
l'Art. 200 C.d.S. obbliga gli agenti accertatori a contestare immediatamente la violazione al trasgressore, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 201 per cui è prevista l'ipotesi ni una notifica successiva della contestazione. Orbene tra le ipotesi ivi previste nella maniera più assoluta vi è quella che riguarda il tuo caso. FAI IL RICORSO e fammi sapere!!!!


secondo me stai dando consigli a casaccio.

in seguito ad incidente sono rari i casi in cui chi opera verbalizza immediatamente.
la legge permette che la verbalizzazione di infrazioni in seguito ad incidente vengano notificate in tempi successivi.

è verissimo che fare ricorso è un sacrosanto diritto, ma secondo il mio piccolo parere, con questa motivazione serve solo a far perdere tempo e spendere soldi (che sono sempre dei nostri) per nulla
 
1517957
1517957 Inviato: 21 Apr 2007 19:30
 

gpf78 ha scritto:
l'Art. 200 C.d.S. obbliga gli agenti accertatori a contestare immediatamente la violazione al trasgressore, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 201 per cui è prevista l'ipotesi ni una notifica successiva della contestazione. Orbene tra le ipotesi ivi previste nella maniera più assoluta vi è quella che riguarda il tuo caso. FAI IL RICORSO e fammi sapere!!!!

non è assolutamente così.....
infatti il codice della strada impone la contestazione immediata quando viene accertata un'infrazione.
all'atto di rilevazione di un sinistro l'infrazione puo' essere accertata solo in seguito alla raccolta di tutti i dati e informazioni attinenti al sinistro in questione.
tale concetto è ribadito anche dall'art 13 della legge 689/81 (legge madre sulle sanzioni amministrative) che recita:
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

da ciò deriva che la contestazione immediata, nel 90% dei casi, non è possibile eseguirla in quanto nessuna infrazione è accerata al momento della rilevazione del sinistro.

All'atto del sopralluogo, è possibile accertare infrazioni, la cui configurazione non richiede alcuna interpretazione delle modalità del sinistro. Trattasi di infrazioni conseguenti ad un mero atto di accertamento, dovuto ed esperito sul posto dell'evento. Rientrano in questa casistica tutte le infrazioni relative ai documenti di circolazione e al possesso e validità degli stessi, agli obblighi assicurativi, alle prescrizioni sull'uso dei veicoli, previste nei documenti di circolazione, alla dotazione dei dispositivi di equipaggiamento e loro stato d'uso. Queste infrazioni possono essere contestate già all'atto dell'accertamento, perché, pur avendo potenzialmente influito sulle cause del sinistro o sulle conseguenze dello stesso, non presuppongono alcun giudizio sui comportamenti. Potrebbero definirsi come atti di accertamento al di fuori del nesso di causalità tra violazione e sinistro. La contestazione di queste infrazioni deve essere immediata, sia ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, perché l'accertamento delle stesse non presuppone altre indagini,sia ai sensi di altre norme che prevedono obblighi particolari connessi all'accertamento immediato.

Ultima modifica di AndreaS79 il 22 Apr 2007 10:10, modificato 2 volte in totale
 
1518165
1518165 Inviato: 21 Apr 2007 20:15
 

Un tizio mi ha chiuso la strada svoltando a sinistra mentre io sopraggiungevo frontalmente ... gli ho parcheggiato la moto in macchina al posto del passeggero e io sono volato dall'altra parte... avevo ragione al 100% perchè lui non mi ha dato la precedenza...

Fino a qui niente di strano ma i vigili mi hanno elevato contravvenzione una setttimana dopo l'incidente perchè io ero in corsia preferenziale e con gomma posteriore con usura oltre il limite consentito...

Il risarcimento è arrivato dopo parecchio ma senza concorso di colpa...

In quel caso non credo nemmeno che l'assicurazione del bas****o si sia interessata degli eventuali verbali...

comunque mi è andata bene ma era megli evitare....
 
1523427
1523427 Inviato: 23 Apr 2007 8:06
 

AndreaS79 ha scritto:
gpf78 ha scritto:
l'Art. 200 C.d.S. obbliga gli agenti accertatori a contestare immediatamente la violazione al trasgressore, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 201 per cui è prevista l'ipotesi ni una notifica successiva della contestazione. Orbene tra le ipotesi ivi previste nella maniera più assoluta vi è quella che riguarda il tuo caso. FAI IL RICORSO e fammi sapere!!!!

non è assolutamente così.....
infatti il codice della strada impone la contestazione immediata quando viene accertata un'infrazione.
all'atto di rilevazione di un sinistro l'infrazione puo' essere accertata solo in seguito alla raccolta di tutti i dati e informazioni attinenti al sinistro in questione.
tale concetto è ribadito anche dall'art 13 della legge 689/81 (legge madre sulle sanzioni amministrative) che recita:
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

da ciò deriva che la contestazione immediata, nel 90% dei casi, non è possibile eseguirla in quanto nessuna infrazione è accerata al momento della rilevazione del sinistro.

All'atto del sopralluogo, è possibile accertare infrazioni, la cui configurazione non richiede alcuna interpretazione delle modalità del sinistro. Trattasi di infrazioni conseguenti ad un mero atto di accertamento, dovuto ed esperito sul posto dell'evento. Rientrano in questa casistica tutte le infrazioni relative ai documenti di circolazione e al possesso e validità degli stessi, agli obblighi assicurativi, alle prescrizioni sull'uso dei veicoli, previste nei documenti di circolazione, alla dotazione dei dispositivi di equipaggiamento e loro stato d'uso. Queste infrazioni possono essere contestate già all'atto dell'accertamento, perché, pur avendo potenzialmente influito sulle cause del sinistro o sulle conseguenze dello stesso, non presuppongono alcun giudizio sui comportamenti. Potrebbero definirsi come atti di accertamento al di fuori del nesso di causalità tra violazione e sinistro. La contestazione di queste infrazioni deve essere immediata, sia ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, perché l'accertamento delle stesse non presuppone altre indagini,sia ai sensi di altre norme che prevedono obblighi particolari connessi all'accertamento immediato.

Non sono assolutamente in sintonia con quello che dici e dalla mia parte ci sono un bel po' di ricorso amministratiti e giurisdizionali vinti contro verbali contestati dopo giorni dall'incidente stradale in cui l'interessato era stato coinvolto. L'art. 201 C.d.S. stabilisce:
""1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (2).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(3) .
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate (3).""

NON MI SEMBRA CHE TRA TALI IPOTESI C'E' quella dell'impossibilità della contestazione al fine di effettuare rivilievi ed accertamenti su un sinistro.
Probabilmente lavorerai nell'ambito della Pubblica Sicurezza e quello che dici tu è ciò che insegnano agli agenti, ma ti assicuro che è assolutamente INFONDATO.
Tempo fa con un agente della polstrada feci una scommessa per una ipotesi identica a quella del nostro amico in cui lui sosteneva praticamente le stesse cose che sostieni tu . Purtroppo ha perso la scommessa!!!!!!!!!

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1524341
1524341 Inviato: 23 Apr 2007 10:37
 

quindi dopo aver fatto un incidente con ragione al 100 % , mi possono fare un verbale e spedire la multa a casa entro un tempo massimo di 150 gironi???????????? icon_eek.gif
 
1524411
1524411 Inviato: 23 Apr 2007 10:47
 

Assolutamente no, se a seguito diun incidente sono intervenute Forze dell'ordine, questi avrebbero dovuto contestarti immediatamente una eventuale violazione alle norme del C.d.S., ove ciò non è successo tutto ciò che ti verrà successivamente notificato è ILLEGITTIMO e potrai chiederne l'annullamento per omessa immediata contestazione e carenza di cause giustificatrici di tale omissione.
I 150 sono una previsione generale per tutte le contestazioni a violazioni di norme del C. d. S.. Per tale questione puoi verificare quanto è stato detto nel seguente forum

Ricorso: reperire data spedizione multa
 
1530265
1530265 Inviato: 23 Apr 2007 22:43
 

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

Su questo penso possano allora contestarla a distanza di giorni. Io sono stato portato via dall'ambulanza di corsa e quindi non ero presente all'intervento dei vigili.
Due testimoni hanno dato la versione dei fatti.

Tuttavia ci sono alcune cose contestabili secondo me. Ad esempio il fatto che è presente una frenata di sette metri, poi niente per 6 metri circa e poi il botto. A 50km/h ci vogliono 16 metri a fermarsi. E poi chi dice che quei segni sull'asfalto fossero i miei? Cioè perchè avrei dovuto frenare e poi a 6 metri dall'impatto nulla?

Ragazzi volevo ringraziare tutti coloro che mi stanno dando il loro giudizio. grazie
 
1530920
1530920 Inviato: 24 Apr 2007 8:31
 

gpf78 ha scritto:
Assolutamente no, se a seguito diun incidente sono intervenute Forze dell'ordine, questi avrebbero dovuto contestarti immediatamente una eventuale violazione alle norme del C.d.S., ove ciò non è successo tutto ciò che ti verrà successivamente notificato è ILLEGITTIMO e potrai chiederne l'annullamento per omessa immediata contestazione e carenza di cause giustificatrici di tale omissione.
I 150 sono una previsione generale per tutte le contestazioni a violazioni di norme del C. d. S.. Per tale questione puoi verificare quanto è stato detto nel seguente forum

Ricorso: reperire data spedizione multa


Stai dando delle informazioni sbagliate , se a seguito dei rilevamenti si configurano illeciti , la sanzione può essere inviata d'ufficio ..

ipotizza un sinistro di importante rilevanza con feriti gravi e quant'altro... solo dopo una ricostruzione accurata e determinate indagini possono essere accertate irregolarità .. cosa fai una volta scoperte non sanzioni ?

l'esempio più stupido ma molto ricorrente in casi di incidente con trasporto in ospedale è la mancanza di revisione del veicolo , cosa che al momento non puoi certo rilevare , ma di rilevante importanza anche per decidere eventuali responsabilità..
in tal caso che fai non invii la sanzione di ufficio dopo aver controllato i documenti rilevati in un secondo momento o dopo aver accertato i dati della vettura tramite il sistema mctc?

Occhio a dare consigli non certi , che se ti danno retta e ci provano perdendo poi il ricorso devono cacciare altri soldi.. icon_rolleyes.gif
 
1532165
1532165 Inviato: 24 Apr 2007 11:53
 

Guarda che se ritieni che io stia dando nelle notizie sbagliate leggi un pò di giurisprudenza della cassazione e probabilmente ti faranno ricredere. Ovviamente se si tratta di una causa giustificatrice valida ed ""estrema"", del tipo "il soggetto a cui doveva essere constata la violazione è finito in ospedale e non sono riusciti a raccogliere neanche le sue dichiarazioni"", ovviamente c'è una causa giustificatrice, ma il modo ampio in cui la Prefettura faculta gli agenti della P.S. a contestare successivamente una violazione è illegittimo!!!! Probabilmente dici così perchè segui l'indirizzo della Prefettura, ma ricordati che in giudizio, quest'ultima è una parte processuale ed ha lesue convinzione, esatte o sbagliate, che devo essere per forza di cose, vagliate da un Giudice, terzo estraneo. Proprio ciò che dice tale unltimo soggetto è ciò che più conta ed in particolare ciò che dice la Cassazione, che è esattamente quello che ho consigliato al nostro amico.
Quando ho un po' di tempo e se non sei convinto te la fornisco io un po' di giurisprudenza conforme al mio indirizzo.
Ciao icon_lol.gif
Se lavori o configura la
 
1532196
1532196 Inviato: 24 Apr 2007 11:59
 

dado21 ha scritto:
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

Su questo penso possano allora contestarla a distanza di giorni. Io sono stato portato via dall'ambulanza di corsa e quindi non ero presente all'intervento dei vigili.
Due testimoni hanno dato la versione dei fatti.

Tuttavia ci sono alcune cose contestabili secondo me. Ad esempio il fatto che è presente una frenata di sette metri, poi niente per 6 metri circa e poi il botto. A 50km/h ci vogliono 16 metri a fermarsi. E poi chi dice che quei segni sull'asfalto fossero i miei? Cioè perchè avrei dovuto frenare e poi a 6 metri dall'impatto nulla?

Ragazzi volevo ringraziare tutti coloro che mi stanno dando il loro giudizio. grazie

Probabilmente nel tuo caso potevano non contestartela immediatamente la violazione, a patto però che successivamente gli agenti non siano venuti in ospedale e ti abbiano richiesto la tua versione dell'incidente: in questo caso avrebbero dovuto contestartela subito la violazione!!! In caso contrario ha ragione il nostro amico AlexVulcano icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
 
1535878
1535878 Inviato: 24 Apr 2007 21:17
 

gpf78 ha scritto:
AndreaS79 ha scritto:
gpf78 ha scritto:
l'Art. 200 C.d.S. obbliga gli agenti accertatori a contestare immediatamente la violazione al trasgressore, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 201 per cui è prevista l'ipotesi ni una notifica successiva della contestazione. Orbene tra le ipotesi ivi previste nella maniera più assoluta vi è quella che riguarda il tuo caso. FAI IL RICORSO e fammi sapere!!!!

non è assolutamente così.....
infatti il codice della strada impone la contestazione immediata quando viene accertata un'infrazione.
all'atto di rilevazione di un sinistro l'infrazione puo' essere accertata solo in seguito alla raccolta di tutti i dati e informazioni attinenti al sinistro in questione.
tale concetto è ribadito anche dall'art 13 della legge 689/81 (legge madre sulle sanzioni amministrative) che recita:
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

da ciò deriva che la contestazione immediata, nel 90% dei casi, non è possibile eseguirla in quanto nessuna infrazione è accerata al momento della rilevazione del sinistro.

All'atto del sopralluogo, è possibile accertare infrazioni, la cui configurazione non richiede alcuna interpretazione delle modalità del sinistro. Trattasi di infrazioni conseguenti ad un mero atto di accertamento, dovuto ed esperito sul posto dell'evento. Rientrano in questa casistica tutte le infrazioni relative ai documenti di circolazione e al possesso e validità degli stessi, agli obblighi assicurativi, alle prescrizioni sull'uso dei veicoli, previste nei documenti di circolazione, alla dotazione dei dispositivi di equipaggiamento e loro stato d'uso. Queste infrazioni possono essere contestate già all'atto dell'accertamento, perché, pur avendo potenzialmente influito sulle cause del sinistro o sulle conseguenze dello stesso, non presuppongono alcun giudizio sui comportamenti. Potrebbero definirsi come atti di accertamento al di fuori del nesso di causalità tra violazione e sinistro. La contestazione di queste infrazioni deve essere immediata, sia ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, perché l'accertamento delle stesse non presuppone altre indagini,sia ai sensi di altre norme che prevedono obblighi particolari connessi all'accertamento immediato.

Non sono assolutamente in sintonia con quello che dici e dalla mia parte ci sono un bel po' di ricorso amministratiti e giurisdizionali vinti contro verbali contestati dopo giorni dall'incidente stradale in cui l'interessato era stato coinvolto. L'art. 201 C.d.S. stabilisce:
""1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (2).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(3) .
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate (3).""

NON MI SEMBRA CHE TRA TALI IPOTESI C'E' quella dell'impossibilità della contestazione al fine di effettuare rivilievi ed accertamenti su un sinistro.
Probabilmente lavorerai nell'ambito della Pubblica Sicurezza e quello che dici tu è ciò che insegnano agli agenti, ma ti assicuro che è assolutamente INFONDATO.
Tempo fa con un agente della polstrada feci una scommessa per una ipotesi identica a quella del nostro amico in cui lui sosteneva praticamente le stesse cose che sostieni tu . Purtroppo ha perso la scommessa!!!!!!!!!

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beh anch'io di ricorsi ne ho vinti a fiumi.
quello che secondo me non cogli è in tutta la pappardella dell'art 201 è che una sanzione per essere emessa deve essere accertata......se non hai tutti gli elementi per accertarla non puoi contestarla se no commetteresti un falso in atto pubblico.
la tua scommessa probabilmente l'hai vinta su una notifica di verbale per conducente senza casco....o senza revisione...o senza assicurazione in un sinistro stradale.
di certo una velocità pericolosa non puo' essere contestata immediatamente a meno che non vi siano 70 metri di frenata riconducibili a uno dei veicoli coinvolti.
la maggior parte delle sanzioni devono essere accertate attraverso planimetrie, sommarie informazione, eventuali test, fotografie, dinamiche attinenti al sinistro.
mi sembra ovvio al contrario che se arrivo su un sinistro con lievi lesioni, uno dei due veicoli è una moto, il conduucente ha una botta in testa e non c'è ombra nei paraggi del suo casco la contestazione deve essere immediata.

a riscontro di quello che dico il sito asaps dice: "L'accertamento di violazioni conseguenti a incidenti stradali, non è un accertamento diretto, ma postumo; ossia l'organo accertatore non ha la diretta osservazione delle violazioni eventualmente connesse.
Gli operatori di polizia stradale che intervengono per i rilievi di un sinistro, procedono principalmente all'acquisizione - cosiddetti accertamenti tecnici - di tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Pertanto, solo a conclusione di tutti questi accertamenti necessari per il raggiungimento di tale obiettivo, è possibile verificare se sono stati acquisiti elementi tali che giustificano la contestazione di violazioni alle norme della circolazione.
Un'affrettata analisi dei fatti potrebbe portare ed errori grossolani di valutazione, con conseguenze pesanti per i conducenti.
Pertanto, si ritiene che la contestazione postuma di violazioni emerse a seguito di incidente sia giustificata dal fatto che: a) non c'è accertamento diretto; b) occorre acquisire elementi che giustificano la contestazione, proprio per la mancanza di riscontri diretti.
Ovviamente, così come avviene quando non è possibile procedere a contestazione immediata, il verbale di contestazione deve contenere il motivo che giustifica detta omissione, del tipo: "Violazione emersa a seguito di incidente stradale verificatosi in data ora e luogo di cui sopra, accertata e contestata d'ufficio a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica del sinistro".
Va detto, infine, che tali violazioni in ogni caso debbono essere notificate entro il tempo massimo stabilito dall'art. 201 e comunque, violazioni che cadono sotto la diretta cognizione dell'agente accertatore (si pensi alla mancanza dei documenti, omessa revisione, ecc.), debbono formare oggetto di immediata contestazione se il conducente è presente, ovvero seguendo le procedure dettate sempre dall'art. 201, nel caso di assenza di questi, magari perché ricoverato."
 
1536211
1536211 Inviato: 24 Apr 2007 22:17
 

nel casi in esame fatti mostrare i documenti dei vigili che ti hanno fatto la multa. Quello che può aiutarti non è il momento in cui hnno rilevato la tua "colpa" ma il modo con cui è stata determinata la velocità. Onestamente 10 km sono davvero pochi e quindi mi stupisce che abbiano fatto una multa per questo anche perchè esiste una presunzione generale del CdS di concorrenza di colpa di tutti i veicoli coinvolti in un incidente. Solo la dimostrazione di avere tenuto un comportamento conforme al codice elimina tale presunzione giuridica
 
1536709
1536709 Inviato: 25 Apr 2007 1:41
 

Ribelle ha scritto:
nel casi in esame fatti mostrare i documenti dei vigili che ti hanno fatto la multa. Quello che può aiutarti non è il momento in cui hnno rilevato la tua "colpa" ma il modo con cui è stata determinata la velocità. Onestamente 10 km sono davvero pochi e quindi mi stupisce che abbiano fatto una multa per questo anche perchè esiste una presunzione generale del CdS di concorrenza di colpa di tutti i veicoli coinvolti in un incidente. Solo la dimostrazione di avere tenuto un comportamento conforme al codice elimina tale presunzione giuridica


no, quello che hanno contestato probabilmente è l' art 141 c 3 ... usa il tasto cerca e copia l articolo del cds vedrai che troverai che cos ' questo tipo di sanzione..
 
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