AndreaS79 ha scritto:
gpf78 ha scritto:
l'Art. 200 C.d.S. obbliga gli agenti accertatori a contestare immediatamente la violazione al trasgressore, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 201 per cui è prevista l'ipotesi ni una notifica successiva della contestazione. Orbene tra le ipotesi ivi previste nella maniera più assoluta vi è quella che riguarda il tuo caso. FAI IL RICORSO e fammi sapere!!!!
non è assolutamente così.....
infatti il codice della strada impone la contestazione immediata quando viene
accertata un'infrazione.
all'atto di rilevazione di un sinistro l'infrazione puo' essere accertata solo in seguito alla raccolta di tutti i dati e informazioni attinenti al sinistro in questione.
tale concetto è ribadito anche dall'art 13 della legge 689/81 (legge madre sulle sanzioni amministrative) che recita:
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza
assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora,
a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
da ciò deriva che la contestazione immediata, nel 90% dei casi, non è possibile eseguirla in quanto nessuna infrazione è accerata al momento della rilevazione del sinistro.
All'atto del sopralluogo, è possibile accertare infrazioni, la cui configurazione non richiede alcuna interpretazione delle modalità del sinistro. Trattasi di infrazioni conseguenti ad un mero atto di accertamento, dovuto ed esperito sul posto dell'evento. Rientrano in questa casistica tutte le infrazioni relative ai documenti di circolazione e al possesso e validità degli stessi, agli obblighi assicurativi, alle prescrizioni sull'uso dei veicoli, previste nei documenti di circolazione, alla dotazione dei dispositivi di equipaggiamento e loro stato d'uso. Queste infrazioni possono essere contestate già all'atto dell'accertamento, perché, pur avendo potenzialmente influito sulle cause del sinistro o sulle conseguenze dello stesso, non presuppongono alcun giudizio sui comportamenti. Potrebbero definirsi come atti di accertamento al di fuori del nesso di causalità tra violazione e sinistro. La contestazione di queste infrazioni deve essere immediata, sia ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, perché l'accertamento delle stesse non presuppone altre indagini,sia ai sensi di altre norme che prevedono obblighi particolari connessi all'accertamento immediato.
Non sono assolutamente in sintonia con quello che dici e dalla mia parte ci sono un bel po' di ricorso amministratiti e giurisdizionali vinti contro verbali contestati dopo giorni dall'incidente stradale in cui l'interessato era stato coinvolto. L'art. 201 C.d.S. stabilisce:
""1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (2).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127(3) .1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate (3).""
NON MI SEMBRA CHE TRA TALI IPOTESI C'E' quella dell'impossibilità della contestazione al fine di effettuare rivilievi ed accertamenti su un sinistro.
Probabilmente lavorerai nell'ambito della Pubblica Sicurezza e quello che dici tu è ciò che insegnano agli agenti, ma ti assicuro che è assolutamente INFONDATO.
Tempo fa con un agente della polstrada feci una scommessa per una ipotesi identica a quella del nostro amico in cui lui sosteneva praticamente le stesse cose che sostieni tu . Purtroppo ha perso la scommessa!!!!!!!!!