Leggi e Burocrazie
Storia del Codice della Strada (III)
Scritto da 42 - Pubblicato 23/11/2012 16:08
Breve (o quasi) storia delle normative che regolano la circolazione in Italia (terza parte)

Nella seconda parte della Storia del CdS avevamo visto come l'entrata in vigore del R.D. n. 24, approvato nel 1905 rappresentasse un primo timido tentativo di realizzare un codice che raccogliesse tutte le leggi e le norme atte a regolare la circolazione stradale.
In realtà, questo decreto lasciava fuori la circolazione dei velocipedi (ancora regolata dal R.D. 540 del 1897) e delegava una serie di normative (tra cui la mano da tenere alla guida dei veicoli) ai regolamenti vigenti nei vari comuni.

Il primo “vero” codice della strada

A questa situazione mette fine il R.D. 3043 del 12 dicembre 1923, pubblicato sulla G.U. il 26 gennaio successivo ed entrato in vigore il 1° marzo del 1924, avente come titolo “Norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche”

Il decreto è articolato su ben sette titoli:
  • Disposizioni generali sulla circolazione (artt. 1-13)
  • Disposizioni comuni a tutti i veicoli (artt. 14-29)
  • Autoveicoli (artt. 30-74)
  • Velocipedi (artt. 75-78)
  • Responsabilità e sanzioni (artt. 79-90)
  • Regolamenti comunali (artt. 91-92)
  • Entrata in vigore del decreto e disposizioni transitorie (artt. 93-94)

Disposizioni generali

Tra le disposizioni generali troviamo il principio secondo cui “La circolazione sulle strade ed aree pubbliche ad esse equiparate è libera” (ed esente da pedaggi con qualche rara eccezione), fatti salvi casi specifici, individuati dai Prefetti o dai Sindaci, in cui queste autorità possono limitare la circolazione ad alcune categorie di veicoli o sospenderla temporaneamente.
Al Governo, invece, attiene la possibilità di regolare la circolazione sulle autostrade (dalla lettura degli articoli successivi si evince che in questa categoria ricadono le strade su cui possono circolare solo i mezzi qualificati come “autoveicoli”), di concerto con il Ministero dei LL.PP.

Ah... rimane il divieto di trascinare legname sulla strada e di usare la slitta se la strada non è completamente innevata o ghiacciata (art. 5) Mr. Green

L'art. 7 impone che: “Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma o da sella, le mandrie e greggi circolanti sulle strade ordinarie, sia negli abitati sia in campagna, debbono portarsi a destra per incrociare e a sinistra per oltrepassare, avendo cura nelle svolte di mantenere la propria mano”
Come avevamo visto, in precedenza, la scelta della mano da tenere era sì la destra, ma i sindaci dei comuni con più di 25000 abitanti potevano (previa segnalazione all'ingresso sul territorio comunale) decidere che la mano da tenere era la sinistra.
Questi comuni devono ora adeguarsi definitivamente alle nuove disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto. Fanno eccezione Milano, Genova, Roma e Torino, alle quali vengono concessi ulteriori sei mesi, a causa della necessità di provvedere anche alla riorganizzazione dei sistemi di trasporto pubblico.

Non si parla ancora di segnaletica vera e propria, ma solo di “indicazioni” che vanno effettuate tramite cartelli bianchi con scritte nere che devono segnalare i tratti di strada che, per loro conformazione o per presenza di opere, non consentano “il sicuro transito di veicoli a quattro ruote del peso di 80 quintali alla velocità di almeno 15 Km/h”
Simili indicazioni devono essere utilizzate per segnalare le cautele da adottare per il transito sui ponti (velocità, peso e numero massimo di veicoli che possono transitarvi) e per presegnalare la presenza di passaggi a livello (siano essi relativi a ferrovie o tranvie extraurbane)

L'art. 12 introduce in via definitiva l'obbligo di precedenza a destra, salvo eccezioni nei centri abitati, da emanare dalle autorità comunali.

Disposizioni comuni

Al di là di poche precisazioni riguardanti alcuni aspetti che nel vecchio regolamento erano affidati a parole come “sufficiente” od “adeguato” (vengono ad esempio stabiliti valori precisi per la dimensione minima dei cerchioni), le novità importanti del Titolo II sono l'introduzione di due concetti assolutamente nuovi: l'incauto affidamento (art. 27) e l'omissione di soccorso (art. 28)

“Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che costei lo guidi, è punito con l'ammenda da L. 50 a 500, o con l'arresto fino ad un mese...”, salvo ulteriori eventuali responsabilità penali derivanti dalla guida.

e

“Il conducente che in caso di investimento di persona, si sia dato alla fuga ovvero abbia abbandonato senza soccorso la persona investita, è punito con l'ammenda da 50 L. a 3000 o con l'arresto fino a sei mesi ovvero con entrambe le pene. E' in ogni caso disposto il ritiro della patente a condurre autoveicoli per il tempo corrispondente alla pena inflitta e in misura non inferiore ad un mese”

Va notato che l'articolo è inserito nelle disposizioni comuni, per cui la sua validità è estesa anche ai casi che vedono coinvolti mezzi non a motore.


Autoveicoli: classificazione, licenza di circolazione e patenti

Ovviamente si inizia con lo stabilire cosa siano gli autoveicoli..

“Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie e sulle strade che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade), si denominano col termine generico di autoveicoli
[…]
Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:
gli automobili (autovetture e autocarri);
i motocicli;
i compressori stradali;
le trattrici stradali e simili

Gli autoveicoli sono considerati motocicli quando abbiano due ruote. Confused
Tuttavia sono considerati motocicli anche gli autoveicoli con tre ruote quando costruiti in modo che il conducente debba stare a cavalcioni sul telaio.”


Vengono invece esclusi i velocipedi dotati di motore ausiliario quando questo non sviluppi più di 3 CV ed il veicolo non superi i 30 Kg di peso.

Successivamente si va a meglio normare tutta la parte relativa alla dotazione dei veicoli.
Per quanto riguarda i fari e le luci, la normativa diventa più specifica che nel passato.
Gli autoveicoli devono avere due fanali bianchi anteriori, uno rosso posteriore e, in caso siano in grado di sviluppare una velocità superiore ai 20 Km/h, almeno un faro anteriore “capace di illuminare la strada fino a 100 metri in avanti”.
L'uso del faro, però, è vietato nei centri abitati.

Viene infine introdotto l'obbligo di dotare gli autoveicoli di parafanghi, di silenziatore (“E' vietato lo scappamento libero” Leggi ), di specchio retrovisore e della retromarcia per tutti quelli di peso superiore ai 350Kg.

La parte relativa ai limiti di velocità viene riformata in base alla tipologia del mezzo. Se da una parte rimane l'obbligo generico di regolare la velocità in modo da evitare di creare situazioni critiche, sono invece fissati dei limiti precisi per gli autoveicoli col peso lordo superiore ai 40 quintali:
  • 40 Km/h se dotati di pneumatici
  • 30 Km/h se dotati di gomme piene
  • 15 Km/h se dotate di cerchioni metallici (peccato.... con quei cerchi sarebbero uscite certe driftate.... ASD )

E' lasciato ai Comuni introdurre limiti inferiore quando giustificati da motivi di viabilità o sicurezza; questi limiti, comunque, non possono mai essere inferiori ai 15 Km/h.


Omologazioni, targhe e patenti

Si complica (o perlomeno si burocratizza) la procedura per poter mettere in strada un autoveicolo.
E' infatti prevista una prima fase, a cura del “Circolo ferroviario d'ispezione”, che rilascia, in seguito a visita e prova, un “certificato di approvazione”, accompagnato dalla destinazione d'uso del mezzo:
  • privato per trasporto di persone
  • privato per trasporto di cose
  • privato per noleggio dia rimessa
  • pubblico in servizio di piazza
  • pubblico per trasporto di persone e cose su linee in servizio pubblico.

La seconda fase, ovvero il rilascio della licenza di circolazione vera e propria, è invece a cura del prefetto, che a fronte della presentazione dell'approvazione e richiesta del titolare, registra la proprietà del mezzo e lo immatricola.

Per quanto riguarda le targhe, viene introdotto l'obbligo della targa per i rimorchi, ma non della targa ripetitrice.
Viene inoltre istituita la targa di prova, che viene rilasciata a officine e carrozzerie per circolare con autoveicoli che non siano ancora stati immatricolati e la targa provvisoria per veicoli per i quali è stato rilasciato il certificato di approvazione, ma che non sono ancora immatricolati.

Il certificato di abilitazione alla guida assume ufficialmente il nome di “Patente”; anche in questo caso, l'ente preposto a gestire le domande di abilitazione e a rilasciare gli attestati di idoneità alla guida è il Circolo Ferroviario d'ispezione; il Prefetto, poi, rilascia la patente a seguito della idoneità conseguita.
Vengono fissati i requisiti fisici (e morali) necessari per il conseguimento della patente:
  • visus non inferiore a 14/10 complessivi (con almeno 5/10 dall'occhio “peggiore”)
  • udito in grado di percepire voci a 8 metri di distanza
  • assenza di sintomi di intossicazione alcolica
  • assenza di malattie psichiche o fisiche che possano creare pericoli

Non possono inoltre conseguire la patente le persone che siano sottoposte a regime di sorveglianza speciale o che siano state condannate per due volte per delitti contro la persona con pene superiori a tre mesi, se non ad avvenuta riabilitazione.

L'art. 55 introduce il concetto di “foglio rosa”. Viene infatti consentito a chi abbia presentato la domanda per l'ottenimento della patente, di esercitarsi “purché a fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia.”
La norma si applica anche a chi “apprenda a condurre motocicli, ma (ohibò! Guarda cosa compare... Molto divertente ) le esercitazioni sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati”.

Per quanto attiene i rinnovi “sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni generali o parziali delle patenti” e la prima deve avvenire "entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto”
E' comunque potere del Prefetto obbligare un conducente a sottoporsi ad una visita speciale di revisione per accertare la sussistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

Non esistono ancora le categorie di patente basate sul tipo di mezzo guidabile, ma viene introdotto un primo, sommario concetto di Carta di Abilitazione Professionale, con la suddivisione delle stesse in patenti di 1° grado (ad uso privato) e di 2° grado (ad uso servizio di piazza o guida di autoveicoli in servizio di linea).

All'art. 73 vengono istituite le “Scuole per conducenti di automobili”.
Il corso deve essere di durata non inferiore al mese e all'inizio del corso ogni scuola (che deve essere ufficialmente riconosciuta dal Ministero) deve trasmette al Circolo Ferroviario di competenza l'elenco degli iscritti.
L'esame si svolge alla presenza di un ingegnere e del direttore del Circolo competente e dell'istruttore.


Velocipedi

Molto stringato, il Titolo IV stabilisce l'obbligo del catarifrangente posteriore rosso e di un campanello “il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza” oltre al già obbligatorio fanale a luce bianca anteriore.
Obbligatorio almeno un freno.
Qualora uno di questi requisiti sia mancante o non funzionante, il velocipede dovrà essere condotto a mano.


Responsabilità e sanzioni

A differenza dei decreti precedenti, le sanzioni applicate in caso di violazione delle norme sono indicate (come nell'attuale cds) nei singoli articoli, e non in un titolo a parte.
Nel titolo vengono quindi prese in considerazione soprattutto la parte relativa alle responsabilità civili e penali derivanti dalla circolazione e la loro gestione.

La prima parte regola il risarcimento dei danni causati dalla circolazione. In specifico, viene stabilito che proprietario e conducente sono solidalmente obbligati a risarcire i danni prodotti a cose e persone, salvo riescano a provare che da parte loro si sia avuta “ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse” o che i danni siano stati “cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo”
Il risarcimento (non esistendo assicurazione R.C. obbligatoria...) può avvenire solo tramite azione promossa dal danneggiato presso l'autorità competente entro due mesi dall'evento.

La seconda parte si occupa invece della responsabilità per le contravvenzioni.
Secondo l'art. 81 “E' responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta al conducente anche il proprietario qualora egli o un suo prossimo congiunto si trovi sul veicolo, ovvero questo circoli per suo ordine o permesso”.

Tralascio infine l'ultima parte, essendo quella che tratta le modalità di pagamento.
Trattandosi di sanzioni penali, infatti, vengono spiegati i vari processi di accesso alle procedure di oblazione e conciliazione, cessazione del corso dell'azione penale et similia, che esulano, a mio modo di vedere, dall'argomento principale di questo articolo.
Chi volesse invece approfondire l'argomento, troverà come al solito, nella bibliografia, il link al testo originale.


Dal R.D. 3043, però, rimaneva fuori tutta la parte relativa al Titolo I (Disposizioni relative alla manutenzione e conservazione delle strade) del R.D. n. 124 del 1905.
A questa “pecca” si pose rimedio cinque anni dopo, con il R.D. 3179 del 2/12/1928 “Norme per la tutela delle strade e per la circolazione”


Il R.D. 3179: “Norme per la tutela delle strade e per la circolazione”

Il testo è decisamente più organico dei precedenti, e si sviluppa su ben 139 articoli, raggruppati in quattro titoli:
  • Della tutela delle strade ed aree pubbliche
  • Norme per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni
  • Autoveicoli e conducenti
  • Disposizioni comuni ai titoli precedenti

A parte la reintegrazione del Titolo I (che va appunto a sostituire il precedente decreto del 1905) il testo non differisce molto, nei contenuti di base, da quello precedente.
Si tratta spesso di approfondimenti od ulteriori precisazioni relative a norme preesistenti, salvi alcuni aspetti che vengono di seguito analizzati.

Ciclisti e pedoni

Tra le novità, spiccano tutta una serie di articoli riguardanti il comportamento dei ciclisti e dei pedoni, evidentemente resisi necessari da una convivenza che va via via diventando più difficile.

L'art. 53, ad esempio, vieta ai ciclisti di “formare sulle strade ed aree pubbliche gruppi che possano intralciare la circolazione” e ordina che “in caso di congestione della circolazione, il ciclista deve smontare e proseguire a piedi”

L'art. 54, invece proibisce ai ciclisti di “circolare con velocipedi muniti di manubrio da corsa” a meno che “circoli in sede apposita o sia stata data speciale autorizzazione dal prefetto” Shocked

Per quanto riguarda i pedoni, questi devono circolare o sostare “nelle aree a loro riservate”.
Quando queste manchino, possono camminare sul margine della strada (tenendo la mano sinistra) ma "in modo da causare il minimo ingombro possibile” (per gli obesi saranno previste sanzioni? Laughing .

Non possono attraversare la strada diagonalmente e debbono “scegliere la via più breve e usare la più diligente cautela”.

Targhe

Se fino a prima la targa era una semplice iscrizione riportante gli estremi di immatricolazione, ora diventa a tutti gli effetti un documento ufficiale, la cui falsificazione costituisce reato.
“La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento sono riservate allo Stato, che vi provvede...
[...omissis...]
Chiunque detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe... è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.
Le targhe sono confiscate”


Viene inoltre rivisto lo schema delle targhe stesse, con l'introduzione della sigla alfabetica a due caratteri (esclusa Roma, il cui nome viene riportato per intero) per il riconoscimento della provincia di immatricolazione; la targa diventa nera con caratteri bianchi e nella parte anteriore del veicolo “dovranno essere riprodotti il numero d'immatricolazione seguito dal contrassegno d'individuazione della Provincia contenuti nella targa di riconoscimento”
Curiosità: non viene detto CHI debba riprodurlo, né come, né tantomeno vengono previste sanzioni per chi non lo fa.

Viene anche istituita la una speciale targa da applicare ai veicoli in circolazione di collaudo, che è “di cartone, con un numero progressivo seguito dal contrassegno di individuazione dei Circoli Ferroviari d'ispezione": ad esempio, per quello di Torino la sigla è IQ, per Roma IP.


Patenti

Viene introdotta la patente di 3° grado, destinata a a chi “esercita la professione di conducente, in servizio pubblico da piazza, da noleggio o su linee in concessione”, mentre quella di 2° grado limita l'esercizio professionale alla guida in servizio privato.

Per conseguire la patente occorre avere almeno 21 anni (la maggiore età); se c'è il consenso dei genitori sono sufficienti i 18 anni per conseguire la patente di 1° o 2° grado.

Alle procedure legate alle patenti vengono poi dedicati numerosi articoli riguardanti le patenti “speciali” per la guida dei compressori stradali, patenti “provvisorie” per i turisti stranieri. la conversione di patenti rilasciate da paesi esteri, le procedure che le scuole guida devono seguire... e il ritiro delle patenti stesse.

Particolarmente interessante è l'art. 110, che istituisce formalmente le procedure per il rilascio della patente di 1° grado “per chi sia mutilato o presenti altra invalidità fisica” Applause
La patente viene rilasciata, previo accertamento caso per caso della sussistenza dei requisiti, ma la validità "limitata all'autoveicolo individuato nella patente stessa per le sue caratteristiche generali come per gli speciali adattamenti in esso introdotti”

Il R.D. 3179 rimane in vigore per ben... cinque anni.
Viene infatti sostituito dal R.D. 1370, approvato l'8 dicembre del 1933 e pubblicato il 30 dicembre sulla G.U. n. 301.

Sostanzialmente il testo non subisce grosse variazioni, ne' nella struttura né nei contenuti, ma alcune integrazioni e modificazioni consentono, con la sua approvazione, di abrogare (oltre al precedente R.D. 3179) anche una dozzina di precedenti regolamenti e decreti, tanto da meritarsi il titolo di “Testo unico”


R.D. 1370: “Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione”

Rispetto al precedente R.D. 3179, il Titolo I (Tutela delle strade) rimane praticamente invariato; le novità si concentrano soprattutto sui Titoli II e III (norme di comportamento, veicoli e conducenti)

Velocipedi e pedoni

Dal titolo II (Norme comuni a tutti i veicoli) scompaiono due articoli specifici riguardanti i velocipedi, relativi al divieto di intralciare la circolazione e di circolare con il manubrio da corsa (probabilmente nasce da questo momento la moda di creare dei coloratissimi grupponi di bici da corsa che zigzagano sulle statali in formazione da falange romana) Mitra

In compenso, viene introdotto il concetto di marciapiedi (su cui “è consentita la doppia circolazione dei pedoni, che debbono in tali casi tenere la propria destra” quando la larghezza superi il metro) e di attraversamento pedonale:
“Nel regolamenti comunali devono essere stabilite norme per garantire anche ai pedoni la sicurezza dell'attraversamento della strada nei punti di maggior traffico”

Pneumatici

Per quanto riguarda gli autoveicoli, un nuovo articolo (il 56) stabilisce le differenze tra “Gomme pneumatiche e semi-pneumatiche”
Le prime sono quelle con “camera o più camere interne contenenti aria a pressione superiore a quella atmosferica”, le seconde quelle “con una o più camere interne a pressione atmosferica”

Velocità

Scompare il concetto di limite massimo di velocità, l'unico vincolo è quello stabilito dall'art. 64, dove si specifica che il conducente deve regolare la velocità in modo tale da poter ottemperare agli obblighi derivanti dall'art 36:
  • moderare la velocità agli incroci, in condizioni di scarsa visibilità e nelle curve
  • fermarsi quando si stia incrociando un altro veicolo in strade strette
  • non creare pericolo quando i pedoni tardino a scansarsi


Motoveicoli

Un articolo nuovo di zecca (il 60) riguarda la circolazione di “motocicli, motocarrozzette e motofurgoncini”
Fatta salva la necessità di ottenere dai Circoli Ferroviari l'autorizzazione alla circolazione per il veicolo e la successiva immatricolazione con tanto di targa per questi autoveicoli (ricordo che il vocabolo viene usato per indicare qualsiasi veicolo mosso da forza meccanica) “nessun altro documento è richiesto sia in relazione all'autoveicolo sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente, per il quale non è prescritto alcun minimo di età”
Non ho approfondito ulteriormente, ma quest'ultima frase mi sembra cozzare con quanto precedentemente specificato in merito alla autorizzazione di esercitarsi alla guida dei motocicli, apparentemente propedeutico al rilascio di una patente... Sgrat


Targhe

Il sistema delle targhe viene modificato solamente per la parte riguardante le sigle identificative dei Circoli Ferroviari d'Ispezione: ad esempio quello di Firenze, precedentemente identificato dalla sigla IH, ora viene indicato con la lettera F.

Il R.D. 1370 rimarrà in vigore per ben 26 anni, pur con svariate integrazioni e modifiche.
Durante il suo periodo di vigenza furono infatti varati 19 testi normativi di modifica, che spaziarono dall'introduzione delle norme per la lotta contro i rumori, a quelle relative ai limiti di velocità a quella che obbligava gli autocarri ad avere il volante a destra, a quelle ancora sulla obbligatorietà di alcune dotazioni strumentali (limitatore e cronotachigrafo) per i veicoli pesanti.

Conclusioni

Come ho fatto nei capitoli precedenti, riporto di seguito i nuovi concetti e le normative introdotte dai vari testi di legge e che trovano, seppur con modificazioni ed integrazioni successive, qualche corrispondenza con l'attuale CdS:

  • Introduzione definitiva della mano destra per la guida
  • Precedenza a destra (salvo diversa indicazione)
  • Sanzioni per incauto affidamento di un veicolo
  • Omissione di soccorso come reato penale
  • Targhe specifiche per i rimorchi
  • Patente specifica per la guida professionale
  • Patente speciale per portatori di handicap
  • Autorizzazioni specifiche per l'esercitazione alla guida
  • Istituzione delle scuole guida
  • La targa diventa un "documento" ufficiale
  • Norme per la circolazione dei pedoni e la loro salvaguardia



Bibliografia


Prima parte dell'articolo Arrow Storia del Codice della Strada (I)
Seconda parte dell'articolo Arrow Storia del Codice della Strada (II)
 

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Commenti NON Abilitati per gli utenti non registrati
Commento di: hanno il 24-11-2012 12:41
Cpmplimenti d'obbligo Applause Applause Applause

Una curiosità:

Cito:
obblighi derivanti dall'art 36:
.....
fermarsi quando si stia incrociando un altro veicolo in strade strette
...

A norma di regolaqmento l'obbligo sussiste in entrambi i sensi di marcia ?

...interessante...
Commento di: 42 il 24-11-2012 15:17
Si rallenta, si rallenta... fino a che il piu' "pauroso" si ferma... Mr. Green