Qualche giorno fa, nella sezione “normativa” del forum, è stata aperta una discussione dal titolo “Da dove nasce il Codice della Strada?”
In effetti, la questione è interessante, e siccome io sono curioso come una scimmia, mi sono detto “Già, da dove (ma soprattutto come e quando) nasce l'idea di codificare con una serie di norme la circolazione sulla pubblica via?"
Così ho iniziato a fare qualche ricerca e, pur limitandomi al CdS italiano, ho scoperto alcune cose note, altre meno e ad altre ancora semplicemente curiose.
Correva l'anno....
Per trovare le prime tracce di qualche regola sul traffico occorre tornare indietro... di oltre 2000 anni.
Risale infatti al 45 a.c. La “Lex Iulia Municipalis“, promulgata da Giulio Cesare; questa legge rappresenta di fatto una sorta di “legge quadro” sulla organizzazione amministrativa delle città e colonie romane, e a questo argomento è dedicata gran parte della stesura, ma contiene anche alcune norme che regolano la circolazione all'interno della capitale dell'impero.
Cito:
"Dal 1 ° gennaio prossimo non si può guidare un carro lungo le strade di Roma o lungo quelle strade di periferia dove vi sia continuità abitativa dopo l'alba o prima della decima ora del giorno, ad eccezione di ciò che serve per il trasporto e l'importazione di materiale per la costruzione di templi degli dei immortali, o per le opere pubbliche o per l'asportazione delle macerie di quegli edifici per la cui demolizione siano stati concessi gli appalti.
Non è intenzione di questa legge impedire l'uso dei carri in questi orari quando:
si renda necessario per le vergini vestali, il re dei sacrifici o i sacerdoti recarsi in città per la fine dei sacrifici ufficiali del popolo romano;
si renda necessario utilizzare i carri per i cortei trionfali;
si renda necessario l'uso dei carri per i giochi pubblici in Roma o nel raggio di un miglio da essa;
siano usati per la processione che si svolge al momento dei giochi del Circo Massimo
Non è intenzione di questa legge impedire che i carri trainati da asini o buoi ed introdotti nottetempo, escano dalla città vuoti o per portare via lo sterco dalla città anche dopo l'alba o prima della decima ora.
In breve, di giorno i soli carri abilitati a girare erano quelli “istituzionali” o “di servizio”; gli altri potevano circolare solo di notte, con somma gioia degli abitanti delle zone interessate alla circolazione di questi, cioè le zone più popolari.
Di questa insoddisfazione rimane come testimonianza un epigramma (IX.68) in cui Marziale scrive:
“I galli dalle ritte creste non hanno ancora rotto il silenzio
già tu tuoni con un molesto strepito e con sferzate.
Noi vicini chiediamo - non per tutta la notte - di dormire
infatti stare svegli è cosa tollerabile,
ma starlo a lungo è cosa insopportabile.”
Insomma... di giorno il centro di Roma era invaso da “carri blu” che sfrecciavano sui fori imperiali e collassava sotto la marea di bighe (una sorta di 2cv ante litteram... ) in doppia fila tanto da doverne limitare l'accesso, di notte i rumori disturbavano il sonno dei giusti (che i carri dell'epoca avessero lo scarico aperto? )... un deja vu (anzi... un preview)
Rimane il fatto che la prima ZTL a memoria d'uomo l'ha istituita Giulio Cesare; questo spiega forse in parte le coltellate delle idi di Marzo...
Dall'unificazione al primo codice (1861-1868)
Curiosità e battute a parte, la prima vera legge che prende in esame la circolazione stradale in Italia risale al 1865 (R.D. 2248).
Curiosamente la materia viene inserita, proprio come nel caso della Lex Iulia Mucipalis, all'interno di un decreto nato principalmente per riorganizzare l'amministrazione pubblica (tra l'altro viene istituito il Ministero per i Lavori Pubblici).
Per quanto riguarda la circolazione vengono introdotti i primi modelli di classificazione delle strade in base alle loro caratteristiche, vengono aboliti i pedaggi permanenti (che invece possono essere introdotti dai vari comuni per realizzare o migliorare le opere di propria pertinenza) e vengono definite le specifiche per la realizzazione e manutenzione delle strade (distanza dalle proprietà, pendenze, curvatura, etc.).
L'art. 77, infine, demanda la definizione di regole per la circolazione ad una successiva e specifica legge che i Parlamento dovrà emanare.
In osservanza di ciò, il 15 novembre 1868 viene approvato ed emanato, con R.D. 4697, il “Regolamento di polizia stradale e per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza di passaggio". Pubblicato in due parti sulla G.U. Del Regno (n. 338 e 339 del 12 e 13 dicembre 1868), entra in vigore il 1° gennaio 1869
Il Decreto è suddiviso in quattro Titoli:
I – Conservazione delle strade
II – Libertà della circolazione e alla materiale sicurezza di passaggio
III – Contravvenzioni alle disposizioni
IV – Disposizioni generali e transitorie.
Per chi volesse leggerlo nella sua integrità, in calce all'articolo troverà i link relativi a tutte le G.U relative ai decreti citati, qui mi limiterò a segnalare le norme salienti o che in qualche modo precorrono i contenuti del cds contemporaneo e quelle più curiose.
Nel Titolo I vengono individuati i comportamenti da tenere, in base alla classificazione della strada (nazionali, provinciali e comunali, le cui caratteristiche sono indicate nel citato R.D. Del 1865), per garantirne l'efficienza.
Ad esempio, l'Art.1 ai commi 6 ed 8 vieta di:
“Condurre a strascico sulla strada legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorché in parte siano sostenuti da ruote”
e di
“Usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio e neve”
Vengono inoltre definite la distanza minima dal ciglio per la piantagione di alberi, siepi e muri.
Nel Titolo II si inizia invece a trattare l'argomento della circolazione.
E data l'epoca non si può che iniziare a parlare della circolazione degli animali, con due specifici articoli riguardanti la conduzione delle mandrie (art. 30) e degli animali “malefici, feroci e pericolosi” o “indomiti” (art. 31).
Si passa poi ai “veicoli”, a partire dall'art. 34, che definisce in 2 metri e mezzo la larghezza massima dei carri.
L'art. 35 proibisce poi di fissare i cerchioni con chiodi sporgenti, e fissa in almeno 9 centimetri la larghezza dei cerchioni quando il carro superi le due tonnellate a pieno carico (già mi immagino il messo comunale che sequestra in carro per “coperture non omologate”... )
Proseguendo, troviamo l'obbligo di “targa”, ovvero di una piastra metallica, fissata al fianco del carro, che riporti nome, cognome e comune di residenza del proprietario (non viene specificata l'inclinazione massima ).
L'Art. 38 obbliga le vetture per trasporto passeggeri e i grandi carri ad avere una “meccanismo ad uso di freno che agisca sulle ruote posteriori”, ma ne sono esentate “quelle vetture che percorrono soltanto strade di pianura”
L'art. 39, infine introduce l'obbligo di dotare i carri di un lume per la circolazione notturna
Troviamo poi tutta una serie di articoli riguardanti il numero di persone necessarie per condurre carri e carrozze in base al numero di animali che compongono il tiro e come questi vadano controllati.
L'art.47 introduce uno dei concetti fondamentali del cds... la precedenza, anche se per ora solo “di cortesia”:
“Ai punti d'incontro di due strade i veicoli devono essere condotti in modo che rimanga libero il transito su ambedue le strade; e quando essi procedano in convogli si fermeranno prima del punto d'incontro o si interromperà il convoglio per dare pronto passaggio ai veicoli provenienti dall'altra strada”
E finalmente, all'art. 48, ecco l'incubo di ogni utente della strada... il limite di velocità:
“E' proibito ai conduttori di bestie da tiro o da soma di spingerle a corsa troppo rapida. Essi dovranno anzi rallentare la velocità ordinaria ed anche fermarsi quando riesca difficile l'incrociamento con altre vetture o bestie da soma ovvero la strada sia ingombrata da pedoni che difficilmente possano scansarsi”
Come si diceva, la circolazione stradale, all'epoca, era per lo più un affare per animali e pedoni, ma dalla metà del secolo aveva fatto la sua apparizione un nuovo mezzo di trasporto: la carrozza a vapore, che aveva abbandonato le rotaie per spostarsi sulle strade.
Il “Codice della strada” non poteva quindi non tenerne conto, e l'intero Capo III è dedicato alle “Disposizioni speciali per la circolazione di locomotive mosse dal vapore o da altra forza fisica nelle strade ordinarie”.
Tali mezzi erano all'epoca utilizzate preminentemente per il trasporto pubblico di persone o merci, e le disposizioni prevedono tutta una serie di normative per poter avviare ed esercire questa attività.
Si va dunque da tutta una serie di richieste di autorizzazioni alla verifica della compatibilità tra il percorso del servizio e l'ambiente circostante (abitanti, animali, opere d'arte, etc.) all'obbligo di controllo del corretto funzionamento della carrozza da parte degli “ingegneri delegati dal Ministro” (toh... la revisione periodica ) senza la quale la carrozza non potrà circolare.
Non mancano provvedimenti che tengono conto della pericolosità del nuovo mezzo.
"Da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora dell'alba (proprio come recita l'inizio dell'art. 153 del cds attuale) i mezzi dovranno essere dotati frontalmente di un fuoco rosso e posteriormente di uno verde.
Inolte: "Il transito della carrozza a vapore dovrà essere segnalato con un corno, di una tromba o di uno strumento similare"; non è ammesso l'uso del fischietto, riservato alle locomotive a vapore su strada ferrata.
Ed ecco un altro concetto a noi ben noto; la mano da tenere.
“Il macchinista dovrà tenersi sulla sua dritta all'avvicinarsi di qualsiasi veicolo procedente nella stessa od in opposta direzione, in modo da lasciargli libera non meno della metà della via”
E passiamo alle sanzioni, previste dal Titolo III.
Al di là dell'ammontare delle sanzioni, è interessante leggere quali siano le figure deputate ad accertare le infrazioni:
Ufficiali del Genio Civile
Ufficiali tecnici delle province e dei comuni
Agenti giurati della P.A. E dei comuni
Carabinieri reali
Guardie di pubblica sicurezza
Capi cantonieri
Cantonieri
E come viene contestata l'infrazione?
L'art. 74 spiega:
“I verbali di accertamento delle contravvenzioni saranno scritti su carta libera, ed enumereranno:
[...omissis...]
Il luogo ed il giorno in cui la contravvenzione è stata commessa, e le circostanze tutte necessarie a qualificarla, nonché le prove ed indizi esistenti a carico dei contravventori Quando non sarà possibile d'indicare precisamente il giorno in cui fu commessa la contravvenzione, basterà accennare l'epoca in cui la medesima sarà seguita.
[...omissis...]
Il verbale sarà firmato da chi avrà accertato la contravvenzione; e se questo non sapesse scrivere, sarà steso e firmato dal suo superiore gerarchico.”
Piccole modifiche verso il XX secolo (1868/1897)
IL R.D. 4697 rimane in vigore per 13 anni, sostituito in toto dal R.D. 124 del 10 marzo 1881; in realtà si tratta di una versione “semplificata” del precedente regolamento: vengono soppressi alcuni articoli relativi alla circolazione delle merci su carri e l'intero Capo III del Titolo II, sostituito dal laconico art. 48:
“Per tutto quanto riguarda la circolazione di locomotive mosse dal vapore o da altra forza fisica sulle strade ordinarie sarà provveduto con regolamento speciale”
Il regolamento arriva nove anni dopo, col R.D. 8643 del 13 aprile 1890.
Si tratta di un regolamento che riprende quello originale del 1868, integrandolo ed affinando sia la parte “burocratica” (modalità per l'avvio di servizi di trasporto, competenze per il rilascio delle licenze) sia la parte “pratica” (norme di guida ed obblighi dei conduttori)
Il veicolo a vapore non è comunque ancora considerato il mezzo principe; sembra anzi rappresentare una presenza ingombrante e straordinaria , visto che nel regolamento troviamo scritto:
“Il personale addetto alle locomotive deve curare che sia durante la corsa, sia nelle fermate, non venga dal treno in qualsiasi modo impedito il transito ordinario”
Per pura curiosità, riporto l'art. 21:
“E' vietato assolutamente di aprire i rubinetti di scarico del vapore, all'avvicinarsi di cavalli o di altri animali.”
E' quindi probabile che sia nato da un errore del macchinista il concetto di “cavallo (al) vapore”
Dal 1890 alla fine del secolo si aggiunsero ancora due decreti, entrambi dedicati ai velocipedi, che verso la fine del XIX secolo stavano diventando i nuovi protagonisti della circolazione stradale.
Il primo (318 del 22/7/1897) introdusse una tassa di circolazione annuale per i velocipedi, che andava dalle 10 Lire per i velocipedi ad un posto alle 20 Lire per le “macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in modo con motore meccanico”.
Il secondo (540 del 16/12/1897) , fissa invece le norme relative alla loro circolazione e le obbliga ad essere dotate di luce anteriore e freno.
Curiosamente, non compare l'obbligo di “tenere la dritta” che invece è esplicito per le macchine a vapore, ma, come riportato all'art. 11:
“Nell'incontro con altri veicoli o con cavalieri o nel sorpassarli, devono scansare verso la parte destra o sinistra secondo le consuetudini locali”
Questa, dunque, era la situazione delle leggi che regolavano la circolazione sulle strade italiane alla file dell'800.
Le auto ed i veicoli con motore a scoppio erano però dietro l'angolo, e la necessità di superare le ormai (anche se risalenti a soli 8 anni prima) obsolete norme era evidente.
Ne parleremo nel prossimo capitolo (che spero di completare quanto prima), che partirà dunque dal XIX secolo.
nihil novi sub sole
Vi lascio una piccola raccolta di analogie con l'attuale CdS, ovvero qualche norma che, “in nuce”, ho riscontrato nei testi citati.
Già nella Lex Iulia Municipalis troviamo i concetto di:
- ZTL, con la limitazione di accesso all'Urbe durante le ore di massimo traffico
- “auto blu”, con l'esenzione dalle limitazione dei carri ad uso istituzionale
Nel R.D. 4697 del 1868 (e successive modificazioni, fino al 1897) troviamo gli antenati di alcuni degli obblighi previsti dall'attuale Cds:
- la targa
- la “omologazione” di ruote e luci
- la necessità di commisurare la velocità alle condizioni del traffico e della strada
- l'obbligo di accendere le luci dopo il tramonto e prima dell'alba
- la revisione periodica dei veicoli
- la circolazione a destra (almeno in fase di incrocio con altri veicoli)
- la presenza di un "segnalatore acustico"
E qui termino, prima di risultare troppo noio e prolisso, la prima parte.
Bibliografia
Lex Iulia Municipalis:
Gazzette Ufficiali del Regno D'Italia