Leggi e Burocrazie
Storia del Codice della Strada (II)
Scritto da 42 - Pubblicato 29/10/2012 08:47
Breve (o quasi) storia delle normative che regolano la circolazione in Italia (seconda parte)

Ci eravamo lasciati, al termine della prima parte, al crepuscolo del XIX secolo, con la promulgazione, nel dicembre 1897, del Regio Decreto 540 che regolamentava la circolazione dei velocipedi.
Vediamo quindi qual'era la situazione legislativa in materia di circolazione stradale in quegli anni.

La normativa principale in vigore era il R.D. 124 del 1881: "Regolamento di polizia stradale e per guarentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio sulle strade pubbliche".
A questo facevano da integrazione:
Il R.D. 6843 del 1890: "Regolamento per la circolazione di locomotive mosse dal vapore, o da altra forza fisica, sulle strade ordinarie"
Il R.D. 540 del 1897: "Regolamento sui velocipedi"

A cavallo tra il XIX ed il XX secolo, però, un nuovo tipo di veicolo inizia la sua lenta ma inesorabile ascesa verso il trono di "regina delle strade": l'automobile.
Se da una parte poteva essere assimilata alle "locomotive a vapore" in versione stradale, dall'altra il nuovo mezzo aveva caratteristiche tali (dimensioni, aumento dell'uso privato oltre a quello pubblico, etc.) da giustificare una attenta legislazione in materia.

I primi regolamenti per la circolazione degli automobili (*)

A sole tre settimane dall'avvento del XX secolo vede quindi la luce il R.D. 28 del 20 gennaio 1901, ovvero il "Regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie".
Il decreto però, a causa delle innumerevoli critiche e richieste di modifica giunte da più parti del mondo politico e civile... rimane fondamentalmente inapplicato, nonostante la sua pubblicazione sulla G.U. Del 9 febbraio.

Viene quindi sostituito in toto dal R.D. n. 416 del 28 luglio 1901, che mantiene lo stesso titolo e che va definitivamente a sostituire il R.D. 6483 del 1890 (vedi prima parte dell'articolo), accomunando così le "locomotive mosse dal vapore" e gli "automobili", ma non ancora il R.D. 124 del 1881 (regolamento generale per la circolazione sulle strade).
Non si può dunque ancora parlare di un vero e proprio Codice della strada, anche se di questo se ne gettano le prime timide basi.

Nella nuova versione, il Decreto viene sostanzialmente riorganizzato nella sua struttura (ad esempio vengono scorporati dalle disposizioni generali le normative sul servizio pubblico, che diventano un capo a parte) e viene dotato di maggiori dettagli per quanto riguarda le procedure tecniche e burocratiche per il conseguimento delle varie licenze di guida.

Strutturalmente, il R.D. 416 è suddiviso in cinque capi:
  • Capo I: Disposizioni generali
  • Capo II: Servizio pubblico
  • Capo III: Contravvenzioni
  • Capo IV: Disposizione generale
  • Capo V: Disposizioni transitorie

Nel Capo I, che dal nostro punto di vista è certamente quello più interessante, confluiscono quindi tutte le norme che regolano:
  • Le specifiche che gli automobili devono rispettare per essere ammessi alla circolazione (artt. 1-11)
  • Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla guida degli stessi (artt. 12-14)
  • Le norme che ne regolano la circolazione (artt. 15-26)

Certificato di omologazione e licenza

Vengono definite le procedure per il rilascio del certificato di omologazione: un ingegnere capo del Genio civile effettua i test e rilascia un certificato che il costruttore dovrà riprodurre (assegnando un numero progressivo) per i veicoli che siano "perfettamente identici, per il tipo, il peso ed ogni altro accessorio, ai tipi autorizzati".

Si passa quindi dal precedente processo di omologazione della singola macchina alla omologazione di un modello industriale, le cui specifiche caratteristiche possono venire replicate in modo conforme al prototipo.

Viene anche stabilito che ogni automobile "deve essere sottoposto a nuova prova, ogni qualvolta sia andato soggetto a riparazioni o modificazioni notevoli, e, in ogni caso, dopo trascorsi quattro anni dalla prova precedente, anche se sia rimasto completamente inattivo."

L'automobile, comunque, è evidentemente ancora oggetto di un certo timore, se l'art. 7 ordina che: "Il complesso di tutto il meccanismo generatore, o motore, di qualunque specie di automobili, nonché ogni accessorio, od appendice di esso, devono presentare modalità, disposizioni ed apparecchi di sicurezza tali da dare certo affidamento che non si verificheranno incendi, esplosioni, od altri accidenti."
L'espressione "Quest'auto è una bomba", all'epoca, era meglio non usarla Molto divertente .

Forse per evitare che il guidatore debba ricorrere a particolari contorsioni ed acrobazie, si stabilisce anche che: "I congegni di manovra, devono essere collocati a portata del conduttore": assolutamente vietato, quindi, installare il volante nel baule ed il freno sotto ai fanali. Shame on you

Viene introdotto l'obbligo di due sistemi di frenatura indipendenti, confermato quello di una luce verde frontale ed una rossa posteriore, e di un dispositivo d'avviso speciale (nel precedente R.D. Si specificava che si dovesse trattare di una "tromba, il cui modello sarà prescritto da Ministero dei LL.PP.").

Si passa infine alla "apposita licenza" per condurre l'automobile, che viene rilasciata dal prefetto (e così rimarrà per parecchi anni...) dopo una prova pratica.
Il libretto-patente deve prevedere "spazio sufficiente per annotarvi le eventuali contravvenzioni" (più che una patente a punti... una patente ad appunti Mr. Green ).


Regole di circolazione

Iniziamo bene... si parte con un divieto, anche se decisamente condivisibile: quello di percorrere i marciapiedi, le strade riservate ai pedoni ed ai cavalli.

Si obbliga invece il conduttore a "far uso dal segnale d'avviso all'avvicinarsi di altri veicoli, allo sbocco delle vie, nelle curve più ristrette, negli abitati, ed ogni qualvolta vede davanti a sé vetture, o qualsiasi ostacolo amovibile."

E parliamo ora di velocità... il limite massimo consentito viene stabilito in 25 Km/h nelle strade di aperta campagna, mentre in città non si può procedere più velocemente di "un cavallo al trotto serrato (circa 15 Km/h)", e questa velocità va ulteriormente ridotta agli incroci delle vie "ed ogni qualvolta possa esservi pericolo di accidenti, o di spavento a persone, o ad animali".
Giusto per fare un paragone considerate che la velocità media con cui si concluse la prima edizione del Tour De France (1903, solo due anni dopo) fu di quasi 26 Km/h... Laughing

Il capo I si chiude infine con un antenato dell'art. 7: "La circolazione degli automobili può essere temporaneamente sospesa in determinate località dai prefetti, quando, a loro giudizio, abbia dato luogo ad inconvenienti, o quando speciali motivi d'interesse pubblico lo esigano."


Le sanzioni

Con un regolamento così sintetico, il Capo III dedicato alle sanzioni non poteva essere da meno: solo quattro articoli.

Le infrazioni al divieto di circolazione nella aree proibite (art. 16) sono punite con una ammenda (da notare il carattere penale della sanzione: ammenda) da 5 a 10 Lire, corrispondenti rispettivamente a 21 e 42 Euro odierni.
Tutte le altre con una ammenda d 5 a 300 Lire (da 20 a 600 Lire in caso di recidiva).

In caso di infrazione commessa da chi ha una licenza di trasporto pubblico, si può arrivare all'arresto da 1 a 5 giorni

Per la serie "come ti ho dato la patente così te la tolgo", è data facoltà al prefetto di sospendere o revocare la licenza se il titolare ha accumulato, nell'arco di un anno, almeno tre infrazioni per un totale di 150 Lire (oltre 600 Euro odierni) di ammenda.

Tra le curiosità che ho riscontrato nella lettura, ho notato che mancano (almeno rispetto al R.D. 6483 che questo va a sostituire) indicazioni in materia di:
Targa (viene richiesta, ma solo per i mezzi in servizio pubblico, una placca con l'indicazione della provincia ed il numero della licenza)
Precedenza (salvo un generico invito alla prudenza negli incroci)
Mano da tenere
In compenso, l'art. 22 riporta:
"Oltre alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono estese, alla circolazione degli automobili su strade ordinarie:
a) le prescrizioni della legge 20 marzo 1885, allegato F, sulle opere pubbliche;
b) le prescrizioni del Regolamento 10 marzo 1881, n. 124, sulla polizia stradale;
c) le prescrizioni del Regolamento 27 giugno 1897, n. 290, sulle caldaie a vapore ;
d) le prescrizioni del Regolamento 10 dicembre 1897, n. 540, sulla circolazione dei velocipedi ;
e) le prescrizioni dei Regolamenti municipali di polizia interna e rurale sulla circolazione e sulla sicurezza del transito, in quanto non siano contrarie al presente Regolamento"

Rimandando quindi tutta una serie di obblighi e divieti a leggi preesistenti o, in ultima analisi, ai regolamenti locali.

La situazione generale, quindi, rimane assai complessa e complicata, con almeno cinque (!) decreti diversi per regolamentare la circolazione stradale (non sono andato a recuperare il regolamento sulle caldaie a vapore, gli altri li trovate citati nel capitolo precedente) a cui aggiungere regole e disposizioni locali... in pratica in alcuni comuni possono essere in vigore normative diverse dal comune confinante.


Un (quasi) unico codice per i veicoli

Un primo passo verso l'unificazione dei regolamenti avviene finalmente nel 1905, con il R.D. n. 24.
Con questo decreto vengono abrogati quasi (quasi!) tutti i precedenti regolamenti in materia, ad esclusione del 540 relativo alla circolazione dei velocipedi.
Il R.D. 24 dell'8 gennaio 1905 è suddiviso i cinque Titoli, con una struttura che ricorda più il R.D 4697 del 1868 che quello del 1901:
  • Disposizioni relative alla conservazione delle strade
  • Disposizioni relative alla libertà della circolazione e alla sicurezza del transito
  • Disposizioni relative ai veicoli semoventi senza guida di rotaie
  • Contravvenzioni
  • Disposizioni generali e transitorie

Tralascerò in questo ambito di trattare il Titolo I, tranne che per ribadire, a mero titolo di curiosità,che continua ad essere vietato l'uso delle slitte quando la strada non sia coperta da ghiaccio o neve. Confused

Il Titolo II, dopo alcune norme relative alla occupazione della sede stradale da parte dei veicoli si passa a stroncare sul nascere, grazie all'art. 37, la possibilità di mandarli in giro da soli: "Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente." Cool

Subito dopo viene finalmente introdotta la mano da tenere, ma con una sorprendente postilla... l'art. 38 recita infatti:
"Qualsiasi veicolo deve costantemente tenere la propria destra e, solo per oltrepassare altri veicoli, deve portarsi sulla sinistra. Possono però le autorità comunali delle città aventi una popolazione riunita superiore ai 25.000 abitanti prescrivere che, nell'interno delle città stesse, si tenga la sinistra, apponendo all'entrata delle medesime cartelli con la scritta ben visibile "tenere la sinistra"".
Insomma... Milano e Segrate (se ai sindaci gira diversamente) come Calais e Dover... Sgrat

L'art. 42 azzarda un timido principio di precedenza, specificando che: "Fra i veicoli che percorrono una strada deve intercedere spazio sufficiente da permettere l'accesso alla medesima a quelli provenienti da strade laterali" e che "I veicoli provenienti da strade comunali o vicinali debbono, negl'incroci, cedere il passo a quelli che percorrono le nazionali o provinciali."

Si continua poi con l'obbligo di moderare la velocità in caso di scarsa visibilità, presenza di pedoni, etc... la velocità di riferimento, in questi casi, è quella di "un cavallo al trotto" (non viene specificato se serrato o meno... ASD )


Nel Titolo III, finalmente, si prendono in considerazione i "Veicoli semoventi senza guide di rotaie", suddivisi in due categorie:
  • Automobili (a loro volta distinte in automobili ad uso privato ed ad uso pubblico)
  • Motocicli ( Banana novità assoluta, fino ad allora si parlava di "macchine assimilabili ai velocipedi" e come tali soggette al regolamento valido per questi ultimi)
  • Rispetto a quanto previsto dalla precedente legislazione, le novità relative alle automobili (Al femminile, in questo regolamento) sono l'introduzione della targa anche per i veicoli privati, di nuovi limiti di velocità, e di un registro prefettizio per le immatricolazioni.

La targa consiste in una placca metallica smaltata in bianco riportante in rosso la sigla numerica della provincia (Torino è identificata dal 63) ed in nero il numero di licenza.
Tale placca deve essere posta sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad almeno 40 cm da terra e fissata in modo "inamovibile con marchio speciale dall'autorità che rilascia la licenza."; sulla parte posteriore deve essere inoltre posta una luce bianca a fianco della targa per illuminarla.
Le automobili devono poi essere munite di "speciale segnale d'avviso costituito da una tromba a forte suono". Va notato che "L'uso di altri mezzi acustici di segnalamento è vietato nell'interno degli abitati, ed è permesso, solo in via sussidiaria, fuori dei medesimi."

I nuovi limiti di velocità sono di 12 Km/h nei centri abitati e 40 Km/h in campagna, ma solo di giorno... di notte si ricade nel limite del 12 Km/h anche nelle extraurbane.

Con l'art. 71 viene istituito, seppure a livello provinciale, il registro delle immatricolazioni:
"In ogni Prefettura deve essere tenuto un registro d'immatricolazione delle automobili, nel quale verranno iscritti i numeri delle licenze di circolazione e notati i passaggi di proprietà e lo relative date. Avvenendo tali passaggi, sono, a cura delle Prefetture, apposte sulle licenze analoghe annotazioni, prima della consegna ai nuovi proprietari delle licenze medesime".

Ma veniamo a "noi"... l'intero Capo III del Titolo III (ben 3 articoli, dall'84 all'86) riguarda i motocicli.
Per i motocicli si applicano diversi articoli tra quelli previsti per le automobili, tra cui quelli relativi alla omologazione, all'obbligo di avere con sè la licenza di guida, ai limiti di velocità e all'obbligo di iscrizione presso il registro Prefettizio.
La targa è di dimensioni ridotte (l'altezza dei caratteri è di soli 3 cm contro gli 8 delle automobili) e va posta solo posteriormente.
L'indicazione della dotazione di luci e segnalatori acustici dei motocicli chiude il titolo III: "Devono inoltre essere muniti di una cornetta a suono acuto ed avere, sul davanti, un fanale a riflettore a luce bianca, che deve essere acceso da un'ora dopo il tramonto all'alba, ed anche di giorno in caso di forte nebbia."


Al Titolo IV troviamo le sanzioni. Anche qui c'è una piccola novità: viene introdotto l'obbligo di fermare i conducenti per la contestazione dell'infrazione (art. 89) Leggi e la relativa ammenda per chi non ottempera l'obbligo (da 2 a 10 Lire).
Le altre infrazioni alle norme sulla circolazione contenute nel titolo III vengono sanzionate con ammende comprese tra le 2 e le 100 Lire, raddoppiati in caso di recidiva.
Scompare il ritiro della licenza per somma di ammende, ma viene introdotto un nuovo criterio con l'art. 104:
"Deve essere, senz'altro, ritirato il certificato d'idoneità a quei conduttori che, per negligenza, avessero cagionata la morte o gravi lesioni alle persone. È sospesa per sei mesi l'autorizzazione a condurre veicoli a motore meccanico a chi, nel corso di un anno, abbia dato luogo a tre investimenti, anche senza danno a persone"


Fondazione dell'ACI

Quasi in contemporanea con l'approvazione del Decreto nasceva anche L'ACI.
Fondata nel 1898 come "Automobile Club Torino", cambiò denominazione nel 1904 ("Unione Automobilistica Italiana") per poi prendere il definitivo nome (con la confluenza dei club nel frattempo nati a Firenze, Milano e Genova) il 23 gennaio del 1905, in occasione del secondo Salone Internazionale dell'automobile, in svolgimento in quei giorni a Torino.


Un paio di curiosità sulle targhe

Fino al 1905, come abbiamo visto, le "targhe" erano situate sul lato dei veicoli, e riportavano per esteso il nome della provincia ed il progressivo di rilascio. Un esempio e' quello riportato qui sotto.



Nel 1905 venne introdotta la doppia targa (frontale e posteriore) con codici numerici in rosso e numero in nero per le automobili



E, in formato più piccolo e solo posteriore, per i motocicli:



Il Decreto n. 24 non specificava chi fosse autorizzato a stampare le targhe da applicare ai veicoli, il che significava che chiunque poteva realizzarle.
Ad esempio, il Touring Club Italiano le stampava per i propri soci, personalizzandole con il proprio logo.



Inoltre, poiché le targhe erano piuttosto grandi (i caratteri dovevano essere alti almeno 8 cm) ed andavano piazzate ad almeno 40 cm da terra, significava porle quasi sempre sul radiatore della vettura, cosa che poteva compromettere il raffreddamento del motore.
Il Ministero del LL.PP., a fronte di alcune segnalazioni in merito, emanò la seguente circolare:

"Fu rappresentata a questo Ministero l'impossibilità di applicare a taluni tipi di automobili la targa metallica sul davanti delle vetture, perché la medesima verrebbe ad ostruire notevolmente i fori della lamina per i quali deve entrare l'aria nelle macchine.
Ciò stante (...) possa l'Ingegnere del Genio Civile incaricato della visita di tali veicoli permettere che le indicazioni della targa sieno impresse a vernice sul davanti dei medesimi con gli stessi colori e dimensioni di numeri prescritti.
Ove poi il davanti delle vetture non si prestasse all'iscrizione in modo ben visibile e distinto, potrà questa essere apposta in ambedue i lati anteriori delle vetture medesime.

F.to Il Ministro


Qui un esempio del risultato:



Conclusioni

Come ho fatto nella prima parte, vi lascio un breve elenco di quelle norme, introdotte dai vari regolamenti, che troviamo ancora (seppur modificate) nell'attuale CdS: - Licenza di guida rilasciata dal prefetto - Possibilità di limitare la circolazione da parte delle autorità locali - Istituzione del libretto di circolazione/omologazione dei veicoli - Definizione puntuale dei limiti di velocità (e non solo la "commisurazione" della stessa) - Introduzione del freno di stazionamento - Precedenza (basata sulla gerarchia delle strade) - Istituzione del Registro Prefettizio delle licenze (precursore del PRA) - Possibilità di sospensione e revoca della licenza di guida

Nel prossimo capitolo, come intuibile, ci prenderemo cura del primo vero Codice della Strada, approvato nel 1923



(*) Notare il sostantivo "automobile" declinato al maschile.

La disputa linguistica sul genere della parola ebbe inizio da subito.
Il termine comparve inizialmente in Francia, come aggettivo riferito alla parola "voiture", per indicare una vettura dal movimento autonomo, non dipendente da fattori o forze esterne ad essa.
Interpellata sull'argomento la "Académie française" optò per il genere maschile, salvo poi (agli inizi del XX secolo) ritornare a considerarlo femminile.
In Italia, il "Dizionario moderno" del 1905 cita:
"Automobile: in origine aggettivo, poi sostantivo, per indicare la nota vettura a motore, spavento dei viandanti, concorrente con le ferrovie."
Facendo sottintendere che sia femminile, ma senza dirlo esplicitamente.

Nel 1926 ci penserà d'Annunzio a chiudere la questione.
Ricevuta in regalo da Agnelli una FIAT Torpedo 509, invia una lettera di ringraziamento:

«Mio caro Senatore, in questo momento ritorno dal mio campo di Desenzano, con la Sua macchina che mi sembra risolvere la questione del sesso già dibattuta.
L' Automobile è femminile.
Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità d'una seduttrice; ha, inoltre, una virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza. (non me ne vogliano le donne... è una citazione, n.d.r. Inchino )
Ma, per contro, delle donne ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza.
...
Le stringo la mano.
Il Vittoriale. 18 febbraio 1926
Il Suo Gabriele d' Annunzio»



Bibliografia


Prima parte dell'articolo Arrow Storia del codice della strada
 

Commenti degli Utenti (totali: 9)
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Commenti NON Abilitati per gli utenti non registrati
Commento di: Maurolive il 29-10-2012 09:07
Che mito non è 42??
ma una domanda per l'autore... andavi già in moto al crepuscolo del XIX secolo? Razz
Commento di: 42 il 29-10-2012 10:07
No, non avevo abbastanza soldi per permettermela Pernacchia
Commento di: hanno il 29-10-2012 09:40
Assai aggradami ch'ella abbia dedicato e tempo e fatiche d'ingegno all'illustrazione della Storia di un siffatto Codice, che tuttora costituisce croce e delizia per noi tutti, umili e comuni utenti.
Amerei trovare la miglior espressione nel proclamarLe la mia riconoscenza per l'ameno intrattenimento che Ella ha voluto donarci, ma mi contento di pronunciarLe un "Bravo ! Grazie!"

mi creda Suo
Johann
Commento di: 42 il 29-10-2012 10:05
ma mi contento di pronunciarLe un "Bravo ! Grazie!"

"Più bella e più suberba che pria..." [cit.] ASD
Commento di: hanno il 29-10-2012 15:45
C'entra poco, ma... all'epoca in cui "gli" automobili erano maschili, capitava di andare al Cinematografo a vedere "UNA" film... mah...
Commento di: jackseba il 29-10-2012 13:55
E bravo Lorenzo...... scommetto che d'ora in poi dovremo sempre darti la precedenza Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Cit: L'art. 42 azzarda un timido principio di precedenza Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Commento di: wizz il 06-08-2013 14:27
Bene, allora non sono l'unico ad averci fatto caso! ASD ASD ASD
Commento di: vorongren il 29-10-2012 14:04
Grandissimo, non avrei saputo nemmeno da dove cominciare per una ricerca del genere!!

Per la questione delle slitte quando non nevica.... beh, se si son sentiti in dovere di farne una legge esplicita sin dall'inizio, significa che il problema c'era e ridondava!
Commento di: Fantasy88 il 05-11-2012 18:38
articolo molto interessante! complimenti!