La sanzione dell'articolo 75 del DPR309/90 prevede, col comma 1 lettera a) la "sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni" per chi detiene sostanze stupefacenti.
Articolo 218 Cds:
Citazione:
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
[...]
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Se ho capito bene il ritiro della patente è conseguenza della sospensione.
Articolo 216 comma 6 CdS
Citazione:
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa.
Se ti hanno applicato il 216 comma 6 secondo me hanno commesso un errore che va tutto a tuo vantaggio visto che la punizione sarebbe ben più rilevante. Se fossi in te me ne guarderei bene dallo stuzzicare il prefetto che potrebbe accorgersi dell'inghippo e riparare all'errore commesso. Però io non mi sognerei mai di guidare un veicolo con la patente sospesa o ritirata...