Che gran casino.....
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Articolo 5 ha scritto:
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.
2. In deroga all’articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.
Attenzione perché la direttiva 2014/45/UE non riguarda i veicoli delle categorie L1e, L2e, L6e (ciclomotori a 2 o 3 ruote, quadricicli leggeri) ma solo:
Articolo 2 Direttiva 2014/45/UE ha scritto:
La presente direttiva si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE:
— veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — veicoli della categoria M1,
— veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente — veicoli delle categorie M2 e M3,
— veicoli a motore, progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate — veicoli di categoria N1,
— veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie N2 e N3,
— rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l’alloggiamento di persone, aventi una massa massima superiore a 3,5 tonnellate — veicoli delle categorie O3 e O4;
— dal 1o gennaio 2022, veicoli a due o tre ruote — veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e, con motori di cilindrata superiore a 125 cm3,
— trattori a ruote della categoria T5 utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
quel "dal 1° gennaio 2022" probabilmente è quello che ci frega, infatti c'è la circolare - 05/06/2020 - Prot. n. 3977 del Ministero degli interni di cui riporto l'estratto:
Circolare 3977/2020 ha scritto:
5. Proroga dei termini di scadenza per la revisione dei veicoli a motore
L'art. 5 del Regolamento si occupa dei termini per effettuare la revisione periodica di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3,O4 e T5 [2] stabilendo che la validità delle revisioni scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sette mesi successivi alla scadenza.
Pertanto, i veicoli appartenenti alle categorie sopraindicate, immatricolati in un Paese dell'Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell'Unione europea per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.
Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, la disciplina descritta deve essere coordinata con la norma di cui all'art. 92, comma 4, del decreto legge 18/2020 per effetto della quale i veicoli i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare sino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto un dies a quo per i termini di scadenza entro i quali i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione, e, quindi, produce i propri effetti soltanto per la circolazione sul territorio nazionale di tutti i veicoli immatricolati in Italia che alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020) non erano stati sottoposti a revisione (anche da molto tempo). Per tali veicoli, la norma europea non può determinare un diverso trattamento.
Sempre con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia, ai fini del computo della effettiva data di scadenza della revisione occorre considerare che sul documento di circolazione potrebbe non essere riportata la data di scadenza entro la quale deve essere eseguita la revisione successiva che, come noto, deve essere effettuata entro la fine del mese in cui il termine per la revisione è scaduto, sulla base della periodicità della verifica tecnica prevista per ciascuna categoria di veicolo (4 anni dall'immatricolazione e ogni 2 anni - oppure annualmente per alcune categorie di veicoli - per le revisioni successive).
Pertanto, relativamente ai veicoli immatricolati in Italia, per effetto del coordinamento della norma italiana con quella europea si potranno avere le seguenti situazioni:
• se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
• se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell'UE sino al 30 settembre 2020;
• se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia [3];
• i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall'applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito "ripetere" (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate).
Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.
[2] Rimangono esclusi i veicoli appartenenti alle categoria L, O1, e O2 che, pertanto, se immatricolati in Italia, possono circolare solo sul territorio nazionale usufruendo delle proroghe previste dall'art. 92, comma 4, del DL 18/2020.
Stando a quanto sopra, per i motoveicoli (categorie L) , pertanto:
con revisione scaduta entro il 31 luglio -> proroga al 31 ottobre 2020, valida sul solo suolo nazionale
con revisione scaduta dopo il 31 luglio -> nessuna proroga
Pertanto, venendo alla domanda di diabolik2009: se vuoi circolare, devi fare la revisione ora perché non puoi più circolare già da più di un mese