pazuto ha scritto:
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l'iscrizione dal PRA.
Il veicolo, infatti:
non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.
copia incolla da sito aci.
se c'è il fermo amministrativo il mezzo non può circolare.
se risultano bolli non pagati e non è ancora iniziata la procedura, allora sono problemi del vecchio proprietario.
hai riportato solo un pezzo della frase, leggi anche le parole precedenti.
ecco, quindi supponiamo il precedente proprietario non abbia pagato i bolli ma ancora non sia iniziata la procedura di riscossione con fermo amministrativo ed io lo compro, a quel punto non avro' problemi, non vorrei che l'agenzia delle entrate mi venisse poi a rompere le scatole a me...
ovvio se invece c'e' gia un fermo amministrativo la cosa è diversa ma in quel caso non lo comprerei mai, almeno fino a quando non viene regolarizzata la situazione