15861339
Inviato: 12 Ago 2017 11:23
Oggetto: Luci accessorie per casco e codice della strada
Mi scuso se sto facendo una ripetizione ma non sono riuscito a trovare discussioni su questo argomento.
Mi è capitato di imbattermi in recensioni su luci/illuminazioni accessorie per caschi e carene o striscie fluorescenti per cerchioni..
In particolare troverei utili quelle che replicano il faro posteriore di posizione/stop a led alta visibilità, ne ho visti di 2 tipologie (forse al momento non ancora in commercio ma di prossima uscita)
Dal punto di vista della sicurezza direi che siano incrementative di visibilità e quindi apprezzabili, tanto quanto i giubbini catarifrangenti, ma se non erro il nostro codice della strada vieta l'uso di illuminazioni che possano distrarre gli altri automobilisti.
Per fare un esempio sarebbero vietate quelle illuminazioni che rendono le motrici dei camion simili a degli "alberi di Natale".
Ecco... probabile che l'effetto "albero di natale" sia anche sgradevole ma in certe situazioni ha una sua valenza nell'incrementare la visibilità e di conseguenza la sicurezza.
Mi chiedevo quali dispositivi fossero consentiti tra i molti disponibili, come strisce led, bande rifrangenti luci supplementari per i bauletti che replicano quelle esistenti....
Mi riferisco in particolare a dispositivi come:
A) il BrakeFree, una replica del faro posteriore, da applicare al casco (al momento pare non ancora disponibile)
Link a pagina di Indiegogo.com
B) il LightMode electron kit, un dispositivo per creare una banda luminosa da incollare al casco
Link a pagina di Lightmodehelmets.com
Link a pagina di Youtube.com
Il timore per luci aggiuntive, sulla carena, è che si vada incontro a violazioni art. 78 del nuovo codice della strada, ovvero:
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Sapreste darmi delle indicazioni ? qualcuno usa questi accessori ? avete avuto problemi ?