davidsnow ha scritto:
aleksjboss quella che si legge nel sito che hai postato come "imposta bollo" non penso sia il bollo che intende woop24.
Da quanto sono riuscito a leggere su web, la cosa sembrerebbe funzionare così:
-per i rimorchi di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate si tratta di una tassa di circolazione
-per i rimorchi di peso complessivo oltre 3,5 tonnellate si tratta di una tassa di proprietà
Edit: quanto sopra è riferito ai TATS
appunto che credo che un carrello porta moto (se molto grande diventa rimorchio) ma se fosse per una moto e rientrasse in determinati pesi/dimenisioni, può essere considerato appendice, quindi nessun bollo.
io personalmente ho una carrello (contando anche lo sbalzo prima di essere attaccato al gancio sull'auto) di lunghezza circa 200 cm e larghezza 150 cm.
Non pago bolli, ho la targa ripetitrice dell'auto ed è considerato appendice.
Se rimorchio, allora tutto cambia.
Per questo ho chiesto se considerato rimorchio oppure appendice.
Edit:
Domanda che viene fatta spesso è “meglio appendice o rimorchio?”
Facciamo un po’ di chiarezza spiegando i vari pro e contro dell’uno e dell’altro.
Appendice:
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PRO:
-Non necessita di bollo.
-Non ha limiti di velocità (sono gli stessi dell’auto dev’è agganciato)essendo parte integrante del veicolo.
CONTRO:
-Viene considerato parte integrante del veicolo quindi ha SOLO la targa ripetitrice uguale a quella dell’auto (quella gialla).
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-Può essere agganciato SOLO ad un veicolo previa trascrizione sul libretto e collaudo (veicolo+rimorchio).
-Al momento del collaudo dell’auto si deve avere agganciato anche il carrello.
-In caso di vendita del carrello deve essere “cancellato “ dal libretto del veicolo.
-In caso di vendita del veicolo deve essere “cancellato” dal libretto dello stesso.
-In caso di demolizione del veicolo PRIMA va cancellato altrimenti viene demolito anche quello in automatico (essendo parte integrane del veicolo) e quindi non più trainabile.
Rimorchio:
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PRO:
-Può essere agganciato a qualsiasi veicolo munito di gancio traino essendo un mezzo con libretto e targa propria, oltre alla ripetitrice.
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-In caso di vendita o demolizione del veicolo NON serve alcuna pratica per il rimorchio.
-Al momento del collaudo del veicolo NON c’è bisogno di averlo agganciato.
CONTRO:
-Deve essere immatricolato.
-Si paga il bollo (essendo un rimorchio vero e proprio)
-Come le auto deve fare il collaudo (ad oggi sono fermi alle immatricolazioni del 1998)
-I limiti di velocità sono più bassi essendo considerato un AUTOTRENO (auto+rimorchio).
ASSICURAZIONE:
Argomento molto discusso e controverso con varie interpretazioni per quanto riguarda gli appendice, (rischio statico obbligatorio o facoltativo, non serve per gli appendice, ) comunque consiglio di PARLARNE SEMPRE con il proprio assicuratore (meglio stare sempre sul sicuro per evitare eventuali problemi o guai)
Quando è agganciato al veicolo il rimorchio è coperto dall’assicurazione della stessa (deve essere specificato nella polizza del veicolo),mentre la copertura per il rischio statico (questo è l’argomento molto discusso) non è obbligatoria ma È CALDAMENTE consigliata, visto il costo annuo di circa 50€ (per il rimorchio E’ OBBLIGATORIO)
In teoria per l’appendice non servirebbe (non prendetela come regola)perché essendo parte integrante dell’auto non lo si può parcheggiare in aree pubbliche o di sosta, ma solo in aree private (sarebbe come lasciare il box da tetto o il porta bici in un parcheggio) es. nel mio garage sono a casa mia e non posso chiedere i danni perché in area privata, però se siamo in campeggio o nel parcheggio condominiale e per qualsiasi motivo si muove, si sposta o ci scivola di mano mentre lo manovriamo a mano creando danni anche se siamo in un area privata i danni li dobbiamo pagare, ecco il motivo perché è consigliata (stessa risposta ho avuto da un assicuratore di un ufficio motorizzazione/scuola guida/ACI ì,in caso di danni se sganciato si utilizza l'assicurazione del capo famiglia).
Mentre per il rimorchio come detto è obbligatoria perché è un mezzo con tanto di carta di circolazione e con targa propria quindi potendolo parcheggiare anche per strada davanti a casa o in un qualsiasi parcheggio (con le dovute precauzioni contro il furto) e quindi deve essere assicurato.
N.B. :
I carrelli tenda nuovi vengono immatricolati SOLO come rimorchio perché vengono considerati
Rimorchio T.A.T.S. (Trasporto Attrezzature Turistiche Sportive)
Trattasi di rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
I rimorchi sono pertanto realizzati con configurazioni di carrozzeria e struttura tali da renderli adatti ad uno specifico impiego.
Sul mercato sono disponibili rimorchi per il trasporto dei seguenti tipi di attrezzature (elenco esemplificativo e non necessariamente esaustivo).
Rimorchi per trasporto imbarcazioni
Rimorchi per trasporto alianti
Rimorchi per trasporto motociclette
Rimorchi per trasporto vetture (da competizione ed auto storiche)
Rimorchi per trasporto cavalli (van)
Fonte: Link a pagina di Forum.camping.it