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Passeggero al contrario [schiena contro schiena], è legale?
14789868
14789868 Inviato: 28 Dic 2013 23:49
Oggetto: Passeggero al contrario [schiena contro schiena], è legale?
 

Salve a tutti, premetto che quanto vi sto per chiedere è una pura curiosità.
Teoricamente e secondo il codice della strada, si potrebbe viaggiare in due in moto, con il passeggero seduto al contrario (che guarda verso dietro, in pratica schiena contro schiena con il conducente)??
Tipo questi due Link a pagina di Youtube.com
 
14789872
14789872 Inviato: 28 Dic 2013 23:53
 

Mi sono reso conto solo ora che la sezione giusta sarebbe stata questa Forum Autovelox, Patenti e Leggi
Se qualche mod anima buona, gentilmente potrebbe spostare il topic, grazie mille e scusate per il disagio 0510_amici.gif eusa_wall.gif
 
14789922
14789922 Inviato: 29 Dic 2013 0:12
 

61u53993 ha scritto:

Se qualche mod anima buona, gentilmente potrebbe spostare il topic, grazie mille e scusate per il disagio 0510_amici.gif eusa_wall.gif
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Certo che il quiz è curioso.... eusa_think.gif eusa_think.gif provo a cercare in giro se riesco a trovare qualcosa icon_wink.gif
 
14789930
14789930 Inviato: 29 Dic 2013 0:23
 

Mah... al trasporto di persone (e cose) sui motoveicoli è dedicato l'art. 170 del cds:

Citazione:

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.


Ho tralasciato i commi successivi, in quanto dedicati alle sanzioni...

Il succo dovrebbe essere il grassettato.
Ora, se sia possibile stabilire che la posizione della sella e delle maniglie sia compatibile esclusivamente con la seduta "fronte marcia" non lo so.
 
14800997
14800997 Inviato: 8 Gen 2014 17:21
 

Il comma 3 è astratto (come quasi tutte le leggi) icon_wink.gif
Anche se non è specificato il modo in cui deve stare il passeggero credo che le FdO potrebbero applicare sanzioni d'altronde se seduto al contrario non è molto stabile (una forte accelerata e il passeggero si ritrova con una forte spinta davanti con le maniglie davanti, in pratica inutili in questo caso)
Tutto sta a loro discrezione..
 
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