hyperlollo ha scritto:
Mi vuoi dire che non posso portare un piccolo zaino sulla sella (legato con il ragno, che viene usato dal 90% dei motociclisti) perchè non è stato creato per essere portato sulla sella? Mi sembra molto strano..
ma sei andato a scuola??
Della parola saldamente cos'è che non capisci???
E comunque, se cercavi in rete, ti evitavi di fare la figura del barbagianni,
e soprattutto di farla fare a quei fa$$acchiotti dei tuoi genitori che t'hanno dato una pacca sulla spalla x aver fatto una pirlata simile.
(perchè non aspetti che tuo padre esce in auto e poi cerchi di lanciargli bottiglie di birra sotto l'auto??O sul parabrezza?! Così forse si sveglia fuori )
Eccoti il perchè:
Link a pagina di Aci.it
Lo riporto anche, così non ti sbatti :
Citazione:
Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque. (3)
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1)
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.
6-bis Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 641. (3a)
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. (2)
Ora....
la finisci di gongolarti nell'illusione utopica che forse avevi ragione??
Uno zainetto, non sono 15kili di vetro e birra!!!!!!!Caxxo!!