In effetti c'e' da pensare....
Il comma 1 dell'art 186-bis recita:
Citazione:
1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 autonoleggio con conducente, tassista e autobus, n.d.r.);
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 (trasporto di cose per terzi, servizio di linea per trasporto di cose, trasporto cose in servizio di piazza, n.d.r);
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di post ia sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
In realta' non si fa mai riferimento alla categoria di patente posseduta, ma all'esercizio professionale della guida dei vari tipi di veicolo.
Secondo me l'interpretazione "il limite zero vale solo quando si e' effettivamente alla guida di un veicolo adibito all'uso professionale" non e' poi cosi' peregrina...